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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33561/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasce da una delibera assembleare condominiale del 31 gennaio 2006, relativa alla ripartizione delle spese di conservazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento, che aveva posto tali spese anche a carico dei condomini distaccati dall'impianto. In primo grado, su domanda del condomino originario, la delibera era stata annullata; nel medesimo giudizio era intervenuto volontariamente un altro condomino, facendo valere il regolamento condominiale contrattuale e l'obbligo di tutti i partecipanti di contribuire alle spese delle cose comuni. In appello, l'interventore autonomo aveva impugnato la decisione, ma la Corte territoriale aveva confermato l'annullamento, valorizzando una precedente delibera del 1998 che esonerava i distaccati dalle spese straordinarie e ritenendo che tale disciplina fosse stata applicata per fatti concludenti negli anni successivi, formando una convenzione sulle spese. Nel ricorso per cassazione il condomino ricorrente deduceva errores in iudicando ex art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, sostenendo che una regola contrattuale vincolante non può ritenersi cessata per un comportamento difforme solo successivo e che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere esistente una prassi di esonero; richiamava inoltre ricerche presso amministratori e studi legali, l'asserita inesistenza di casi analoghi e i diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di distacco dall'impianto centralizzato. La controricorrente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, chiarezza, autosufficienza e sinteticità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che non fosse configurabile un vizio di costituzione del giudice d'appello derivante dalla partecipazione di un giudice ausiliario, alla luce della disciplina e della sentenza della Corte costituzionale richiamata. Quanto alle censure del ricorrente, ha rilevato la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché il ricorso non indicava con precisione le norme di diritto asseritamente violate né articolava una vera critica in diritto alla sentenza impugnata, limitandosi a proporre una diversa lettura dei fatti. Ha inoltre accertato la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché i documenti richiamati (delibera del 1998, regolamento condominiale, prassi invocata) non erano stati adeguatamente localizzati nei gradi di merito né trascritti o sintetizzati nei loro contenuti rilevanti. Ha infine dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché non era stato indicato un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito secondo il parametro del vizio motivazionale oggi vigente. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della controricorrente e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto per il condominio intimato non difeso.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.c.

    viene richiamato per qualificare l'intervento del condomino in primo grado come intervento autonomo, con conseguente ammissibilità del suo gravame

  • art. 1123 c.c.

    è evocato in relazione alla possibilità di una convenzione sulle spese condominiali approvata per fatti concludenti e applicata nel tempo

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorrente invoca il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale, ma la Corte ritiene le censure formulate in modo non conforme ai requisiti di specificità e al nuovo paradigma del n. 5

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte lo applica quale parametro di inammissibilità: il ricorso manca di esposizione sommaria dei fatti, di specifica indicazione delle norme violate e di puntuale localizzazione e trascrizione dei documenti rilevanti

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio nelle forme semplificate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso su proposta del relatore

  • artt. 158 e 161 c.p.c.

    richiamati per escludere un vizio di costituzione del giudice d'appello a seguito della questione sulla partecipazione dei giudici ausiliari

  • d.l. n. 69 del 2013

    artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72

    normativa istitutiva e disciplinatrice dei giudici ausiliari d'appello, poi oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale nei limiti indicati

  • L. n. 98 del 2013

    legge di conversione del d.l. n. 69 del 2013

  • d.lgs. n. 116 del 2017

    richiamato come termine entro cui completare il riordino della magistratura onoraria, rilevante ai fini della temporanea tollerabilità costituzionale della disciplina sui giudici ausiliari

  • Costituzione

    art. 106, primo e secondo comma

    parametro della questione costituzionale richiamata; la Corte esclude che la vicenda determini, nel caso concreto, un vizio di costituzione del giudice

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di soccombenza processuale

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e spiegare, con argomentazione mirata, in quale punto la decisione impugnata si ponga in contrasto con esse; non è sufficiente una diversa ricostruzione del fatto o una critica meramente assertiva.
  • Il ricorso è inammissibile se non rispetta l'articolazione minima richiesta dall'art. 366 c.p.c., in particolare quando non consente di comprendere in modo chiaro e completo i fatti di causa, le fasi processuali e la decisività dei documenti richiamati.
  • Chi fonda il ricorso su documenti o atti del processo deve indicarli in modo puntuale, precisando dove siano stati prodotti nei gradi di merito e riportandone o riassumendone il contenuto essenziale, così da permettere il controllo di decisività e pertinenza.
  • Il vizio motivazionale oggi denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la semplice insufficienza, contraddittorietà o non condivisibilità della motivazione.
  • La partecipazione di un giudice ausiliario al collegio d'appello non integra, di per sé, un vizio di costituzione del giudice quando la disciplina applicabile sia stata ritenuta ancora temporaneamente tollerabile alla luce della pronuncia della Corte costituzionale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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