Cassazione Civile, Ordinanza n. 02082/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva agito per far dichiarare illegittima la clausola di apposizione del termine in una serie di contratti di lavoro stipulati con un ente teatrale tra il 1997 e il 2011, relativi allo svolgimento di mansioni di orchestrale violoncellista. Chiedeva, previo accertamento della conversione del rapporto a tempo indeterminato per superamento del limite massimo di durata dei contratti a termine, anche la condanna al pagamento delle differenze retributive per violazione della parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato e di una somma a titolo risarcitorio. La Corte d’appello aveva escluso dal computo dei 36 mesi i periodi di lavoro dal 1997 al 2001, ritenendoli legittimi secondo la disciplina previgente della l. n. 230/1962, e quelli tra l’1.1.2008 e il 31.3.2009 per il regime transitorio dell’art. 1, comma 43, l. n. 247/2007, concludendo per il mancato superamento del limite. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, per avere la Corte territoriale escluso dal calcolo i contratti stipulati tra il 1997 e il 2001; 2) violazione dell’art. 1, comma 43, lett. b), l. n. 247/2007, per avere escluso dal conteggio anche i contratti del periodo transitorio 1.1.2008-31.3.2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito confermando sostanzialmente la sentenza di primo grado: ha dichiarato la violazione da parte dell’ente dell’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 e ha condannato il datore di lavoro al pagamento in favore del lavoratore di una somma pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno. Ha inoltre regolato le spese ponendole in larga parte a carico dell’ente.
Norme richiamate
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
"qualora per effetto di successione di contratti a termine ... il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi ... il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato"
ai fini del superamento del limite massimo di 36 mesi vanno computati tutti i contratti a termine succedutisi tra le stesse parti per mansioni equivalenti, anche se intervallati da periodi di interruzione, con finalità antiabuso.
art. 1, comma 43, l. n. 247/2007
"il periodo di lavoro già effettuato ... si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo ... decorsi quindici mesi"
la norma transitoria attrae nel computo anche il pregresso lavoro già svolto alla data di entrata in vigore della legge, secondo il meccanismo previsto dal comma 43.
art. 1, comma 43, lett. b), l. n. 247/2007
il lavoratore lamentava l’erronea esclusione dei contratti stipulati nel periodo transitorio 1.1.2008-31.3.2009, sostenendo che dovessero essere conteggiati anche se l’abuso fosse proseguito oltre il periodo previsto dalla legge.
l. n. 230/1962
la Corte ha ritenuto non corretto utilizzare integralmente tale disciplina per escludere dal computo, ai fini del limite dei 36 mesi, i contratti anteriori al 2001: la questione non è la legittimità originaria del termine, ma la successione abusiva dei contratti.
d.lgs. n. 81/2015
viene richiamato come testo che ha abrogato l’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001.
Direttiva 1999/70/CE
è richiamata come fonte europea che impone agli Stati membri misure di prevenzione dell’abuso derivante dalla successione di contratti a termine.
art. 384, comma 2, c.p.c.
la causa è stata decisa nel merito dalla Cassazione perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel regime della successione di contratti a termine tra le stesse parti, ai fini del limite massimo complessivo di durata, devono essere computati anche i contratti stipulati in epoca anteriore all’introduzione del comma 4-bis dell’art. 5 d.lgs. n. 368/2001, se la disciplina transitoria li attrae espressamente nel conteggio.
- La verifica del superamento del limite di durata nei contratti a termine non riguarda la sola legittimità originaria del singolo termine apposto ai sensi della disciplina previgente, ma l’eventuale abuso derivante dalla reiterazione dei contratti nel loro complesso.
- Nel settore artistico e dello spettacolo la sussistenza di ragioni obiettive che giustifichino la reiterazione di contratti a termine deve essere valutata in modo rigoroso e restrittivo, non essendo sufficiente il solo carattere artistico dell’attività o la temporaneità dei singoli spettacoli programmati.
- La deroga fondata sulla natura stagionale dell’attività non può essere estesa automaticamente ai rapporti del personale artistico, se la fattispecie normativa richiamata riguarda una diversa categoria di attività espressamente tipizzata.
- In cassazione, una censura è inammissibile quando investe un punto della decisione sul quale il ricorrente non abbia proposto rituale impugnazione incidentale in appello e che sia ormai coperto da giudicato interno.
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