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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29624/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La società ricorrente, quale cessionaria del ramo d'azienda dell'impresa individuale che aveva eseguito lavori in subappalto, chiedeva l'accertamento della stipulazione di un subappalto, nell'interesse del consorzio appaltatore, da parte della cooperativa consorziata assegnataria dei lavori; sosteneva inoltre che il consorzio avesse ratificato il contratto e assunto l'obbligo di pagare il saldo delle opere eseguite. In primo grado aveva ottenuto la condanna del consorzio al pagamento di oltre un milione di euro, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che il contratto di subappalto non producesse effetti direttamente in capo al consorzio, esclusa l'immedesimazione tra consorzio e consorziate e ritenuta non applicabile la responsabilità solidale invocata. In cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2, e 10 della L. n. 109/1994 e dell'art. 18 della L. n. 55/1990, sostenendo che, anche per i consorzi fra cooperative, la disciplina di settore avrebbe comportato la responsabilità solidale del consorzio verso i subappaltatori per le obbligazioni assunte dalla consorziata esecutrice dei lavori.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della censura sulla responsabilità del consorzio, perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardività. La sentenza d'appello era stata validamente notificata presso il domicilio fisico eletto in cancelleria; da tale notifica era decorso il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione. Il ricorso, notificato soltanto il 28 febbraio 2017, è quindi risultato tardivo. La Corte ha anche chiarito che l'eventuale indicazione di un indirizzo PEC per le sole comunicazioni non impediva la valida notifica presso il domicilio fisico eletto, né rendeva inefficace la notifica idonea a far decorrere il termine breve. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare la violazione di norme di diritto, ma la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuta declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • artt. 325, secondo comma, e 326, primo comma, c.p.c.

    la regolare notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione.

  • art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53

    richiamato in relazione alla notificazione telematica del ricorso per cassazione.

  • art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012

    anche dopo l'introduzione del domicilio digitale, resta valida la notificazione presso il domicilio fisico eletto, se il destinatario vi abbia scelto di eleggersi il domicilio.

  • art. 82 del r.d. n. 37/1934

    consente la notificazione presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario quando il destinatario vi abbia eletto domicilio.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2615 c.c.

    richiamato nella sentenza d'appello, secondo cui per i consorzi con attività esterna la responsabilità verso i terzi dipende dalle obbligazioni assunte in nome del consorzio o per conto dei singoli consorziati.

  • art. 13 della legge n. 109/1994

    richiamato nel giudizio di merito come norma non idonea, secondo la Corte d'appello, a fondare la responsabilità del consorzio nei confronti del subappaltatore nel caso concreto.

  • art. 18 della legge n. 55/1990

    invocato dalla ricorrente insieme alla disciplina degli appalti pubblici per sostenere la responsabilità solidale del consorzio verso il subappaltatore.

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata è stata validamente notificata presso il domicilio eletto del difensore, decorre il termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche quando sia stato indicato un indirizzo PEC per le sole comunicazioni.
  • L'elezione di domicilio fisico presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conserva efficacia ai fini della notificazione della sentenza e della decorrenza del termine breve, senza che l'indicazione di un domicilio digitale, se limitata alle comunicazioni, la renda inidonea.
  • La notificazione del ricorso per cassazione eseguita oltre il termine breve è causa di inammissibilità rilevabile in via pregiudiziale, senza esame del merito.
  • Nei consorzi con attività esterna la responsabilità verso i terzi non può essere automaticamente estesa alle obbligazioni assunte dalle singole imprese consorziate; occorre verificare chi abbia concretamente assunto l'obbligazione e in quale veste, secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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