Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02078/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda dei lavoratori volta a ottenere il pagamento di differenze retributive assumendo che il lavoro fosse stato prestato, in realtà, alle dipendenze della società ricorrente e non delle società formalmente interposte. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva condannato la società al pagamento delle differenze tra il trattamento economico applicato dalle società ritenute fittiziamente interposte e quello spettante ai dipendenti della società convenuta, a parità di inquadramento e mansioni, dal giugno 1999 fino al deposito del ricorso di primo grado, oltre accessori. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima dell'adunanza ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, producendo i verbali di conciliazione intervenuti con i lavoratori; gli intimati non si sono costituiti.

La decisione

La Corte ha preso atto della conciliazione raggiunta tra le parti dopo la proposizione del ricorso per cassazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che la definizione transattiva ha sostituito la regolamentazione giudiziale contenuta nella sentenza impugnata e che i verbali di conciliazione avevano anche disciplinato le spese. Ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Non vi è stata decisione sul merito dei tre motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    la cessazione della materia del contendere e la definizione conciliativa escludono l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sopravvenuta conciliazione della lite dopo la proposizione del ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, poiché l'assetto pattizio raggiunto dalle parti sostituisce la regolamentazione derivante dalla sentenza impugnata.
  • Quando il verbale di conciliazione regola espressamente anche le spese processuali, il giudice di legittimità può dichiarare cessata la materia del contendere anche con riferimento a tale aspetto.
  • In presenza di definizione conciliativa successiva al ricorso, non si applica l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per le ipotesi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.