Cassazione Civile, Ordinanza n. 14507/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva irrogato sanzioni per violazioni degli obblighi dichiarativi relativi a somme detenute su conti correnti esteri, in riferimento agli anni d'imposta 2003-2007. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso. La CTR Lombardia aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo decisiva la circostanza che, nell'ambito di un procedimento penale per una frode fiscale organizzata, il contribuente avesse definito la propria posizione tributaria e che la sentenza di patteggiamento avesse escluso ulteriori sanzioni tributarie. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione ai sensi degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. 546/1992, 112 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR non si era confrontata con i motivi di appello relativi alla corretta tassazione delle disponibilità finanziarie estere e aveva invece deciso su un tema diverso, cioè quello degli utili extra-bilancio, estraneo alla specifica pretesa sanzionatoria oggetto di causa. Il controricorrente ha eccepito anche la tardività del ricorso, eccezione disattesa dalla Corte in applicazione della sospensione straordinaria dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto tempestivo il ricorso, applicando la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 per le liti definibili. Nel merito ha ravvisato la nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente apparente: la CTR aveva formulato affermazioni frammentarie e non idonee a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito, senza prendere effettivamente posizione sulla questione centrale posta dall'appello, ossia la legittimità della sanzione per omessa dichiarazione di disponibilità finanziarie estere. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. n. 167 del 1990
È la disposizione sostanziale richiamata come base della contestazione sanzionatoria per violazione degli obblighi dichiarativi relativi a somme detenute all'estero; la Corte non ne offre un'interpretazione di merito, ma ne richiama l'oggetto come tema centrale della pretesa fiscale.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018
Prevede la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione e di proposizione del controricorso per le liti definibili; la Corte afferma che la sospensione opera ex lege, in presenza dei requisiti di definibilità anche solo astratta della lite, senza necessità di una concreta istanza.
art. 111, comma 7, Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come norma processuale sulla motivazione della sentenza tributaria.
È richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla necessità della motivazione.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
È richiamato quale norma di complemento sulla motivazione della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali.
È richiamato con riferimento alla sentenza di applicazione della pena concordata intervenuta nel procedimento penale collegato, valorizzata dalla CTR come elemento decisivo.
Massime di principio
- La motivazione è meramente apparente e la sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione e non affronta la questione decisiva devoluta in appello.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ricorre solo nelle ipotesi-limite di assenza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
- Il giudice di appello deve confrontarsi con i motivi effettivamente proposti; non basta richiamare fatti o temi contigui se resta senza risposta la specifica contestazione posta a base della pretesa impugnata.
- La sospensione straordinaria dei termini d'impugnazione prevista per le liti definibili opera automaticamente, purché la lite presenti in astratto i requisiti di definibilità, senza necessità di una domanda di definizione presentata dalla parte.
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