Cassazione Civile, Ordinanza n. 02075/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (dirigente)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dirigente, responsabile delle risorse umane e della sicurezza, da una società partecipata pubblica. La società gli addebitava di avere affidato nel 2015, in violazione di un regolamento interno aziendale sulla pianificazione, acquisizione e monitoraggio delle consulenze, diversi incarichi di consulenza legale su temi giuslavoristici a uno studio esterno, per importi complessivi pari a 85.100 euro. Il dirigente impugnava il recesso sostenendo: la genericità della contestazione disciplinare; l’illegittimo diniego di accesso agli atti richiesti per difendersi; la tardività della contestazione rispetto alla conoscenza dei fatti già nell’ottobre 2015; l’erronea qualificazione del documento interno come regolamento vincolante e la mancata prova della sua conoscenza; l’erronea imputazione di responsabilità per fatti asseritamente compiuti da altri soggetti; l’insussistenza della giusta causa e della giustificatezza del licenziamento del dirigente; infine, la natura retributiva e non meramente risarcitoria della pretesa relativa alla componente variabile della retribuzione non corrisposta perché la società non aveva assegnato gli obiettivi. La società, a sua volta, con ricorso incidentale contestava la dichiarata inammissibilità del proprio appello incidentale nel merito della statuizione che l’aveva condannata a pagare la somma riconosciuta al dirigente per il mancato riconoscimento della retribuzione variabile, sostenendo che la notificazione tardiva non dovesse comportare inammissibilità e che aveva chiesto tempestivamente il rinnovo della notifica o un rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale del dirigente, ritenendo infondate o inammissibili le censure sulla procedura disciplinare, sulla valutazione delle prove, sulla tempestività della contestazione, sulla responsabilità dirigenziale, sulla giustificatezza e sulla giusta causa del licenziamento, nonché sulla qualificazione del mancato pagamento della parte variabile della retribuzione. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società, cassando la sentenza impugnata in relazione a quel motivo e rinviando alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione affinché esamini nel merito l’appello incidentale erroneamente dichiarato inammissibile e provveda anche sulle spese. Il secondo motivo del ricorso incidentale è rimasto assorbito. In particolare, la Corte ha ribadito che nel rito del lavoro l’appello incidentale si perfeziona con il deposito tempestivo del ricorso e che l’eventuale tardività o nullità della notifica non determina inammissibilità automatica, dovendosi consentire, nei casi previsti, la rinnovazione o il rinvio dell’udienza.
Norme richiamate
art. 7 L. 300/1970
La contestazione disciplinare deve essere sufficientemente specifica da consentire una difesa effettiva; la verifica della specificità e della tempestività è affidata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
art. 115 c.p.c.
La violazione si configura quando il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; non quando valuta le prove altrimenti rispetto alla prospettazione della parte.
art. 116 c.p.c.
La censura che mira a contestare il diverso apprezzamento delle prove appartiene alla valutazione di merito e non è ammissibile come violazione di legge.
art. 2702 c.c.
La contestazione sulla qualificazione documentale e sulla sottoscrizione del regolamento interno è stata ritenuta, in concreto, una critica alla valutazione del fatto compiuta dai giudici di merito.
art. 2049 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere un'erronea imputazione di responsabilità per fatto altrui; la Corte ha tuttavia ritenuto che la responsabilità accertata fosse personale e collegata alla consapevole partecipazione del dirigente alla procedura.
art. 2104 c.c.
La violazione degli obblighi di diligenza è stata valutata in fatto dalla Corte di merito, con accertamento non sindacabile nei limiti del giudizio di legittimità.
art. 2106 c.c.
Richiamato in relazione alla proporzionalità/sanzionabilità della condotta disciplinare; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla gravità della condotta.
art. 2119 c.c.
