Cassazione Civile, Ordinanza n. 21249/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 nei confronti degli eredi di un avvocato deceduto, recuperando a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, sia compensi professionali asseritamente percepiti in nero da una società cliente, sia ulteriori importi riferiti a movimentazioni bancarie sui conti intestati al de cuius ritenute prive di giustificazione. In primo e secondo grado l'atto era stato annullato solo in parte: i giudici tributari avevano ritenuto giustificate alcune movimentazioni e avevano escluso che le dichiarazioni rese a verbalizzazione da un terzo potessero fondare la ripresa relativa ai compensi in contanti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 32, comma 2, e 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che gli eredi non avessero fornito una prova contraria analitica e specifica idonea a superare la presunzione derivante dalle indagini bancarie; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse attribuito erroneamente nessun valore indiziario alle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dal fratello del legale rappresentante della società cliente, che riferivano il pagamento in contanti di compensi professionali per euro 14.000.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito avesse correttamente applicato la presunzione legale derivante dalle indagini bancarie e avesse svolto una valutazione analitica e non generica delle singole movimentazioni, distinguendo quelle giustificate da quelle rimaste prive di prova contraria. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono utilizzabili nel processo tributario come elementi indiziari e che la loro attendibilità va valutata nel complessivo contesto probatorio, senza richiedere necessariamente riscontri documentali incompatibili con pagamenti in contanti non tracciabili. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale dei due motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600 del 1973
fonte della presunzione legale in favore dell'Erario sulle movimentazioni bancarie del contribuente
art. 32, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli accertamenti bancari
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo di ricorso come norma di riferimento per l'accertamento induttivo
art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in tema di accertamento e utilizzo degli elementi indiziari
art. 51, comma 2, n. 2, D.P.R. n. 633 del 1972
fonte della presunzione legale in materia IVA analoga a quella prevista per le imposte sui redditi
art. 55 D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso come norma sull'accertamento IVA
richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamato in relazione al prudente apprezzamento delle prove e alla loro valutazione
richiamato sul riparto dell'onere della prova, anche secondo il principio di vicinanza della prova
richiamato per affermare che la presunzione legale non richiede i requisiti propri delle presunzioni semplici
art. 6 CEDU
richiamato per l'ammissibilità delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato a sostegno del principio di parità delle armi nel processo tributario
artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
utilizzati per disporre la cassazione con rinvio
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il giudizio tributario in cassazione e il rinvio
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
richiamato per rimettere al giudice di rinvio la regolazione delle spese
Corte cost. n. 228/2014
richiamata come precedente relativo all'illegittimità della presunzione sui prelevamenti bancari
Massime di principio
- In tema di accertamento fondato su indagini bancarie, l'Amministrazione finanziaria può presumere la riferibilità a operazioni imponibili dei movimenti dei conti correnti, in forza di una presunzione legale che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
- Il contribuente può vincere la presunzione bancaria solo offrendo una prova contraria analitica e specifica per ciascuna operazione contestata; il giudice deve esaminare in modo puntuale ogni singola movimentazione e dare conto in motivazione delle relative ragioni di conferma o di esclusione.
- Nel processo tributario le dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi sono ammissibili e utilizzabili come elementi indiziari; la loro attendibilità va apprezzata dal giudice nel contesto complessivo del materiale probatorio, senza escluderle in radice per la sola provenienza soggettiva.
- La prova presuntiva in materia tributaria può fondarsi anche su un solo indizio, purché grave e preciso, e non richiede un nesso di assoluta necessità causale tra fatto noto e fatto ignoto.
- Quando l'Ufficio contesta compensi percepiti in contanti e non tracciabili, non è coerente pretendere, come unico riscontro, documenti di pagamento tracciati che per natura potrebbero non esistere; occorre invece una valutazione complessiva degli indizi disponibili.
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