Cassazione Civile, Sentenza n. 12118/2020 del 22/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 5675/05 per Euro 25.822,84, fondato su una scrittura privata datata 25 novembre 1997, qualificata come ricognizione di debito. Il debitore aveva opposto il decreto e proposto querela di falso, riconoscendo la propria sottoscrizione ma sostenendo che fosse stata apposta su un foglio in bianco poi riempito abusivamente, senza accordo. Il Tribunale, con sentenza n. 5989/12 del 21 maggio 2012, aveva respinto la querela e l’opposizione; la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3514/2017 depositata il 31 luglio 2017, aveva invece accolto l’impugnazione degli eredi, dichiarato falsa la scrittura, ordinato la cancellazione della stessa e revocato il decreto ingiuntivo. La società ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’appello degli eredi fosse inammissibile per difetto di specificità e che il relativo motivo si limitasse a riprodurre argomenti già svolti in primo grado; 2) violazione degli artt. 2727 e 2697 c.c., dell’art. 221 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., contestando che fosse stata provata per presunzioni la falsità del contenuto e lamentando l’errata valutazione delle prove orali; 3) violazione dell’art. 1988 c.c., sostenendo che, una volta prodotta la ricognizione di debito, non fosse tenuta a dimostrare il rapporto fondamentale sottostante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: ha chiarito che l’esclusione del filtro d’appello per le cause con intervento obbligatorio del pubblico ministero riguarda l’art. 348-bis, comma 1, c.p.c., e non sottrae tali cause ai requisiti dell’art. 342 c.p.c.; nel caso concreto, l’atto di appello individuava i punti contestati e chiedeva una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, soddisfacendo il requisito di specificità anche senza forme sacramentali o un progetto alternativo di decisione. Il secondo motivo è stato respinto. La querela di falso relativa al riempimento abusivo di un foglio sottoscritto in bianco può essere provata con ogni mezzo ordinario, comprese le presunzioni; la Corte d’Appello aveva fondato un ragionamento inferenziale grave, preciso e concordante sulla carta d’identità rilasciata nel 2001, successivamente alla data apposta sulla scrittura, sugli errori e sulle omissioni nei dati identificativi, sull’inverosimiglianza della ricostruzione della dazione di cinquanta milioni di lire in contanti, sulle incongruenze circa soggetto erogante e contabilità, sulla retrodatazione e sulle divergenze tra le versioni rese dalla società in primo grado. Era inoltre legittimo utilizzare il comportamento processuale della parte come argomento di prova per corroborare le presunzioni. La contestazione della valutazione delle testimonianze chiedeva un riesame del merito non consentito in cassazione; l’art. 2697 c.c. non era violato, poiché non era stato invertito l’onere della prova, ma censurata la valutazione degli elementi acquisiti. La doglianza ex art. 2727 c.c. era ammissibile, ma infondata, essendo corretta la sussunzione dei fatti nei requisiti della prova presuntiva. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, una volta esclusa la paternità della scrittura in capo al sottoscrittore e accertato l’abuso di biancosegno, il documento non poteva essere qualificato come ricognizione di debito e la questione sull’art. 1988 c.c. era priva di attinenza al decisum. La società è stata condannata a rifondere all’erede le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie del 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Tale arresto, in particolare, ha enunciato il principio secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, vanno, si, “interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, precisando, però, come a tal fine non “occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
L’atto di appello deve individuare chiaramente i punti e le questioni contestati e affiancare alle richieste una motivazione che contrasti le ragioni della sentenza; non sono però necessarie formule sacramentali né la formulazione di una decisione alternativa completa. Se si censura la ricostruzione dei fatti, può essere sufficiente chiedere una nuova valutazione delle prove già acquisite.
art. 2727 c.c.
Orbene, un ragionamento presuntivo (o meglio, di tipo “inferenziale”, dato il rilievo attribuito dalla Corte partenopea, ex art. 116 c.p.c., comma 2, anche all’argomento di prova tratto dal contegno processuale dell’odierna ricorrente) è quello, appunto, operato dalla sentenza impugnata.
La querela di falso avente ad oggetto il riempimento abusivo di un foglio sottoscritto in bianco può essere dimostrata anche mediante presunzioni. In Cassazione è censurabile ai sensi dell’art. 2727 c.c. l’erronea sussunzione dei fatti concreti nei requisiti della prova presuntiva; nel caso deciso, l’inferenza basata sugli elementi complessivi e sul comportamento processuale è stata ritenuta corretta.
art. 2729 c.c.
Da tale “premessa” la Corte partenopea – sulla base di un’inferenza alla quale non può certo negarsi il carattere della “gravità” e “precisione” (riscontrabile ogni qual volta dal fatto noto “sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità”; Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, non massimata sul punto, nello stesso senso più di recente, Cass. Sez. 2, sent. 6 febbraio 2019, n. 3513, n. 652361-01; Cass. Sez. 2, sent. 31 ottobre 2011, n. 22656, Rv. 619955-01) – ha tratto una prima conclusione: ovvero, che il contenuto del documento fosse stato predisposto in data successiva al 25 novembre 1997
La gravità e precisione della presunzione sussistono quando dal fatto noto è desumibile il fatto ignoto secondo un giudizio di probabilità; la concordanza va valutata nel quadro degli altri elementi probatori. La Corte ha ritenuto che le incongruenze temporali e identificative della scrittura, insieme agli ulteriori indizi, consentissero di inferire il riempimento abusivo.
art. 2697 c.c.
