Cassazione Civile, Ordinanza n. 02076/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente, già direttore generale della società dal 1997, aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli nel 2012 a seguito di due contestazioni. In primo grado e in appello erano state respinte le domande volte a far accertare l'illegittimità del recesso e a ottenere le indennità previste dal contratto individuale e dal CCNL dirigenti Confcommercio, oltre al preavviso. In cassazione il lavoratore ha articolato sei motivi: ha denunciato violazione degli artt. 116, 421 e 2697 c.c./c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove e del riparto dell'onere probatorio; ha contestato la ricostruzione dei fatti relativi a documenti e verbali del CdA del 29 marzo 2012; ha dedotto violazione degli artt. 2379 e 2388 c.c. sulla validità delle delibere societarie; ha lamentato errata interpretazione dell'esistenza e validità di un contratto e travisamento del comportamento tenuto nell'esecuzione di una delibera; ha censurato un ulteriore fatto decisivo relativo alla seconda contestazione disciplinare; infine ha invocato la violazione del principio di proporzionalità e dell'art. 2119 c.c., sostenendo l'eccessiva severità del licenziamento rispetto ai fatti addebitati.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili le censure fondate sull'art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di doppia conforme, e comunque ha escluso che vi fosse violazione dell'art. 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c., perché le doglianze miravano in realtà a rivalutare il materiale istruttorio e i fatti già apprezzati dal merito. Ha inoltre ritenuto non scrutinabili in cassazione le critiche all'interpretazione dei documenti e del contratto, poiché la ricostruzione accolta dai giudici di merito costituiva una delle interpretazioni plausibili. Quanto al motivo sulla proporzionalità della sanzione, lo ha dichiarato inammissibile, ricordando che la valutazione di gravità e proporzionalità del licenziamento per giusta causa rientra nel giudizio di merito salvo vizi di ragionevolezza non specificamente dedotti. Il ricorso è stato dunque respinto integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura non può tradursi in una mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, che resta insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
È richiamato insieme alle doglianze sulla gestione della prova, ma la Corte rileva che la critica riguarda in realtà l'apprezzamento del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.
La violazione della norma è configurabile solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti il modo in cui le prove sono state valutate.
In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non è proponibile quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni in fatto e in diritto (doppia conforme).
È evocato per contestare la validità delle delibere societarie, ma la Corte tratta la censura come richiesta di rivalutazione di fatti e documenti.
È richiamato in tema di delibere del CdA; la Corte esclude che il ricorso dimostri un errore di diritto, limitandosi a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.
È invocato per sostenere un errore sull'esistenza e validità di un contratto, ma la doglianza è ricondotta alla valutazione di fatto e all'interpretazione del contenuto negoziale.
La parte che denuncia violazione dei canoni ermeneutici deve indicare specificamente quali regole siano state violate e come il giudice se ne sia discostato; non basta contrapporre una propria lettura del contratto.
La valutazione della gravità e proporzionalità della condotta ai fini della giusta causa è giudizio di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti di manifesta irragionevolezza della sussunzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado sulla base del medesimo impianto argomentativo in fatto, anche se aggiunge considerazioni ulteriori.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non consiste nell'allegare che il giudice abbia scelto alcune prove anziché altre, poiché la ponderazione del materiale istruttorio appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice distribuisca l'onere probatorio in modo errato; non quando la censura riguardi la valutazione, da parte del giudice, dell'effettiva prova dei fatti allegati.
- La deduzione di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale richiede l'indicazione specifica delle regole ermeneutiche violate e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato; non è sufficiente opporre una diversa lettura del documento o del contratto.
- Quando il giudice di merito fornisce una interpretazione plausibile del contratto o del documento societario, la parte soccombente non può ottenere in cassazione una nuova valutazione del significato del testo solo perché propone una lettura alternativa.
- La valutazione della gravità e proporzionalità della condotta ai fini del licenziamento per giusta causa appartiene al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per manifesta irragionevolezza della sussunzione del fatto nella clausola generale dell'art. 2119 c.c.
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