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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12204/2020 del 22/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

La ricorrente, cittadina nigeriana originaria dell’Edo State, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e umanitaria. Aveva riferito che la famiglia era fuggita dal villaggio dopo che il padre aveva difeso una donna accusata di adulterio; dopo la morte del padre, lo zio presso cui si era trasferita con la madre le aveva proposto di prostituirsi. In seguito, dopo aver rifiutato le profferte sessuali del datore di lavoro presso cui lavorava come babysitter, aveva lasciato il lavoro e vissuto di elemosina; aveva subito uno stupro di gruppo, era rimasta incinta e aveva perso il feto. Fuggita in Libia, aveva subito ulteriori violenze sessuali durante il viaggio e, rifiutando un’altra proposta di prostituirsi, si era imbarcata per l’Italia. Il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza del 15 dicembre 2017, aveva respinto l’opposizione al diniego amministrativo. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 2305/2018 depositata il 7 dicembre 2018, aveva respinto l’appello. In cassazione la ricorrente ha formulato due motivi: con il primo, denunciando la violazione degli artt. 2-6 e 14 del D.Lgs. n. 251/2007, ha contestato il rigetto della protezione sussidiaria, sostenendo che le informazioni COI del 2018 descrivevano nell’Edo State problemi rilevanti di tratta e reclutamento forzato di donne per la prostituzione; con il secondo, denunciando la violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 25/2008, ha contestato il diniego della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva esaminato la situazione della Nigeria e dell’Edo State soltanto rispetto all’ipotesi di violenza indiscriminata prevista dall’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, senza valutare né la storia personale della richiedente né la sua condizione di donna e il rischio specifico di violenza sessuale e tratta a fini di prostituzione, rilevante rispetto all’art. 14, lett. b). Le specifiche allegazioni imponevano una valutazione individualizzata del contesto e delle circostanze personali, anche alla luce dell’art. 3, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007. Il secondo motivo, relativo alla protezione umanitaria, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007

    La Corte di Appello era dunque tenuta, alla luce delle specifiche deduzioni della ricorrente, a valutare la domanda di protezione internazionale non soltanto considerando la situazione interna del Paese di provenienza in riferimento alle specifiche informazioni tratte dalle C.O.I. disponibili, ma anche tenendo conto dei particolari profili di pericolo connessi alla sua situazione individuale, alle circostanze personali emergenti dalla storia, alla sua età, al sesso, e quindi anche apprezzando il peculiare tratto distintivo della storia personale, costituito come già detto – dal pericolo di avviamento alla tratta per scopo di prostituzione.

    L’esame della domanda deve essere individualizzato e deve considerare le circostanze personali pertinenti, compresi sesso, età e storia del richiedente, per valutare se gli atti di rischio assumano nei suoi confronti carattere di persecuzione o danno grave.

  • art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 251/2007

    Con riferimento alla valutazione dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, pertanto, la condizione interna dello Stato di origine del richiedente, o della specifica zona di esso, non va apprezzata soltanto in relazione alle ipotesi previste dalla lett. c), ma anche – con riguardo alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – in stretta relazione alla condizione personale del richiedente stesso, poichè la condizione di violenza ed insicurezza, seppur non rilevante per la totalità dei cittadini, può tuttavia assumere connotazioni di peculiare aggressività in relazione a determinate categorie di soggetti (come ad esempio le donne, i minori, gli omosessuali, gli appartenenti ad una determinata etnia, confessione religiosa o partito politico) che possono trovarsi, di fatto, esposti ad un rischio specifico, o comunque ad un pericolo maggiore, rispetto a quello interessante la generalità della popolazione.

    Nella valutazione della protezione sussidiaria ai sensi delle lettere a) e b), il giudice deve rapportare le condizioni del Paese o della zona di origine alla situazione personale del richiedente e considerare il rischio specifico che può gravare su categorie determinate anche quando non vi sia un pericolo diffuso per l’intera popolazione.

  • art. 14, lett. a), D.Lgs. n. 251/2007

    Con riferimento alla valutazione dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, pertanto, la condizione interna dello Stato di origine del richiedente, o della specifica zona di esso, non va apprezzata soltanto in relazione alle ipotesi previste dalla lett. c), ma anche – con riguardo alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – in stretta relazione alla condizione personale del richiedente stesso, poichè la condizione di violenza ed insicurezza, seppur non rilevante per la totalità dei cittadini, può tuttavia assumere connotazioni di peculiare aggressività in relazione a determinate categorie di soggetti (come ad esempio le donne, i minori, gli omosessuali, gli appartenenti ad una determinata etnia, confessione religiosa o partito politico) che possono trovarsi, di fatto, esposti ad un rischio specifico, o comunque ad un pericolo maggiore, rispetto a quello interessante la generalità della popolazione.

    Anche per le ipotesi di protezione sussidiaria previste dalla lettera a), la valutazione del contesto di origine deve essere correlata alla condizione individuale del richiedente e all’eventuale esposizione a un rischio specifico o maggiore.

  • art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007

    La Corte di Appello ha invero apprezzato la condizione interna della Nigeria, e dell’Edo State in particolare, facendo esclusivamente riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) senza in alcun modo considerare le diverse ipotesi di cui alle lettere a) e b).

    L’esame limitato alla sola ipotesi di violenza indiscriminata prevista dalla lettera c) non esaurisce la valutazione della domanda di protezione sussidiaria quando le allegazioni individuali possono ricondurre il rischio alle ipotesi delle lettere a) o b).

  • art. 19 D.Lgs. n. 286/1998

    La norma è indicata dalla ricorrente come parametro della censura relativa alla protezione umanitaria; il motivo è stato dichiarato assorbito e la Corte non ne ha svolto un’autonoma interpretazione.

  • art. 32 D.Lgs. n. 25/2008

    La norma è indicata dalla ricorrente come parametro della censura relativa alla protezione umanitaria; il motivo è stato dichiarato assorbito e la Corte non ne ha svolto un’autonoma interpretazione.

Massime di principio

  • Nell’esame della protezione sussidiaria, il giudice non può limitarsi a verificare l’esistenza di violenza indiscriminata nell’area di provenienza ai sensi dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007: quando le allegazioni personali lo richiedono, deve esaminare anche i rischi riconducibili alle lettere a) e b).
  • La valutazione del rischio ai fini della protezione sussidiaria deve correlare le informazioni aggiornate sul Paese o sulla specifica zona di origine con la situazione individuale del richiedente, comprese le circostanze personali, la storia, il sesso e l’età.
  • Una situazione di violenza o insicurezza che non interessa la generalità della popolazione può comunque integrare un rischio rilevante per la protezione sussidiaria quando, per una determinata categoria di persone, assume carattere specificamente aggressivo o determina un pericolo maggiore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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