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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12141/2020 del 22/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

La controversia

Le società ricorrenti avevano impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento prefettizio che aveva esteso anche alle imprese consorziate l’accantonamento degli utili imposto al Consorzio Venezia Nuova con la misura di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, applicata il 1° dicembre 2014 ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b), del D.L. n. 90 del 2014 in relazione alla concessione stipulata il 4 ottobre 1991 per la salvaguardia ambientale e idrogeologica di Venezia e della laguna. Il TAR aveva accolto il ricorso, ma il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 27 novembre 2017, aveva riformato la decisione e respinto le domande. Con un unico motivo, le società hanno denunciato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 11576 del 2018, resa su regolamento preventivo relativo al medesimo provvedimento prefettizio, che aveva affermato la giurisdizione ordinaria. Hanno sostenuto che la decisione di merito resa nel giudizio in cui era stato proposto quel regolamento dovesse considerarsi a cognizione sommaria e condizionata alla decisione sulla giurisdizione. Le resistenti hanno eccepito la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione nel presente giudizio, nonché l’assenza dell’identità delle parti e l’inidoneità dell’ordinanza invocata a incidere su una controversia distinta. Il giudizio qui in esame era stato instaurato il 25 febbraio 2016; la sentenza del Consiglio di Stato era stata depositata il 27 novembre 2017, mentre l’ordinanza sul regolamento preventivo era stata pronunciata l’11 maggio 2018 in un diverso giudizio.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo assorbente l’eccezione di formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione. Nel presente giudizio il giudicato sulla giurisdizione amministrativa si era formato prima della decisione sul regolamento preventivo invocata dalle ricorrenti. La regola per cui, nel giudizio in cui è stato proposto il regolamento preventivo, la decisione di merito resa nelle more resta condizionata alla definizione della giurisdizione opera soltanto all’interno di quel giudizio e non travolge il giudicato già formatosi in un diverso processo, anche se vi sia coincidenza del petitum e parziale coincidenza delle parti. L’efficacia esterna della pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione incontra infatti il limite del giudicato, espresso o implicito, formatosi anteriormente. Le ricorrenti sono state condannate alle spese, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 9 c.p.a.

    Il D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 9 (d’ora in poi c.p.a.) richiede che il difetto di giurisdizione sia rilevato in primo grado anche d’ufficio o sia oggetto di specifico motivo d’appello sull’affermazione implicita od esplicita della giurisdizione intervenuta in primo grado.

    Il difetto di giurisdizione deve essere fatto valere in primo grado o, quando la giurisdizione sia stata affermata in primo grado, con uno specifico motivo d’appello; nel caso deciso, la Corte ha riconosciuto che il giudicato implicito sulla giurisdizione si era formato anteriormente alla pronuncia resa in un diverso regolamento preventivo.

  • art. 61 L. n. 353/1990

    Come esattamente evidenziato nella requisitoria scritta del Procuratore generale, il principio affermato è conseguente alla non obbligatorietà della sospensione del processo pendente ex art. 61 novellato (ex Lege n. 69 del 2009) della L. n. 353 del 1990.

    La non obbligatorietà della sospensione del processo pendente spiega perché, nel giudizio in cui è stato proposto il regolamento preventivo, la decisione di merito resa nelle more resti condizionata alla successiva regolazione della giurisdizione. Tale effetto resta però circoscritto a quel processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quarter, ove dovuto.

    In caso di esito sfavorevole dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’effetto condizionante della decisione di merito pronunciata mentre è pendente un regolamento preventivo di giurisdizione opera esclusivamente nel processo in cui il regolamento è stato proposto: la successiva pronuncia sulla giurisdizione non travolge il giudicato formatosi anteriormente in un diverso giudizio.
  • La pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione può spiegare efficacia esterna nei giudizi tra le stesse parti aventi il medesimo petitum, ma tale efficacia incontra il limite del giudicato, espresso o implicito, formatosi prima della pronuncia sul regolamento preventivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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