Inoltre, poichè l’odierno ricorrente – come detto – lamenta un cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie, non pare pertinente neppure il riferimento all’art. 2697 c.c., visto che la sua violazione “è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”
La violazione dell’onere della prova ricorre quando il giudice ne attribuisce il carico alla parte diversa da quella onerata secondo le regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni; non ricorre per il solo fatto che si contesti la valutazione delle prove offerte.
art. 116 c.p.c.
Orbene, se l’argomento di prova desunto dal comportamento processuale della parte ha, come appena rilevato, addirittura autonoma efficacia probatoria, esso può, a maggior ragione, corroborare le conclusioni raggiunte dal giudice attraverso l’uso delle presunzioni.
Il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; tale comportamento può concorrere alla valutazione di altri elementi probatori e corroborare un ragionamento presuntivo.
art. 221 c.p.c.
In base a costante giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili, in particolare, quando il disconoscimento dell’autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore.
Nella querela di falso diretta contro il contenuto di un documento sottoscritto, per dedotto riempimento fuori da ogni intesa, il querelante può avvalersi di ogni mezzo ordinario di prova, incluse le presunzioni.
art. 1988 c.c.
Esclusa, dalla Corte territoriale, la “paternità” della scrittura privata oggetto di causa in capo a Ca.De. (essendo stato ravvisato il cd. “abuso di biancosegno”), viene meno la configurabilità del documento come “ricognizione di debito”, divenendo irrilevante stabilire se ricorra violazione dell’art. 1988 c.c..
La disciplina della ricognizione di debito e dell’astrazione processuale del rapporto fondamentale presuppone che il documento sia riferibile al soggetto che lo avrebbe formato; accertata la falsità del contenuto per abuso di biancosegno, non è pertinente discutere gli effetti dell’art. 1988 c.c.
art. 345 c.p.c.
Di conseguenza, l’appellante “che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sè l’inammissibilità dell’appello”, e ciò in quanto, sostenere il contrario, “significherebbe pretendere dall’appellante di introdurre sempre e comunque in appello un “quid novi” rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che – a tacer d’altro – non sarebbe coerente col divieto di “nova” prescritto dall’art. 345 c.p.c.”
La riproposizione in appello delle argomentazioni già svolte in primo grado e la richiesta di una nuova valutazione delle prove non rendono di per sé inammissibile il gravame; imporre sempre un quid novi sarebbe incompatibile con il divieto di nova.
art. 360 c.p.c.
Difatti, quanto alla censura articolata sul presupposto che la prova testimoniale sarebbe stata “mal valutata” dal giudice di appello, va data continuità al principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante”
La mera critica al modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove non legali non integra un vizio di cassazione; il controllo resta circoscritto ai motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., compreso l’omesso esame di un fatto storico decisivo e l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 366 c.p.c.
Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui la “proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio”.
Le censure di cassazione devono avere specifica attinenza con la decisione impugnata; quelle che non la investono sono assimilabili alla mancata enunciazione dei motivi e sono inammissibili, anche d’ufficio.
art. 537 c.p.p.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 3514/2017 depositata il 31 luglio 2017, aveva invece accolto l’impugnazione degli eredi, dichiarato falsa la scrittura, ordinato la cancellazione della stessa e revocato il decreto ingiuntivo.
La sentenza riferisce che, dichiarata la falsità del documento, la Corte d’Appello ne dispose la cancellazione ai sensi dell’art. 537 c.p.p.; la Cassazione non ha modificato tale statuizione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nella querela di falso proposta perché un documento sottoscritto sarebbe stato riempito fuori da qualsiasi accordo, la prova può essere fornita con ogni mezzo ordinario, comprese le presunzioni, poiché la contestazione investe il nesso tra il testo e il suo autore.
- Il giudice può inferire il riempimento abusivo da una pluralità di circostanze valutate nel loro insieme, tra cui la data e le modalità di identificazione del sottoscrittore, le inesattezze nei dati personali, l’inverosimiglianza della ricostruzione della dazione e le incongruenze nelle versioni processuali; il comportamento processuale può corroborare le presunzioni.
- La gravità e precisione della presunzione ricorrono quando dal fatto noto sia desumibile quello ignoto secondo un giudizio di probabilità; la concordanza si apprezza in relazione agli altri elementi probatori presenti.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte diversa da quella onerata, non quando la parte censura il modo in cui sono state valutate le prove.
- La valutazione delle prove non legali e dell’attendibilità dei testimoni è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione mediante una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
- L’appello soddisfa il requisito di specificità quando individua i punti contestati e le relative ragioni, contrapponendo una critica alle argomentazioni della decisione; non occorrono formule sacramentali né una proposta completa di decisione alternativa. Quando si denuncia una ricostruzione fattuale errata, può essere sufficiente chiedere il riesame delle prove già raccolte e riproporre le argomentazioni già svolte.
- Una ricognizione di debito presuppone che la dichiarazione documentata sia riferibile al soggetto cui viene attribuita; accertato l’abuso di biancosegno e quindi esclusa tale riferibilità, non è rilevante invocare l’astrazione processuale del rapporto fondamentale prevista per la ricognizione.
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