La clausola generale della giusta causa è integrata dal giudice di merito secondo canoni di ragionevolezza; in cassazione è censurabile solo un evidente scostamento dagli standard dell'ordinamento.
art. 10 L. 604/1966
La disciplina limitativa del potere di licenziamento non si applica ai dirigenti.
art. 3 L. 604/1966
Richiamato per distinguere la nozione legale di giustificato motivo dalla diversa nozione contrattuale di giustificatezza del licenziamento del dirigente.
art. 29 CCNL dirigenti imprese che gestiscono servizi pubblici locali
Richiamato dalla parte per sostenere l’erroneità della valutazione di giustificatezza; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della nozione contrattuale di giustificatezza.
art. 34 CCNL dirigenti imprese che gestiscono servizi pubblici locali
Richiamato insieme all'art. 29 del CCNL nella censura sul licenziamento del dirigente.
art. 1453 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme invocate per contestare la ricostruzione della pretesa economica e della disciplina del rapporto.
art. 1218 c.c.
Richiamato per sostenere la natura risarcitoria della pretesa relativa alla mancata assegnazione degli obiettivi; la Corte ha ricondotto il pregiudizio alla perdita di chance.
art. 1223 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di danno e causalità patrimoniale.
art. 2120 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla qualificazione della pretesa economica del dirigente.
art. 4, comma 13, d.l. n. 95/2012
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la ricostruzione della giustificatezza del licenziamento in una società partecipata pubblica.
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 175/2016
Richiamato dalla parte ricorrente insieme alla disciplina delle società partecipate pubbliche.
art. 421 c.p.c.
Richiamato dalla società nel ricorso incidentale sulla gestione processuale dell'appello incidentale.
art. 350 c.p.c.
Richiamato dalla società nel ricorso incidentale.
art. 435 c.p.c.
Richiamato dalla società nel ricorso incidentale per sostenere la ritualità della proposizione dell'appello incidentale nel rito del lavoro.
art. 436 c.p.c.
Nel rito del lavoro l'appello incidentale si perfeziona con il deposito tempestivo del ricorso; la mancata o tardiva notifica non comporta inammissibilità automatica ma può imporre rinnovazione o rinvio, salvo diverse preclusioni processuali.
art. 291 c.p.c.
Richiamato in relazione alla rinnovazione della notificazione e alla gestione del vizio della vocatio in ius.
Massime di principio
- La specificità della contestazione disciplinare va valutata in concreto con riferimento alla sua idoneità a descrivere il fatto addebitato in modo tale da consentire al lavoratore un’effettiva difesa; non è necessario che l’atto contenga la prova dei fatti contestati.
- La verifica della tempestività della contestazione disciplinare e della sufficienza dell’accesso agli atti richiesti dal lavoratore integra un apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di violazione di legge effettiva, non mediante una mera diversa lettura dei fatti.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio: sono inammissibili le censure che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirano in realtà a sostituire l’apprezzamento del giudice di merito sulla natura del documento, sulla conoscenza delle regole aziendali o sulla responsabilità del dirigente.
- Nei licenziamenti dei dirigenti la nozione di giustificatezza è autonoma rispetto a quella di giusta causa/giustificato motivo del lavoratore subordinato e può essere integrata anche da condotte che, pur non costituendo necessariamente grave inadempimento in senso stretto, sono idonee a ledere il rapporto fiduciario e a rendere non arbitrario il recesso.
- La clausola generale di cui all’art. 2119 c.c. può essere censurata in cassazione solo per manifesta non ragionevolezza della sussunzione, non per la mera preferenza del ricorrente per una diversa valutazione del fatto concreto.
- Se il datore di lavoro omette di assegnare gli obiettivi necessari per la maturazione della retribuzione variabile, il pregiudizio del dirigente non va automaticamente commisurato all’intero importo teoricamente spettante, ma può essere qualificato come perdita di chance, da allegare e provare anche in via presuntiva, con liquidazione equitativa.
- Nel rito del lavoro, l’appello incidentale si perfeziona con il tempestivo deposito del ricorso; la irregolarità o tardività della notifica non comporta di per sé inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi distinguere tra deposito tempestivo, mancata notifica e nullità della notificazione ai fini delle conseguenti sanatorie o della fissazione di un nuovo termine.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02057/2025 del 29/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02060/2025 del 29/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02062/2025 del 29/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02076/2025 del 29/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02078/2025 del 29/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02082/2025 del 29/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →