Cassazione Civile, Sentenza n. 12117/2020 del 22/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (promissario acquirente)
La controversia
Un promissario acquirente aveva convenuto in giudizio i promittenti venditori e gli acquirenti dell’immobile, chiedendo che fosse dichiarata inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.c. la vendita stipulata il 14 settembre 2001 e trascritta il 18 settembre 2001, nonché il risarcimento di Euro 20.658,28. Il preliminare era stato concluso il 4 novembre 2000, con termine per il definitivo fissato al 24 luglio 2001; il definitivo non fu stipulato. Il promissario acquirente aveva inoltre avviato un separato giudizio, poi definito con sentenza passata in giudicato del 14 gennaio 2008, nel quale aveva inizialmente domandato l’esecuzione in forma specifica e successivamente la restituzione del doppio della caparra. Il Tribunale di Bari, sezione di Putignano, con sentenza del 10 dicembre 2009, accolse l’azione revocatoria e rigettò la domanda risarcitoria. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 6 novembre 2015, respinse l’appello principale dell’acquirente, dichiarò estinto il giudizio nei confronti di un altro convenuto e accolse in parte l’appello incidentale del creditore, condannando una promittente venditrice a rifondere le spese di primo grado. L’acquirente ha proposto quattro motivi di ricorso. Con il primo, deduceva violazione degli artt. 1385 e 2901 c.c., sostenendo che il credito al doppio della caparra sarebbe sorto solo quando la domanda fu modificata nel 2004 e che la sentenza resa nel separato giudizio non poteva vincolarlo, essendone rimasto estraneo. Con il secondo, deduceva violazione degli artt. 2644 e 2901 c.c., sostenendo che, in una fattispecie di doppia alienazione immobiliare, il credito risarcitorio sarebbe sorto soltanto con la trascrizione della seconda vendita e che occorresse pertanto provare la partecipazione fraudolenta dell’acquirente. Con il terzo, denunciava l’omesso esame del fatto che le parti avrebbero discusso esclusivamente dei principi sulla doppia vendita immobiliare. Con il quarto, denunciava la nullità della sentenza d’appello per avere, a suo dire, attribuito al Tribunale una motivazione che esso non aveva adottato.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c.: la copia della sentenza impugnata depositata dal ricorrente era priva del messaggio PEC cui era allegata e mancava l’attestazione di conformità all’originale sia per la sentenza sia per la relazione di notificazione. La Corte ha precisato che, quando la sentenza è notificata via PEC, il ricorrente deve depositare il provvedimento, il messaggio PEC e la relazione di notificazione in copia analogica, attestando la conformità agli originali digitali; in mancanza, l’improcedibilità può essere evitata soltanto nelle ipotesi indicate dalla giurisprudenza richiamata, che non ricorrevano nel caso. In via nomofilattica, la Corte ha aggiunto che i quattro motivi sarebbero stati comunque infondati o inammissibili: il primo, perché il diritto alla restituzione del doppio della caparra sorge con l’inadempimento e non con la successiva scelta della tutela o la modifica della domanda; il secondo, perché l’azione revocatoria proteggeva il credito derivante dall’inadempimento del preliminare, non un credito da doppia vendita, e la qualificazione giuridica proposta dalla parte non vincola il giudice; il terzo, perché inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, comma 4, c.p.c. in presenza di doppia conforme, e comunque volto a censurare la mancata considerazione di una prospettazione giuridica, non l’omesso esame di un fatto; il quarto, perché la motivazione della sentenza d’appello non era mancante, insanabilmente contraddittoria o incomprensibile. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie, ed è stato dichiarato sussistente l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Tale onere è prescritto a pena di improcedibilità, ed ha lo scopo di consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto del termine per proporre l’impugnazione, previsto dall’art. 325 c.p.c..
Il deposito della decisione impugnata completa della relazione di notificazione è requisito di procedibilità del ricorso per cassazione e consente il controllo del rispetto del termine breve d’impugnazione.
Tale onere è prescritto a pena di improcedibilità, ed ha lo scopo di consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto del termine per proporre l’impugnazione, previsto dall’art. 325 c.p.c..
La Corte deve poter verificare il rispetto del termine breve per l’impugnazione; a tal fine, in caso di notificazione della sentenza, è richiesto il deposito della decisione con la relazione di notificazione.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il ricorso quindi va considerato privo della necessaria allegazione della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, prescritta dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 e va dichiarato per questa ragione improcedibile.
La mancanza del deposito della relazione di notificazione richiesta dalla norma determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53/1994
Quando, dunque, gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire: (a) stampando e depositando il documento elettronico; (b) attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale.
Nel giudizio di legittimità, la produzione cartacea di documenti processuali originariamente informatici richiede l’attestazione del difensore della conformità della copia analogica all’originale digitale.
art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012
Nel caso di specie, la copia della sentenza depositata dal ricorrente è priva del messaggio PEC cui era allegata, e nè la stampa della relazione di notificazione, nè la sentenza, sono munite dell’attestazione di conformità all’originale, richiesta dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 9 bis.
La copia analogica depositata deve essere corredata dall’attestazione di conformità all’originale digitale; la sua mancanza, unitamente alla mancata produzione del messaggio PEC, ha comportato l’improcedibilità nel caso concreto.
Il diritto alla restituzione del doppio della caparra non sorge infatti nel momento in cui tale restituzione è richiesta, ma sorge nel momento dell’inadempimento dell’obbligazione da parte del promettente venditore.
Il diritto alla restituzione del doppio della caparra sorge con l’inadempimento del promittente venditore; la successiva scelta del promissario acquirente concentra in uno solo i diritti alternativi di tutela.
Ma ciascuno di tali diritti sorge (art. 1173 c.c.) al momento dell’inadempimento, e quel che è differito al momento della dichiarazione del creditore è solo la concentrazione dei tre diritti alternativi in uno solo, quello prescelto dal creditore.
I diritti alternativi conseguenti all’inadempimento sorgono al momento dell’inadempimento; la dichiarazione del creditore differisce soltanto la concentrazione della scelta in uno dei rimedi.
Nella vicenda oggetto del presente giudizio, infatti, l’attore ha promosso l’azione revocatoria per cautelare non già il credito risarcitorio scaturente dall’avere stipulato un contratto di vendita inopponibile ad un successivo acquirente del medesimo immobile che trascrisse per primo; ha invece proposto l’azione revocatoria per cautelare il credito scaturente dall’inadempimento del contratto preliminare.
Ai fini dell’azione revocatoria rileva il credito che il creditore intende tutelare: in questa controversia esso derivava dall’inadempimento del preliminare, e non dalla successiva vicenda della doppia alienazione.
Tale motivo è innanzitutto inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, essendovi stata una doppia pronuncia conforme sul fatto nei gradi di merito.
La censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dalla norma quando la decisione di merito è conforme nei due gradi quanto al fatto.
In ogni caso è infondato, dal momento che col motivo in esame il ricorrente lamenta non già l’omesso esame di un fatto, ma la mancata considerazione di una prospettazione giuridica.
La denuncia di omesso esame deve riguardare un fatto, non la mancata considerazione di una tesi o prospettazione giuridica.
Una sentenza può dirsi nulla per difetto di motivazione quando questa manchi del tutto, sia insanabilmente contraddittoria o sia totalmente inintelligibile.
La nullità per vizio di motivazione ricorre soltanto in caso di motivazione totalmente mancante, insanabilmente contraddittoria o del tutto incomprensibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.
La Corte pone le spese del giudizio di cassazione a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
La pronuncia che definisce negativamente l’impugnazione costituisce il presupposto per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Il diritto alla restituzione del doppio della caparra sorge nel momento dell’inadempimento del promittente venditore, non quando il creditore formula la relativa domanda o modifica la domanda giudiziale. La scelta successiva concentra in uno solo i rimedi alternativi derivanti dall’inadempimento.
- Quando l’azione revocatoria è diretta a conservare la garanzia di un credito derivante dall’inadempimento di un preliminare, la fattispecie va distinta dalla doppia alienazione immobiliare: i principi elaborati per quest’ultima non si applicano per il solo fatto che la vicenda coinvolga successive alienazioni dello stesso immobile.
- La qualificazione giuridica prospettata dalla parte non vincola il giudice, che può individuare la disciplina applicabile in base ai fatti allegati, in forza del principio iura novit curia.
- Per assolvere l’onere di deposito previsto per il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata è stata notificata via PEC, occorre depositare la decisione, il messaggio PEC e la relazione di notificazione in copia analogica, con attestazione di conformità agli originali digitali; la mancanza degli elementi prescritti comporta l’improcedibilità, salvo le specifiche modalità di sanatoria indicate dalla giurisprudenza.
- Il vizio di omesso esame ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto decisivo e non la mancata valutazione di una prospettazione giuridica; inoltre, in presenza di una doppia conforme sul fatto, opera la preclusione prevista dall’art. 348-ter, comma 4, c.p.c.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre soltanto quando la motivazione manchi del tutto, sia insanabilmente contraddittoria o risulti totalmente incomprensibile.
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