Cassazione Civile, Ordinanza n. 02060/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un lavoratore che aveva prestato attività presso magazzini di una società committente, formalmente alle dipendenze di varie cooperative appaltatrici e subappaltatrici, aveva chiesto l'accertamento del carattere fittizio dell'intermediazione e la dichiarazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze del committente per un determinato periodo, oltre al pagamento delle differenze retributive. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello, dopo una prima riforma per ragioni di decadenza, la causa era stata riassunta e la Corte territoriale, quale giudice di rinvio, aveva rigettato la domanda nei confronti del committente ritenendo lecita la struttura dell'appalto e valorizzando le testimonianze sulla autonomia organizzativa dell'appaltatore. Il ricorrente per cassazione ha dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 29 d.lgs. n. 276/2003 e 1655 c.c. per omesso esame della disciplina contrattuale dell'appalto e della mancata prova della struttura imprenditoriale dell'appaltatore/subappaltatori; 2) omessa motivazione sulla validità dell'appalto per mancata prova della valutazione dei rischi ex art. 4 d.lgs. n. 626/1994; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento di alcune deposizioni testimoniali; 4) omesso esame di un fatto ritenuto notorio, costituito da un provvedimento di prevenzione e dall'amministrazione giudiziaria della società committente e del consorzio; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese, per avere la Corte d'appello posto integralmente le spese a suo carico. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati nei termini indicati e ha confermato il rigetto della domanda nei confronti del committente, con condanna del lavoratore alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili perché introducevano questioni nuove non trattate nel giudizio di rinvio e, comunque, non decisive rispetto alla ratio della sentenza impugnata, centrata sulla liceità dell'appalto come servizio autonomamente organizzato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il preteso travisamento della prova non era decisivo e, in parte, investiva una valutazione del materiale istruttorio insindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per mancata deduzione di un fatto storico decisivo e per difetto di autosufficienza. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, osservando che, essendovi stato il rigetto integrale della domanda nei confronti del committente, correttamente le spese erano state poste a carico della parte soccombente secondo il principio della soccombenza complessiva. La decisione finale ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure prospettate con i diversi numeri dell'art. 360 sono state scrutinante nei limiti propri del vizio denunciato; in particolare, il travisamento della prova è stato valutato solo se decisivo e nei ristretti confini ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'illiceità dell'appalto; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene nuova e comunque non decisiva rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
Norma richiamata per la nozione di appalto; la Corte ribadisce che sono leciti gli appalti di opere e servizi con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, anche se eseguibili con prevalente attività lavorativa.
Richiamato nel precedente svolgimento processuale per la decadenza, poi esclusa dalla Corte di cassazione in sede di ricorso precedente rispetto alla presente ordinanza.
Richiamato nel precedente svolgimento processuale insieme all'art. 32 L. n. 183/2010; la Corte aveva già escluso l'applicazione del doppio termine di decadenza all'azione proposta dal lavoratore formalmente dipendente dell'appaltatore contro il committente, in assenza di comunicazione scritta equipollente a recesso.
art. 4 d.lgs. n. 626/1994
La Corte ritiene la norma inconferente, poiché riferita alla somministrazione di lavoro e non all'appalto di opere e servizi oggetto della controversia.
La dedotta violazione è stata esclusa perché il ricorso non evidenziava un vero errore percettivo decisivo, ma mirava in sostanza a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
Le spese seguono la soccombenza complessiva e finale della lite; non vi era alcuna ragione per discostarsi da tale principio nel caso di rigetto integrale della domanda.
Il richiamo alla compensazione o alla deroga al criterio di soccombenza è stato ritenuto non pertinente, poiché non ricorrevano i presupposti di un reciproco accoglimento o di una soccombenza reciproca.
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nel giudizio di merito, salvo che il ricorrente indichi puntualmente l'atto e la fase in cui la relativa deduzione sia stata proposta e denunci l'omessa pronuncia sul punto.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura non incide sulla ragione decisiva posta a base della decisione, essa è inammissibile per difetto di pertinenza.
- In tema di appalto, la liceità del contratto non è esclusa dal fatto che l'opera o il servizio siano eseguibili con prevalente attività lavorativa, purché l'appaltatore assuma una gestione e organizzazione autonoma del servizio.
- Il preteso travisamento della prova è deducibile in cassazione solo nei limiti rigorosi del vero errore percettivo, decisivo e risultante dal testo degli atti, non potendo tradursi in una rivalutazione del merito delle deposizioni testimoniali.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un vero fatto storico, già introdotto nel processo e trascurato dal giudice, non la mera contestazione della valutazione probatoria compiuta in sentenza.
- Nel regolamento delle spese processuali, quando l'esito finale e complessivo della lite è di integrale soccombenza di una parte, si applica il principio della soccombenza senza che rilevino eventuali esiti favorevoli solo intermedi o relativi a gradi precedenti del giudizio.
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