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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30775/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva ricevuto una cartella di pagamento con iscrizione a ruolo provvisoria delle somme derivanti da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006. Aveva impugnato la cartella sostenendo, in sostanza, l’illegittimità e infondatezza dell’atto presupposto, deducendo plurimi vizi dell’avviso di accertamento: mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dopo il PVC, carenza e insufficienza degli elementi presuntivi, erronea qualificazione di una società terza come interposta/cartiera, errata ricostruzione dei rapporti economici e delle operazioni fatturate, e omessa o insufficiente motivazione della sentenza d’appello su tali punti. In Cassazione ha articolato sedici motivi, formalmente incentrati su nullità della sentenza, omessa motivazione, omesso esame di fatti decisivi e violazioni di norme processuali e tributarie, tutti però diretti a contestare il merito dell’avviso di accertamento presupposto, non vizi propri della cartella.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata impugnata non per vizi propri, ma soltanto per riproporre censure relative all’avviso di accertamento presupposto, già notificato e tempestivamente impugnato dalla contribuente. In tale situazione, secondo la Corte, il ricorso contro la cartella è inammissibile, perché nel processo tributario la cartella può essere censurata solo per vizi propri, salvo il caso in cui la pretesa impositiva sia conosciuta solo con la cartella stessa, circostanza che qui non ricorreva. La Corte ha quindi correttamente qualificato come inammissibile il ricorso introduttivo, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata sul punto. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, perché le controparti erano rimaste intimate.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    È richiamato per affermare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, litisconsorte necessario nel giudizio di impugnazione della cartella in questo caso.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    È evocato dai motivi di ricorso come norma asseritamente violata per la mancata attesa del termine dilatorio di 60 giorni dopo il PVC, ma la Corte non entra nel merito perché le censure sono rivolte all’avviso di accertamento e non alla cartella.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul diritto di difesa in relazione al termine dilatorio e alla contestazione dell’atto impositivo.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973

    È richiamato nei motivi come base della contestazione sulla legittimità dell’accertamento fondato su presunzioni, ma la Corte ritiene irrilevante la doglianza nel giudizio sulla cartella, perché attiene all’atto presupposto.

  • art. 39, comma 2, c.p.c.

    La Corte esclude che vi sia continenza tra il giudizio sulla cartella e quello sull’avviso di accertamento, in ragione della diversità di causa petendi e thema decidendum.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nei motivi per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte lo considera parte di censure dirette al merito dell’accertamento, non alla cartella.

  • art. 167 c.p.c.

    È richiamato nei motivi per sostenere la mancata contestazione di fatti e la valutazione della prova contraria; anche tale censura viene ricondotta dalla Corte all’avviso di accertamento presupposto.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato dalla ricorrente per lamentare un errato riparto dell’onere della prova; la Corte non accoglie la censura perché estranea al thema decidendum del giudizio sulla cartella.

  • art. 7 d.lgs. 546/1997

    È richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri istruttori e alla valutazione delle prove nel processo tributario, ma la censura è ritenuta riferita all’accertamento presupposto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la cartella di pagamento è impugnabile soltanto per vizi propri; non è consentito utilizzarla come veicolo per riproporre censure di merito sull’avviso di accertamento presupposto, se quest’ultimo era già conosciuto e tempestivamente impugnabile o impugnato.
  • La diversità tra giudizio contro l’avviso di accertamento e giudizio contro la cartella di pagamento impedisce di configurare continenza tra le due cause, poiché cambiano causa petendi e thema decidendum e manca l’identità, anche parziale, dei fatti costitutivi oggetto di accertamento.
  • L’inammissibilità del ricorso tributario può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio quando emerga dal contenuto degli atti già acquisiti e non richieda nuovi accertamenti di fatto.
  • Se la pretesa impositiva è stata conosciuta attraverso la notificazione dell’avviso di accertamento e questo è stato già impugnato, la successiva impugnazione della cartella non può fondarsi sulla mera reiterazione delle medesime doglianze contro l’atto presupposto.
  • Quando il ricorso contro la cartella non deduce vizi propri dell’atto di riscossione e mira solo a ottenere l’annullamento dell’accertamento a monte, il giudice deve dichiararne l’inammissibilità, anche se la motivazione della sentenza di merito va corretta nei suoi presupposti giuridici.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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