Cassazione Civile, Ordinanza n. 00800/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti impugnavano davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il diniego comunale di sanatoria relativo all'intubamento di un tratto di canale irriguo prospiciente la loro abitazione, sostenendo che il manufatto era stato realizzato per porre rimedio a ricorrenti esondazioni e allagamenti dei terreni circostanti. Il giudice delle acque aveva respinto l'impugnazione rilevando, da un lato, che l'atto comunale valorizzava l'estensione del 'tombinamento' e che i ricorrenti non avevano adeguatamente contestato tale ratio, dall'altro che non erano state specificate la lunghezza del tratto intubato e di quello a cielo aperto. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 208 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, 40 c.p.a. e 100 c.p.c., assumendo che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto non specificamente censurata la ragione del rigetto, mentre essi avevano contestato espressamente tale affermazione e rappresentato anche graficamente che il tratto tombinato era quello immediatamente a ridosso dell'abitazione, rendendo superflua l'indicazione numerica delle lunghezze. Con il secondo motivo denunciavano violazione dell'art. 115 d.lgs. 152/2006, sostenendo che il divieto di intubamento dei corsi d'acqua di superficie ammette eccezione solo per ragioni di pubblica incolumità e che spettava all'autorità spiegare perché l'estensione dell'opera fosse tale da integrare la violazione del divieto, non potendo gravare su di loro l'onere di una specifica dimostrazione ulteriore.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure non attingessero una violazione di legge o un vizio motivazionale denunciabile nei limiti consentiti contro le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ma si risolvessero in una contestazione di fatto e nella richiesta di riesaminare il contenuto della motivazione e le risultanze del merito, attività preclusa in sede di legittimità. È stato quindi confermato il provvedimento impugnato, con dichiarazione di inammissibilità e senza spese per mancata costituzione del comune intimato; è stato inoltre dato atto, ove dovuto, del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 208 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
richiamato dai ricorrenti come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte osserva che la censura investiva in realtà una questione di fatto e non una violazione di legge
invocato dai ricorrenti tra le norme violate; la Corte ne esclude la pertinenza rispetto alle doglianze formulate
invocato dai ricorrenti; la Corte rileva che il motivo, pur formalmente qualificato come violazione di legge, tendeva a contestare il giudizio di fatto del giudice di merito
art. 115 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'intubamento dei corsi d'acqua è vietato salvo ragioni di pubblica incolumità; la Corte ritiene la doglianza inconferente e comunque diretta contro l'apprezzamento di fatto del giudice
art. 111 Cost.
è richiamato quale base del sindacato di legittimità sulle decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
art. 200 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
richiamato dalla Corte per delimitare la censurabilità in cassazione delle decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
art. 201 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
richiamato dalla Corte insieme all'art. 200 r.d. 1775/1933 per affermare che il sindacato è limitato alla violazione di legge e a vizi motivazionali estremi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per affermare che il vizio motivazionale è oggi sindacabile solo nei limiti del 'minimo costituzionale'
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
richiamato come fonte della riduzione del vizio di motivazione al minimo costituzionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è deducibile la violazione di legge e, quanto al vizio di motivazione, soltanto l'anomalia che si traduca in motivazione inesistente, meramente apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o in irriducibile contraddizione; non è invece consentito sindacare la sufficienza o razionalità della motivazione mediante rivalutazione delle risultanze di merito.
- Una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira a contestare l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito o a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle allegazioni.
- Quando il motivo di ricorso non attinge l'errore di diritto effettivamente denunciato, ma si limita a criticare il complessivo iter decisorio o l'esito del giudizio di fatto, esso ricade nel divieto di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è ridotto al solo minimo costituzionale e non consente di censurare il mero difetto di sufficienza argomentativa.
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