Cassazione Civile, Ordinanza n. 39280/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio, a seguito di verifica fiscale eseguita su una società di capitali in liquidazione che l'Ufficio ha qualificato come società a ristretta base partecipativa e come mera cartiera. L'Agenzia ha ritenuto che il maggior utile accertato in capo alla società fosse stato distribuito ai soci e ha quindi imputato al contribuente la relativa maggiore base imponibile. La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello del contribuente, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini di accertamento per la presenza di fatti penalmente rilevanti e confermando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, la violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che il pregresso giudizio penale definito con patteggiamento per dichiarazione fraudolenta impedisse di fondare un nuovo accertamento su una diversa ipotesi incriminatrice, invocando in sostanza il divieto di bis in idem; con il secondo motivo lamentava, sotto la veste del vizio di motivazione e dell'erronea applicazione di legge, che non ricorressero i presupposti per qualificare la società come a ristretta base partecipativa e che, comunque, non potesse operare la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci, contestando anche la qualificazione della società come cartiera.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al raddoppio dei termini, ha ribadito che rileva l'astratta configurabilità di un reato che impone la denuncia, non la concreta definizione del procedimento penale, e ha osservato che nel caso concreto tale presupposto risultava confermato anche dall'esito del giudizio penale concluso con patteggiamento per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Quanto alla società a ristretta base partecipativa, la Corte ha affermato che la ristrettezza della compagine sociale consente la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili anche in assenza di rapporti di parentela, e che il contribuente non aveva fornito una prova contraria idonea né aveva indicato un fatto decisivo realmente omesso dalla CTR. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con statuizione sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo inerente l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte rileva che il ricorrente non aveva indicato un fatto decisivo specifico trascurato dal giudice di merito.
art. 37 del d.l. n. 223 del 2006
Ha modificato l'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevedendo il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni comportanti obbligo di denuncia per reati tributari.
art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973
Consente il raddoppio dei termini di accertamento quando sussistano violazioni che integrano obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.
È richiamato come norma che impone l'obbligo di denuncia rilevante ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.
È richiamato come fonte dei reati tributari la cui astratta configurabilità giustifica il raddoppio dei termini.
È richiamato per escludere che, ai fini del raddoppio, rilevino l'esercizio dell'azione penale o l'esito del processo penale.
È richiamato per segnalare che l'astratta configurabilità del reato era stata confermata da un giudizio penale definito con sentenza di patteggiamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento tributario, è sufficiente l'astratta configurabilità di un reato per il quale sussista obbligo di denuncia; non rilevano, di per sé, né l'effettivo esercizio dell'azione penale né l'esito del procedimento penale.
- La presenza di una sentenza penale di patteggiamento non esclude, ma può confermare, la sussistenza del presupposto penale richiesto per il raddoppio dei termini dell'accertamento.
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'amministrazione finanziaria può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria del contribuente.
- La presunzione di distribuzione degli utili occulti opera anche in assenza di rapporti di parentela tra i soci, poiché ciò che rileva è la ristrettezza della compagine sociale e la conseguente maggiore conoscenza e compartecipazione alla gestione.
- Chi contesta l'accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili deve offrire una prova specifica e contraria, ad esempio dimostrando che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., è necessario indicare un preciso fatto decisivo asseritamente omesso dal giudice di merito; la censura non può risolversi in una mera rivalutazione del merito o in un dissenso generico sulle conclusioni del giudice di appello.
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