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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12130/2020 del 22/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore d’affari)

La controversia

Dopo una diffida dell’INPS, l’ex legale rappresentante di un’associazione turistica versò all’Istituto 20.314 euro, oltre accessori, per ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti dell’associazione. Chiese poi agli associati di essere rimborsato pro quota in base all’art. 44 dello statuto. Il 3 febbraio 2015 il Giudice di pace di Venezia ingiunse alla società che gestiva un albergo il pagamento di 3.766,54 euro, quota che si assumeva non rimborsata; il 30 marzo 2015, prima della notifica, il decreto fu modificato, su istanza del ricorrente, sostituendo alla denominazione dell’albergo quella della società, benché identificativo fiscale e sede fossero già quelli di quest’ultima. Notificato il 1° aprile 2015, il decreto fu opposto. La società eccepì l’invalidità della notifica per mancata allegazione dell’istanza di modifica, la nullità dell’ingiunzione perché originariamente rivolta a un soggetto inesistente e l’inammissibilità della correzione; nel merito contestò il credito. Il Giudice di pace revocò il decreto. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 778/2018 dell’11 aprile 2018, accolse l’appello del creditore, ritenne legittima la modifica e rituale la notifica e confermò il decreto, riconoscendo il pagamento quale utile gestione di affari altrui e il diritto di regresso verso gli associati. La società ricorse per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., perché la correzione non sarebbe applicabile ai decreti ingiuntivi, né possibile senza contraddittorio e prima della notifica; (2) violazione dell’art. 287 c.p.c., perché l’errore sarebbe stato della parte ricorrente in monitorio e non del giudice; (3) violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., per mancata notifica dell’istanza di modifica insieme al decreto; (4) violazione dell’art. 2028 c.c., perché il pagamento sarebbe stato effettuato per un interesse personale dell’ex rappresentante, senza presupposti di gestione d’affari né utilità per l’associazione; (5) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di escludere dal regresso interessi e sanzioni da ritardato pagamento, quantificati in 2.918,24 euro.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Quanto ai primi tre motivi, esaminati congiuntamente, ha precisato che non si trattava propriamente della correzione di un errore materiale del giudice ai sensi degli artt. 287 e seguenti c.p.c., ma della modifica del decreto, già emesso e non ancora notificato, richiesta dal ricorrente in monitorio per rettificare l’indicazione del debitore. Tale modifica era consentita per ragioni di economia processuale, non pregiudicava la difesa dell’ingiunta, che poteva proporre opposizione, e non richiedeva contraddittorio preventivo né la notificazione dell’istanza insieme al decreto; doveva però intervenire in tempo utile per notificare il decreto entro sessanta giorni dall’emissione originaria. La motivazione del Tribunale è stata corretta ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., ma i motivi sono stati disattesi. Il quarto motivo è stato rigettato: l’eventuale interesse personale del gestore, anche di natura penale, non eliminava l’utilità per l’associazione e gli associati derivante dall’estinzione di un’obbligazione gravante su di loro; inoltre non risultava dedotto che il pagamento fosse avvenuto contro la volontà del gestito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione del Tribunale, secondo cui non era stata lamentata l’applicazione di supplementi o mora per il ritardo; la contestazione della lettura degli atti avrebbe dovuto essere proposta con revocazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 3.000 euro per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    deve dunque ritenersi che, nel procedimento per decreto ingiuntivo, la parte ricorrente che sia incorsa in errori nella formulazione dell’istanza monitoria possa richiedere al giudice la modifica del decreto già emesso, ma non ancora notificato, senza che ciò integri un’ipotesi di correzione di errore materiale, fermo restando che tale modifica deve essere effettuata in tempo utile per evitare l’inefficacia del decreto, avuto riguardo alla data della sua originaria emissione;

    La modifica richiesta dalla parte per correggere l’indicazione del debitore nel decreto ingiuntivo già emesso ma non notificato non costituisce correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.; è tuttavia ammissibile se consente di notificare il decreto entro il termine di sessanta giorni dalla sua emissione originaria.

  • art. 2028 c.c.

    la circostanza che il C. avesse anche un interesse proprio (di natura penale) all’effettuazione del pagamento non elide l’utilità per l’Associazione e per gli associati dell’estinzione dell’obbligazione comunque su di essi gravante e poichè, sotto altro profilo, non risulta dedotto che l’intervento solutorio sia avvenuto contro la volontà del “gestus”.

    L’interesse personale del gestore all’adempimento non esclude la gestione utile quando il pagamento estingue un’obbligazione gravante anche sul gestito; rileva inoltre che non risulti che l’intervento sia avvenuto contro la volontà di quest’ultimo.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    atteso che la decisione del Tribunale sul punto risulta conforme a diritto, ancorchè non correttamente motivata, i tre motivi vanno disattesi, previa correzione della motivazione della sentenza nei termini di cui sopra (ex art. 384 c.p.c., comma 4);

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando la decisione risulta conforme a diritto, pur essendo sorretta da una motivazione non corretta.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, denuncia la nullità della sentenza per avere il giudice di appello omesso la pronuncia sulla domanda (formulata in primo grado e riproposta in fase di appello) con cui la Venetian s.r.l. aveva chiesto che, stante la responsabilità del C. per il ritardo nel pagamento degli oneri assistenziali e previdenziali, venisse dichiarata “infondata la sua domanda di ripetizione pro quota delle somme pagate a titolo di interessi e sanzioni”;

    La norma è indicata come base processuale del motivo di nullità per omessa pronuncia; la Corte non accoglie la censura, rilevando che essa non si confronta con la motivazione effettiva della sentenza impugnata.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, deve darsi atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel procedimento monitorio, chi abbia indicato erroneamente il debitore può chiedere la modifica del decreto già emesso ma non ancora notificato; tale intervento non è una correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., ma può essere consentito per economia processuale, purché sia tempestivo rispetto al termine di sessanta giorni dall’emissione originaria.
  • La modifica pre-notifica del decreto ingiuntivo non richiede contraddittorio preventivo, poiché la fase monitoria anteriore alla notifica è strutturalmente priva di contraddittorio; l’ingiunto conserva la possibilità di difendersi mediante opposizione. L’istanza di modifica non deve necessariamente essere notificata insieme al decreto quando il controllo può essere svolto successivamente tramite l’esame del fascicolo.
  • Nella gestione di affari altrui, l’interesse personale del gestore non esclude di per sé l’utilità dell’intervento quando il pagamento estingue un’obbligazione gravante sul gestito; nel caso esaminato, assume rilievo anche l’assenza di allegazione che il pagamento sia avvenuto contro la volontà del gestito.
  • La censura di omessa pronuncia che non si confronti con la motivazione effettiva della sentenza impugnata è inammissibile; se la contestazione riguarda l’erronea lettura degli atti processuali, essa va proposta mediante revocazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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