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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12142/2020 del 22/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

La controversia

Due società avevano convenuto in giudizio un ente territoriale chiedendo il risarcimento dei danni per l’illegittima acquisizione di suoli di loro proprietà e l’indennità per il periodo di occupazione legittima. Il Tribunale di Trani, con sentenza del 22 giugno 2012, declinò la giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ritenendo che l’occupazione, inizialmente legittima e divenuta illegittima per la scadenza del termine senza completamento della procedura ablatoria, rientrasse nell’occupazione appropriativa; dispose quindi la rimessione integrale della causa al giudice amministrativo. Dopo la riassunzione, il TAR Puglia affermò la propria giurisdizione sulla domanda risarcitoria, rigettandola nel merito, ma declinò la giurisdizione sulla domanda di indennità da occupazione legittima, escludendone l’attrazione per connessione. La società ricorrente ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c., chiedendo di individuare il giudice competente per la domanda indennitaria. L’ente resistente ha contestato l’ammissibilità del conflitto, sostenendo che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi su tale domanda e che fosse quindi necessario l’appello per far valere l’omessa pronuncia; ha inoltre richiamato l’irricevibilità del ricorso proposto dalla società davanti al Consiglio di Stato contro la declinatoria del TAR.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il conflitto negativo. Hanno rilevato che il Tribunale di Trani aveva declinato la giurisdizione anche sulla domanda indennitaria: la motivazione si era concentrata sulla domanda risarcitoria, ma la rimessione integrale della causa al giudice amministrativo e l’inerenza delle domande alla medesima vicenda ablatoria confermavano la declinatoria anche per l’indennità. L’irricevibilità pronunciata dal Consiglio di Stato non ha risolto la questione di giurisdizione e non ha impedito il conflitto. Nel merito, la Corte ha affermato che la domanda di determinazione e corresponsione dell’indennità per occupazione legittima spetta al giudice ordinario, anche se proposta insieme alla domanda risarcitoria per perdita del bene, devoluta invece al giudice amministrativo: la connessione non modifica il riparto inderogabile di giurisdizione. Ha quindi cassato in parte qua la sentenza del Tribunale di Trani, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti alla Corte d’Appello di Bari, competente in unico grado, anche per le spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    La s.r.l. Cover Engineering in liquidazione ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ex art. 362 c.p.c., n. 1, chiedendo alle Sezioni Unite di questa Corte d’indicare il plesso giurisdizionale relativo alla domanda d’indennità da occupazione legittima dal momento che entrambe le giurisdizioni adite l’hanno esclusa.

    Il conflitto negativo di giurisdizione è lo strumento per chiedere alle Sezioni Unite di individuare il giudice dotato di giurisdizione quando i giudici aditi l’abbiano entrambi declinata sulla medesima domanda.

  • art. 59 L. 69/2009

    Alla declinatoria della giurisdizione è seguita L. n. 69 del 2009, ex art. 59, la translatio iudici verso il giudice amministrativo mediante riassunzione.

    La declinatoria della giurisdizione ha comportato la prosecuzione della causa davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione mediante riassunzione.

  • art. 53, comma 2, D.P.R. 327/2001

    le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, comma 2 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall’attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell’ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

    Le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennità per occupazione legittima conseguente ad atti ablativi appartengono al giudice ordinario, anche quando la domanda sia cumulata con una domanda risarcitoria spettante al giudice amministrativo.

  • art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

    le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, comma 2 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall’attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell’ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

    La disposizione è richiamata quale disciplina oggi vigente nel quadro del riparto di giurisdizione: la domanda indennitaria per occupazione legittima resta devoluta al giudice ordinario e non è attratta al giudice amministrativo per connessione con la domanda risarcitoria.

Massime di principio

  • Le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennità per occupazione legittima conseguente ad atti ablativi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; la domanda risarcitoria per la perdita del bene, invece, può spettare al giudice amministrativo.
  • La proposizione congiunta della domanda di indennità per occupazione legittima e della domanda risarcitoria per perdita del bene non consente di attrarre la prima nella giurisdizione del giudice amministrativo: la giurisdizione è inderogabile per ragioni di connessione.
  • Sussiste un conflitto negativo di giurisdizione sulla domanda quando le pronunce dei giudici aditi, considerate nel loro contenuto complessivo, abbiano entrambe declinato la giurisdizione su di essa; la pronuncia d’irricevibilità dell’impugnazione della declinatoria, se non decide la questione di giurisdizione, non la dirime.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiLitisconsorzio necessario

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