Cassazione Civile, Ordinanza n. 07558/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale e da indagini bancarie che avevano evidenziato movimentazioni su conti correnti non giustificate dalla documentazione contabile. Sulla base di tali elementi l’Amministrazione aveva emesso avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi agli anni 2006-2010. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso relativo al 2006 e integralmente quelli relativi agli anni successivi; in appello la CTR, accogliendo l’impugnazione principale dell’Agenzia, aveva ritenuto applicabili le presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie e aveva considerato irrilevante la cessazione formale dell’attività commerciale, affermando anche che l’imprenditore individuale non cessa con la cancellazione dal registro delle imprese. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 32, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 51, comma 2, d.P.R. 633/1972, sostenendo che l’attività commerciale era cessata il 27/11/2006 e che quindi non sarebbero state applicabili le presunzioni sulle movimentazioni bancarie; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando che la CTR non avrebbe considerato che anche il primo giudice aveva ritenuto cessata l’attività sulla base del verbale della Guardia di finanza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che le indagini bancarie possono riguardare non solo gli imprenditori, ma tutti i contribuenti; che i versamenti bancari hanno efficacia presuntiva di maggior reddito nei confronti della generalità dei contribuenti, mentre la presunzione sui prelevamenti opera per i soli soggetti obbligati alla contabilità, con le precisazioni derivanti dalla giurisprudenza costituzionale; che, comunque, la CTR aveva accertato in fatto la prosecuzione dell’attività commerciale anche dopo la cessazione formale, desumendola dalle stesse movimentazioni bancarie. Il primo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile perché volto a una rivalutazione del merito; il secondo è stato ritenuto infondato perché la CTR non aveva omesso il verbale della Guardia di finanza, ma lo aveva valutato e superato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate come presunzione legale di maggior reddito; i versamenti sono presuntivamente riferibili a ricavi o redditi non dichiarati e il contribuente può superare la presunzione solo con prova analitica della diversa provenienza o irrilevanza fiscale delle somme.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le risultanze dei conti bancari sono utilizzabili anche ai fini IVA secondo la medesima logica presuntiva delle indagini finanziarie.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato per evidenziare che la presunzione sui versamenti bancari si estende alla generalità dei contribuenti e riguarda l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso prospettato come violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso prospettato come omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte ribadisce che la presunzione legale prevista dalle norme tributarie non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
La CTR aveva escluso la sua applicabilità all’imprenditore individuale; il tema è richiamato dalla Corte solo come passaggio della decisione di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di indagini finanziarie, le movimentazioni bancarie possono fondare presunzioni fiscali anche nei confronti di contribuenti non imprenditori; la cessazione formale dell’attività non esclude di per sé l’utilizzabilità delle risultanze bancarie se il giudice di merito accerta in fatto la prosecuzione dell’attività o comunque la riferibilità delle movimentazioni al contribuente.
- La presunzione legale derivante dai versamenti bancari impone al contribuente un onere probatorio analitico: deve dimostrare per ciascuna operazione la diversa causale, la già avvenuta contabilizzazione o l’irrilevanza fiscale della somma; non bastano allegazioni generiche o deduzioni di carattere astratto.
- La presunzione sui prelevamenti è utilizzabile, secondo la disciplina applicabile e i limiti derivanti dalla giurisprudenza costituzionale, solo nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, mentre i versamenti hanno efficacia presuntiva più ampia.
- Quando il ricorrente contesta in cassazione la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile se, sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito.
- Non sussiste vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice di merito abbia preso in considerazione il documento o il fatto dedotto, lo abbia valutato e abbia motivatamente ritenuto di superarlo con diverso accertamento.
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