Sentenza del 06/07/2016 n. 13726 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva confermato il diritto di V.C. al rimborso dell’IRAP versata per il 2004. Con il primo motivo ha dedotto la decadenza, sostenendo che l’istanza presentata il 7 luglio 2008 fosse oltre il termine di 48 mesi. Con il secondo ha contestato che il contribuente avesse provato l’assenza di autonoma organizzazione; con il terzo ha denunciato l’insufficienza della motivazione sui presupposti dell’imposta; con il quarto ha censurato la statuizione sulle spese, ritenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito rilievo a un giudicato formatosi sul capo deciso in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo motivo, perché l’Agenzia non aveva indicato le date dei singoli versamenti, necessarie per individuare il termine iniziale della decadenza, e il quarto, poiché la valutazione sull’eventuale compensazione delle spese appartiene al giudice di merito, salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Ha rigettato il secondo motivo: la sentenza aveva rilevato la presenza di documentazione dettagliata, tra cui dichiarazioni e modelli F24. Ha rigettato anche il terzo: l’accertamento della CTR era adeguatamente motivato e conforme ai criteri sull’autonoma organizzazione. È rimasto quindi confermato il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP 2004. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro, oltre al 15% per spese forfetarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (concernente tutte le ipotesi di contestazione riguardanti questi ultime), decorre, nell'ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'"an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento.
Per i versamenti già non dovuti al momento del pagamento, il termine per chiedere il rimborso decorre da ciascun versamento; decorre invece dal saldo quando il diritto al rimborso dipende dal confronto finale tra gli acconti e il tributo complessivamente dovuto, oppure da una successiva determinazione definitiva dell’obbligazione. Chi eccepisce la decadenza deve indicare i dati necessari a individuare il dies a quo.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c)
A norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette.
Il lavoro autonomo è assoggettato a IRAP solo se l’attività è autonomamente organizzata. La verifica considera la responsabilità dell’organizzazione, l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e il ricorso non occasionale a lavoro altrui. Spetta al contribuente che chiede il rimborso provare l’assenza di tali condizioni; l’accertamento di merito è sindacabile in cassazione se non adeguatamente motivato.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1
La disposizione identifica le attività di lavoro autonomo cui si riferisce la disciplina IRAP richiamata dalla decisione; l’esclusione dall’imposta opera quando tali attività siano svolte senza autonoma organizzazione.
Codice di procedura civile, art. 324
La norma è richiamata dall’Agenzia in relazione alla dedotta formazione del giudicato sulla statuizione sulle spese; la Corte dichiara il motivo inammissibile senza riconoscere una violazione della norma.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15
La disposizione è richiamata nel motivo sulle spese processuali. La decisione precisa che la valutazione circa la compensazione, totale o parziale, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
Codice di procedura civile, artt. 91 e 360, n. 4
L’art. 91 è richiamato per la regolazione delle spese e l’art. 360, n. 4, come parametro del vizio processuale denunciato. Il sindacato di legittimità sulle spese resta limitato al rispetto del principio per cui non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la scelta di compensarle spetta al giudice di merito.
Massime di principio
- Per eccepire la decadenza da una domanda di rimborso, non basta indicare la data di presentazione dell’istanza e il termine applicabile: occorre allegare gli elementi che consentono di individuare il dies a quo, inclusi, quando rilevanti, i singoli pagamenti. La decadenza non è rilevabile d’ufficio se tale base fattuale non è stata fornita.
- Nel caso di acconti già non dovuti al momento del pagamento, il termine di rimborso decorre dai singoli versamenti; se il diritto emerge solo dal calcolo finale o da una determinazione successiva del debito, decorre dal saldo o da tale determinazione.
- Per il lavoro autonomo, l’IRAP presuppone un’autonoma organizzazione: sono rilevanti l’organizzazione sotto la responsabilità del professionista, beni strumentali eccedenti il minimo necessario e l’uso non occasionale di lavoro altrui. Il contribuente che domanda il rimborso deve documentare l’assenza di tali elementi.
- La motivazione del giudice di merito sull’autonoma organizzazione, se congrua e fondata sulle prove, non può essere rivalutata in cassazione come se questa fosse un ulteriore giudice del fatto.
- Sulle spese, la cassazione controlla che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; l’opportunità di compensarle, in tutto o in parte, resta di regola affidata alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
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