Cassazione Civile, Ordinanza n. 23895/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di pagamento relativo al "Tributo 0648 – contributo opere irrigue" per l'anno 2018. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo l'atto viziato perché emesso da un soggetto ritenuto inesistente e privo di potere impositivo, sul presupposto che, dopo la riforma regionale siciliana, il solo ente giuridicamente esistente fosse il nuovo Consorzio di bonifica della Sicilia orientale. La CGT di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'appello del Consorzio. In cassazione il Consorzio ha proposto quattro motivi: 1) ha contestato l'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione per difetto di attestazione di conformità della procura notificata via PEC; 2) ha dedotto che l'avviso di pagamento, in quanto atto non tipizzato dall'art. 19 d.lgs. 546/1992, non sarebbe stato impugnabile per meri vizi formali; 3) ha sostenuto che la legge regionale siciliana n. 5/2014 non avrebbe estinto i consorzi territoriali accorpati, ma solo riorganizzato i comprensori, con conseguente persistenza della legittimazione del Consorzio territoriale a emettere gli atti; 4) ha prospettato, in via subordinata, che il rapporto tra consorzio territoriale e consorzio della Sicilia orientale dovesse essere qualificato come delega interorganica e non come mandato privatistico, con esclusione di un difetto assoluto di potere. La Corte ha ritenuto infondato il rilievo preliminare sulla procura, ma ha accolto solo il terzo motivo, assorbendo il quarto.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione per difetto di attestazione di conformità della procura, qualificando la mancanza come mera irregolarità formale non sanzionata con improcedibilità in assenza di disconoscimento della conformità da parte del controricorrente. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché introduceva in cassazione una questione nuova sulla impugnabilità dell'atto, non trattata in appello, e comunque ha ribadito che gli atti tributari che portano a conoscenza del contribuente una specifica pretesa impositiva sono impugnabili anche per vizi formali e per difetto di motivazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché non denunciava concretamente la tardività dell'impugnazione né indicava elementi idonei a dimostrare la violazione del termine decadenziale. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014 e l'art. 19 del regolamento del Consorzio di bonifica Sicilia orientale non determinano l'immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati: fino al completamento del procedimento di riordino e nel periodo transitorio, questi conservano operatività e legittimazione ad adottare atti di imposizione e riscossione. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 196-novies disp. att. c.p.c.
La copia informatica munita di attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme; la sua mancanza priva la copia di tale equivalenza, ma non comporta automaticamente improcedibilità se la conformità non viene contestata.
La procura speciale, se conferita con atto separato, deve essere depositata unitamente al ricorso per cassazione a pena di improcedibilità.
Consente il deposito di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza camerale.
art. 16-undecies d.l. n. 179 del 2012
Richiamato dalle pronunce che hanno valorizzato la necessità di attestazione di conformità della procura analogica trasformata in copia informatica notificata via PEC.
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005
Il mancato disconoscimento della conformità della copia semplice può evitare l'effetto preclusivo derivante dalla mancanza di attestazione.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma va interpretata in senso costituzionalmente orientato: sono impugnabili tutti gli atti che rendono conoscibile al contribuente una pretesa tributaria specifica, anche se non nominati nell'elenco.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine di sessanta giorni rileva ai fini della tempestività dell'impugnazione, ma la sua violazione deve essere concretamente dedotta e supportata da specifici elementi di fatto.
Richiamato solo per censurare il riparto dell'onere probatorio, ma la Corte rileva che il ricorrente non indica un effettivo errore sul fatto controverso e decisivo.
art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5
Ha natura programmatoria e organizzatoria: ridefinisce gli ambiti territoriali e istituisce il nuovo consorzio, ma non determina di per sé l'immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati.
art. 19, commi XII e XIII, del Regolamento di organizzazione del Consorzio di bonifica Sicilia orientale
I piani, i regolamenti, i ruoli e gli affidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuano ad applicarsi fino a diversa determinazione, a sostegno della continuità operativa nel periodo transitorio.
Il richiamo al mandato senza rappresentanza è giudicato non dirimente; l'eventuale improprio riferimento a tale istituto non incide sulla legittimazione dell'ente, che discende dalla disciplina di riordino e dalla continuità delle funzioni.
art. 24 Cost.
È richiamato come parametro di interpretazione non formalistica delle norme processuali, in favore dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 111 Cost.
È invocato quale fondamento del principio di effettività e del giusto processo, che impone letture proporzionate delle sanzioni processuali.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Utilizzato come parametro sovranazionale per privilegiare l'accesso al giudice e una decisione di merito ove possibile.
art. 19 TUE
Richiamato insieme alla Carta e alla CEDU per sostenere la tutela giurisdizionale effettiva.
art. 6 CEDU
Usato come parametro convenzionale per interpretare in senso non eccessivamente formalistico le restrizioni all'accesso al giudice.
art. 53 Cost.
Richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale del contribuente rispetto agli atti impositivi impugnabili.
art. 97 Cost.
Invocato in relazione al buon andamento della pubblica amministrazione e all'assetto organizzatorio degli enti consortili.
artt. 49, 50 e 52 d.lgs. 546/1992
Richiamati nel quarto motivo come norme sul sistema delle impugnazioni nel processo tributario, ma il motivo è assorbito.
Richiamato nel quarto motivo sulla legittimazione ad agire e ad impugnare.
Richiamato nel quarto motivo in tema di impugnazioni.
Richiamato nel quarto motivo a sostegno della tesi della nullità per difetto assoluto di attribuzione, poi disattesa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato via PEC, la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura rilasciata su supporto analogico non determina improcedibilità se la controparte non disconosce la conformità della copia: l'omissione resta una irregolarità formale priva di effetti preclusivi.
- L'elenco degli atti impugnabili davanti al giudice tributario, pur essendo tassativo, va letto in senso costituzionalmente orientato: è impugnabile ogni atto che renda conoscibile al contribuente una specifica pretesa tributaria con indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche, anche se non nominato espressamente dall'art. 19 d.lgs. 546/1992.
- Un atto tributario impugnabile può essere censurato non solo per vizi sostanziali, ma anche per vizi formali, inclusi difetto di motivazione, inesistenza del soggetto emittente e carenza del potere impositivo.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni non devolute al giudice di appello; la parte che le prospetta deve indicare specificamente dove e quando le abbia già dedotte nei gradi di merito.
- Nel processo tributario, la deduzione della tardività del ricorso richiede la concreta allegazione del superamento del termine decadenziale e degli elementi fattuali da cui ciò risulta; doglianze astratte o meramente teoriche non integrano un valido motivo di ricorso.
- Le norme di riordino dei consorzi di bonifica siciliani hanno natura organizzatoria e transitoria: l'istituzione del nuovo consorzio non comporta, di per sé, l'immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati, che conservano la legittimazione a operare fino al completamento del procedimento di riunificazione.
- L'eventuale improprio richiamo al mandato senza rappresentanza non è decisivo ai fini della legittimazione dell'ente se la capacità di agire discende direttamente dalla disciplina di legge e dal regime transitorio di continuità amministrativa.
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