Cassazione Civile, Ordinanza n. 28387/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, recuperando maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA sulla base della ritenuta inesistenza di alcune operazioni fatturate e dell'indebita detrazione dell'IVA e deduzione dei costi. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o mancante, sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su elementi presuntivi senza considerare la prova contraria dedotta (fotografie, pagamenti tracciati, dichiarazioni raccolte nelle indagini difensive e risultanze penali); 2) violazione delle regole sull'onere della prova e delle norme fiscali e civilistiche richiamate, deducendo che la CTR avrebbe invertito l'onere probatorio e valorizzato in modo improprio elementi indiziari; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello che censurava la motivazione del primo giudice.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo. Ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva indicato in modo chiaro il percorso logico seguito, fondato su più elementi convergenti: genericità delle fatture, assenza di contratto scritto, assenza di tracce della struttura organizzativa del fornitore, mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi, nonché inidoneità delle fotografie prodotte a dimostrare l'effettività delle prestazioni e l'appartenenza degli operai alla ditta fornitrice. Ha poi ribadito che, in tema di operazioni ritenute inesistenti, l'Ufficio può assolvere al proprio onere con presunzioni semplici; una volta forniti elementi idonei a mettere in dubbio la contabilità, grava sul contribuente la prova dell'effettività delle operazioni, che non può essere soddisfatta dalla sola fattura o dalla regolarità formale dei pagamenti e delle scritture. Quanto all'omessa pronuncia, ha osservato che la CTR aveva comunque affrontato la questione con una motivazione ampia e incompatibile con la prospettazione della contribuente, sicché mancava un vero vizio ex art. 112 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1972
richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1972
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insufficienza/mancanza di motivazione della sentenza di merito
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la Corte lo collega al vizio di motivazione apparente o mancante
richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ravvisa violazione nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del requisito di motivazione della decisione
parametro del vizio processuale denunciato nei primi e terzi motivi
la Corte ribadisce che, in caso di contestazione di operazioni inesistenti, l'onere della prova si ripartisce tra Ufficio e contribuente secondo i principi consolidati
richiamato per la prova presuntiva e la possibilità per l'Ufficio di fondarsi su indizi
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza accoglimento della doglianza
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo sulla pretesa violazione dell'onere della prova in materia di accertamento fiscale
art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo relativo alla ripresa IVA e all'onere probatorio
la Corte esclude il vizio di omessa pronuncia perché la CTR aveva comunque esaminato la censura con motivazione incompatibile con la tesi della parte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza, il vizio di nullità sussiste solo quando il provvedimento non consenta di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione; non ricorre se la motivazione, pur sintetica, renda comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice.
- In materia di operazioni fatturate ritenute oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; una volta forniti elementi idonei a mettere in crisi la contabilità del contribuente, spetta a quest'ultimo dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.
- La prova dell'effettività dell'operazione contestata non può essere desunta dalla sola esibizione della fattura, né dalla mera regolarità formale delle scritture contabili o dei pagamenti, se tali elementi sono compatibili anche con un'operazione fittizia.
- In caso di operazione oggettivamente inesistente, la buona fede del cessionario o committente non è configurabile, poiché questi è in grado di sapere se la prestazione o la fornitura sia realmente avvenuta.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d'appello, pur non affrontando testualmente ogni singola argomentazione, fonda la decisione su una ricostruzione logico-giuridica incompatibile con la censura proposta e quindi ne mostra il sostanziale rigetto.
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