Cassazione Civile, Ordinanza n. 02057/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La vicenda nasce dal trasferimento della lavoratrice alle dipendenze della società resistente dopo l’acquisizione del compendio aziendale. Alla dipendente, con qualifica di quadro e addetta al bilancio, era stata contestata nel 2017 una serie di condotte qualificabili come insubordinazione e dichiarazioni ritenute diffamatorie nei confronti del superiore gerarchico e del management, espresse attraverso e-mail aziendali. La società aveva poi irrogato una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni. In primo grado il datore di lavoro aveva chiesto l’accertamento della legittimità della sanzione; la lavoratrice aveva eccepito, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del giudice adito per asserita applicabilità dell’art. 30-bis c.p.c. in relazione all’art. 11 c.p.p., oltre a contestare la tardività di parte degli addebiti, la sproporzione/illiceità della sanzione e l’erronea valutazione delle e-mail alla luce del diritto di critica. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo corretta la competenza del Tribunale di Siracusa, tempestiva la contestazione per i fatti più recenti, superato il diritto di critica per difetto di continenza, pertinenza e verità oggettiva, non provato il carattere ritorsivo della sanzione e correttamente negate le istanze istruttorie. In cassazione la ricorrente ha proposto otto motivi: 1) violazione dell’art. 30-bis c.p.c. per la competenza territoriale; 2) violazione di artt. 1 Statuto dei lavoratori, 21 Cost., 1175 e 1375 c.c. e art. 55 CCNL energia e petrolio per non avere escluso il travalicamento del diritto di critica; 3-5) omesso esame di fatti asseritamente decisivi relativi a presunte infrazioni Facebook, assenze a un corso e orari di ingresso; 6) violazione dell’art. 7 Statuto dei lavoratori sulla tardività della contestazione; 7) illegittimo diniego delle prove; 8) omesso esame della promozione ricevuta al rientro dalla sospensione, indicata come indice della pretesa ritorsività.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non confrontato con la ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso l’applicazione dell’art. 30-bis c.p.c. e dell’art. 11 c.p.p. in una controversia non avente ad oggetto azioni di restituzione o risarcimento del danno da reato né una parte magistrato, ma una sanzione disciplinare per inadempimento lavorativo. Ha giudicato infondato, e in parte inammissibile per richiesta di nuovo apprezzamento del fatto, il secondo motivo, rilevando che i giudici di merito avevano già accertato il superamento dei limiti del diritto di critica. Ha dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto e quinto per la preclusione derivante dalla doppia conforme. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché non si confrontava con la motivazione d’appello sulla tempestività e tendeva a rivalutare la tollerabilità delle espressioni usate. Ha dichiarato inammissibile il settimo motivo per mancato confronto con la motivazione sulla superfluità della prova orale. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato l’ottavo motivo, osservando che la circostanza della promozione era stata già valutata dai giudici di merito come elemento non rivelatore di ritorsione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, ove dovuto, all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La disciplina speciale di competenza non è applicabile a una controversia che abbia a oggetto una sanzione disciplinare per inadempimento lavorativo, in assenza di una domanda di restituzione o risarcimento del danno da reato e senza che una parte sia un magistrato.
Il criterio di competenza previsto per i procedimenti con magistrati non viene esteso alla lite sul provvedimento disciplinare in esame, perché il fatto contestato rileva come illecito disciplinare lavorativo e non come fatto-reato nei confronti di un magistrato.
Richiamato insieme alla libertà di critica del lavoratore e ai doveri di correttezza, ma i giudici di merito hanno accertato che nel caso concreto tali limiti sono stati superati.
art. 21 Cost.
La libertà di manifestazione del pensiero del lavoratore non scrimina espressioni che eccedano i limiti della continenza, pertinenza e verità oggettiva.
I doveri di correttezza e buona fede nel rapporto di lavoro impongono che la critica non si traduca in aggressione gratuita al decoro del datore di lavoro o dei superiori.
art. 55 CCNL energia e petrolio
La gravità della condotta disciplinare va valutata anche alla luce della disciplina collettiva richiamata, che sanziona comportamenti aggressivi o insolenti verso altri dipendenti.
La censura sulla tempestività della contestazione è stata respinta perché la valutazione di merito aveva ritenuto tempestiva la contestazione per i fatti più recenti, in presenza di condotte reiterate e di un contesto aziendale complesso.
Non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione del merito; i motivi sono stati dichiarati inammissibili anche per la preclusione della doppia conforme.
art. 348-ter, ult. co., c.p.c.
La doppia conforme preclude la deduzione in cassazione dell’omesso esame di fatti decisivi già valutati in modo conforme nei due gradi di merito.
La rinuncia al mandato e la successiva revoca del difensore sono processualmente irrilevanti nel giudizio di cassazione per effetto della perpetuatio dell’ufficio difensivo.
art. 83, co. 2, d.P.R. n. 115/2002
"La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato"
Nel caso di rigetto del ricorso per cassazione, la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere effettuata dal giudice di merito che ha pronunciato la sentenza destinata a passare in giudicato.
Massime di principio
- La competenza speciale prevista per le controversie con magistrati non si applica quando la lite ha ad oggetto esclusivamente un provvedimento disciplinare datoriale relativo a un inadempimento lavorativo e non una domanda di restituzione o di risarcimento del danno da reato.
- Il diritto di critica del lavoratore è esercitabile solo entro i limiti della continenza, pertinenza e verità oggettiva; espressioni sarcastiche, irridenti o gratuitamente offensive possono giustificare una sanzione disciplinare.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del contenuto delle prove o della gravità dei fatti quando i giudici di merito abbiano già compiuto l’accertamento di fatto richiesto.
- L’omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione quando opera la preclusione della doppia conforme, salvo che il motivo non individui un vero fatto storico non esaminato nei due gradi di merito.
- La tempestività della contestazione disciplinare va apprezzata in relazione al complesso delle condotte e al contesto concreto; la reiterazione degli addebiti e la dimensione organizzativa dell’impresa possono incidere sulla valutazione di immediatezza.
- Il diniego di mezzi istruttori è legittimo quando la prova richiesta sia superflua rispetto a fatti documentali già acquisiti e quando la ricostruzione ulteriore del contesto non sia decisiva ai fini della decisione.
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