Cassazione Civile, Ordinanza n. 10375/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio di bonifica)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società proprietaria di immobili, di una cartella di pagamento per contributi di bonifica relativi all’anno 2012, emessa da un consorzio di bonifica. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR Lombardia, in parziale riforma, aveva confermato l’annullamento della pretesa ritenendo non dovuti i contributi perché la società avrebbe dimostrato, tramite consulenze tecniche svolte in altri giudizi, di ricevere solo un’utilità indiretta e non il beneficio diretto e specifico necessario per il contributo. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione degli artt. 101, 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR fondato la decisione su CTU di altri giudizi, relative ad altri immobili e ad annualità antecedenti, senza considerare le prove tecniche offerte dal consorzio; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 101, 112, 115 e 116 c.p.c. per mancato esame di prove tecniche attuali e pertinenti; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dall’esistenza del beneficio fondiario, che secondo il consorzio doveva presumersi dalla inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza del piano di classifica; 4) omesso esame della documentazione tecnica prodotta; 5) violazione di norme sostanziali e di settore sulla bonifica e sulla contribuenza consortile per avere la CTR ritenuto erroneamente che le opere idrauliche dessero solo un beneficio generico, mentre avrebbero determinato un vantaggio fondiario specifico; 6) violazione della normativa regionale e di settore che, secondo il ricorrente, avrebbe imposto di considerare sufficiente l’inclusione nel perimetro di contribuenza e non superata la presunzione di beneficio.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendoli inammissibili o manifestamente infondati perché diretti in sostanza a contestare la valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, non più sindacabile nei termini dedotti nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.; ha inoltre accolto il quinto motivo, ritenendo errata la nozione di beneficio adottata dalla CTR, poiché nelle opere di difesa idraulica il beneficio può essere specifico anche se intrinseco e generale per i fondi compresi nella zona di intervento. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché rivaluti la sussistenza del beneficio fondiario alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Le censure formulate come violazioni processuali non possono essere usate per sindacare la scelta e l'apprezzamento dei mezzi di prova.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Consente il sindacato per violazione e falsa applicazione di legge, qui accolto con riferimento alla nozione di beneficio fondiario nelle opere idrauliche.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la rivalutazione degli elementi istruttori o delle prove.
Richiamato dai motivi, ma la Corte non ha ravvisato una violazione idonea a sovvertire la decisione.
Richiamato nei motivi insieme ad altre norme processuali, senza che ciò conducesse all'accoglimento delle censure di merito istruttorie.
La sua violazione non può essere usata per contestare la valutazione del materiale probatorio svolta dal giudice di merito.
La Corte ribadisce che la doglianza sulla valutazione delle prove non integra, di per sé, un vizio di legittimità.
Richiamato per censurare il riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inidonea nei motivi rigettati.
Norma invocata in relazione ai poteri istruttori nel processo tributario, ma non decisiva per i motivi respinti.
Richiamato nel quinto motivo in tema di disciplina dei consorzi/beni e contribuzione, nel quadro delle norme di settore.
art. 19 r.d. n. 215/1933
Richiamato come base normativa della contribuenza consortile e del beneficio fondiario.
artt. 8, 19, 35 e art. 90 l. Reg. Lombardia n. 31/2008
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'obbligo contributivo collegato alla inclusione nel perimetro di contribuenza e alla presunzione di beneficio.
art. 15 l. Reg. Lombardia n. 31/2008
Richiamato nel sesto motivo per sostenere la presunzione normativa di beneficio fondiario derivante dal piano di classifica.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
Ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è invece consentita una rivalutazione delle risultanze istruttorie o della maggiore attendibilità delle prove.
- La censura che, formalmente, deduce violazioni processuali ma sostanzialmente mira a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio è inammissibile o comunque infondata in sede di legittimità.
- Nei contributi consortili per opere di difesa idraulica, il beneficio fondiario richiesto come presupposto dell'obbligazione può essere anche intrinseco, generale e indiretto, purché specificamente riferibile agli immobili compresi nel perimetro di intervento.
- Per le opere di difesa idraulica non è decisivo il luogo in cui le opere sono materialmente eseguite, ma il vantaggio che esse arrecano ai fondi e agli immobili protetti, anche in termini di maggiore valore, salvaguardia idrogeologica e regolare deflusso delle acque.
- L'inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica assume rilievo ai fini della presunzione di beneficio, ma la controversia deve comunque essere decisa alla luce della corretta qualificazione giuridica del beneficio fondiario secondo la natura delle opere consortili.
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