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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14527/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (destinataria trasporto)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore del vettore per il pagamento del corrispettivo di un servizio di trasporto, ingiunto in solido a due società. Una delle ingiunte oppose il decreto; l’altra pure propose opposizione separata. In primo grado l’opposizione della società poi ricorrente fu accolta, mentre quella dell’altra società fu rigettata. La corte d’appello confermò poi il monitorio solo nei confronti dell’altra società. In cassazione la società ricorrente dedusse, con il primo motivo, la violazione delle norme sul giudizio di rinvio e sul litisconsorzio necessario, lamentando che il giudizio riassunto a seguito di precedente cassazione con rinvio era stato instaurato senza la chiamata dell’altra società, parte dei gradi precedenti e litisconsorte necessario. Con il secondo motivo denunciò ulteriori violazioni in tema di prescrizione del credito di trasporto e interpretazione del rapporto, ma tale motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla mancata evocazione nel giudizio di rinvio dell’altra società già parte del processo e litisconsorte necessario. Ha affermato che, in sede di rinvio dopo cassazione, la riassunzione deve coinvolgere tutte le parti presenti nel giudizio di cassazione e nella sentenza cassata; se manca una parte necessaria, il giudice di rinvio deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., e solo l’eventuale mancata ottemperanza all’ordine può condurre all’estinzione. Conseguentemente ha cassato in relazione la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché provveda a integrare il contraddittorio nei confronti della società pretermessa e a nuovo esame, anche sulle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato quale norma sul vizio deducibile in cassazione per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 392 c.p.c.

    Disciplina la riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio; la riassunzione deve essere effettuata nei confronti di tutte le parti necessarie.

  • art. 393 c.p.c.

    L'estinzione del processo in sede di rinvio non deriva dalla sola riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, ma solo dall'omessa integrazione del contraddittorio nel termine assegnato.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione nel decisum.

  • art. 335 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione nel decisum.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione nel decisum.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione nel decisum.

  • art. 102 c.p.c.

    La mancata evocazione di una parte necessaria in rinvio impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio; solo l'inosservanza dell'ordine può condurre all'estinzione.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza autonoma elaborazione nel decisum.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte rileva che il ricorso rispetta gli oneri di specificità e localizzazione degli atti e documenti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sulla proposta di definizione accelerata e sulla composizione del collegio.

  • art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato dalle Sezioni Unite per escludere l'incompatibilità del consigliere che abbia formulato la proposta accelerata.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato dalle Sezioni Unite per escludere l'incompatibilità del consigliere che abbia formulato la proposta accelerata.

  • art. 2951 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di prescrizione del credito di trasporto, motivo poi assorbito.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di interruzione della prescrizione, motivo poi assorbito.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso, assorbito.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso, assorbito.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso, assorbito.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso, assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso, assorbito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso, assorbito.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato come base per gli interessi richiesti nel decreto ingiuntivo relativo al corrispettivo di trasporto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio instaurato a seguito di cassazione, la riassunzione deve essere effettuata nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di cassazione e ai gradi di merito interessati; la mancata evocazione di un litisconsorte necessario non comporta automaticamente l'estinzione del processo, ma impone l'integrazione del contraddittorio da parte del giudice.
  • Tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio esiste una piena correlazione soggettiva: il processo di rinvio non può ritenersi validamente instaurato se non sono chiamate tutte le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la sentenza cassata con rinvio.
  • La tempestiva riassunzione nei confronti di almeno uno dei litisconsorti necessari è sufficiente a impedire l'estinzione immediata del processo; l'estinzione può essere dichiarata solo se non viene eseguito l'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine assegnato.
  • Le questioni ulteriori restano assorbite quando il primo motivo di ricorso è idoneo da solo a determinare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasporto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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