Cassazione Civile, Ordinanza n. 02062/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a ordinanza ingiunzione irrogata per violazioni della disciplina sull’orario di lavoro e sui riposi. Dopo un primo giudizio di opposizione e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d’appello aveva rideterminato la sanzione in euro 3.500, ritenendo che, a seguito della depenalizzazione e della disciplina sopravvenuta, non fosse più corretto calcolare la sanzione per ogni lavoratore o per ogni giorno di violazione, ma secondo un criterio unitario, valorizzando anche la collaborazione degli opponenti e un accordo aziendale. I ricorrenti in cassazione hanno censurato la decisione d’appello per violazione del vincolo derivante dalla precedente pronuncia rescindente: secondo il primo motivo, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio di diritto già affermato, ossia il cumulo materiale delle sanzioni ex art. 9 r.d.l. n. 692/1923, e non il cumulo giuridico ex art. 8 L. n. 689/1981. Con il secondo motivo hanno ribadito la violazione delle norme sostanziali in tema di sanzioni per il riposo giornaliero/tra turni. Con il terzo motivo hanno contestato la legittimazione passiva del Ministero, alla luce della riforma organizzativa che ha trasferito le funzioni alle articolazioni dell’Ispettorato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d’appello non si fosse uniformata al principio di diritto fissato nella precedente ordinanza rescindente, la quale imponeva di determinare la sanzione secondo il criterio del cumulo materiale previsto dal regime originario dell’art. 9 r.d.l. n. 692/1923, richiamando l’orientamento già consolidato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, affinché ridetermini la sanzione applicando il corretto criterio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il terzo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché non risultava alcuna condanna in favore del Ministero. Nel complesso, il ricorso è stato accolto solo in relazione al primo motivo e il giudizio proseguirà in sede di rinvio per la sola quantificazione della sanzione.
Norme richiamate
è richiamato quale vizio processuale per denunciare la violazione del vincolo derivante dalla precedente decisione rescindente.
la Corte ribadisce che il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
è richiamato per denunciare la violazione di norme sostanziali in tema di sanzioni e legittimazione passiva.
art. 7, co. 1, d.lgs. n. 66/2003
norma sostanziale relativa al riposo fra due turni di lavoro, la cui violazione è oggetto del procedimento sanzionatorio.
art. 9, co. 1, d.lgs. n. 66/2003
è menzionato nei fatti come norma sul riposo settimanale, ma la decisione finale riguarda la sanzione per la violazione del riposo tra turni.
norma sanzionatoria dichiarata costituzionalmente illegittima; la Corte ne esclude l’applicazione e richiama il regime precedente.
art. 9 r.d.l. n. 692/1923
è la disciplina sanzionatoria da applicare in sostituzione della norma dichiarata illegittima, secondo il criterio del cumulo materiale.
è invocato dai ricorrenti come criterio di cumulo giuridico, ma la Corte lo esclude quale base per la quantificazione nel caso concreto.
art. 1, co. 1177, L. n. 296/2006
è richiamato per l’ultima rivalutazione degli importi sanzionatori pecuniari.
artt. 1, 2, 6 e 8 d.lgs. n. 149/2015
sono richiamati nel motivo sulla legittimazione passiva, in relazione al trasferimento di funzioni dalle direzioni territoriali all’Ispettorato.
richiamato nel motivo sulla legittimazione passiva nell’ambito dell’opposizione a sanzione amministrativa.
invocato per sostenere la successione processuale nel rapporto controverso a seguito della riforma organizzativa.
richiamato dalla Corte come possibile schema della successione a titolo particolare nel diritto controverso, ma senza necessità di deciderlo per difetto di interesse.
richiamato nel passaggio che valorizza il precedente di legittimità già enunciato.
la Corte esclude che debba fungere da criterio di quantificazione nel caso di plurime violazioni in materia di orario di lavoro, privilegiando il cumulo materiale.
art. 2, comma 1, lett. c), L. n. 39/2002
è richiamato dalla Corte costituzionale, nel passaggio riportato, come criterio direttivo violato dalla norma sanzionatoria poi dichiarata illegittima.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può sostituirlo con un diverso criterio di decisione, neppure se ritenga più coerente il risultato sanzionatorio o più opportuna una diversa quantificazione.
- In materia di sanzioni amministrative per plurime violazioni della disciplina sull’orario di lavoro commesse con più azioni od omissioni, il criterio applicabile è quello del cumulo materiale quando tale assetto risulta imposto dalla disciplina di riferimento e dal principio di diritto già fissato nel giudizio rescindente.
- Quando una norma sanzionatoria sopravvenuta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione della legge delega, la determinazione del trattamento sanzionatorio deve tornare alla disciplina precedente indicata dal giudice di legittimità, senza applicare criteri incompatibili con essa.
- La censura sulla legittimazione passiva è inammissibile per difetto di interesse se, nel concreto, la sentenza impugnata non contiene alcuna condanna in favore del soggetto la cui legittimazione si contesta.
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