Cassazione Civile, Ordinanza n. 30099/2023 del 30/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una dipendente di un Comune aveva agito per ottenere il pagamento di differenze retributive asseritamente dovute per mansioni superiori, lavoro straordinario, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, in subordine chiedendo anche l’indennizzo ex art. 2041 c.c. La Corte d’appello aveva riconosciuto solo una somma per straordinario, escludendo che le mansioni svolte fossero riconducibili all’area D e negando sia la retribuzione di posizione sia quella di risultato. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di norme costituzionali, del T.U. enti locali, dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e degli artt. 1218 e 2697 c.c., sostenendo che l’incarico le era stato formalmente attribuito come apicale e che le mansioni superiori erano provate in re ipsa, con onere della prova contraria sul Comune; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di prova testimoniale, o comunque omesso esame del mancato espletamento della prova; (3) violazione della disciplina contrattuale e dell’art. 109 d.lgs. 267/2000 per il mancato riconoscimento dell’indennità di posizione, ribadendo la natura apicale dell’incarico. Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo la violazione della disciplina sul lavoro straordinario e sostenendo che non vi fosse stata valida autorizzazione allo straordinario e che i cartellini marcatempo fossero irrilevanti perché la dipendente era l’unica addetta al servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha rilevato, quanto ai primi e terzi motivi della lavoratrice, che le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso il carattere apicale del posto, la prova del contenuto specifico delle mansioni superiori, del coordinamento di personale e delle responsabilità ulteriori, e si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda domande o eccezioni e non istanze istruttorie; comunque la Corte territoriale aveva esplicitato le ragioni del rigetto della prova testimoniale, reputandola non decisiva. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare un accertamento di fatto della Corte d’appello in tema di straordinario e autorizzazione, sollecitando una rivalutazione del merito. Le spese di lite sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto dell’obbligo di entrambe le parti di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di tutela della retribuzione proporzionata e sufficiente, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso, poiché le censure sono state ritenute inammissibili per difetto di confronto con la sentenza impugnata.
art. 36, comma 5-ter, L. n. 142/1990
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’asserita attribuzione di mansioni e posizioni apicali nel sistema degli enti locali.
art. 51, comma 3-bis, L. n. 142/1990
Richiamato dalla ricorrente come base normativa dell’affidamento di funzioni dirigenziali/apicali e del correlato diritto economico.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per sostenere il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori; la Corte non entra nel merito perché reputa le censure inammissibili.
Richiamato insieme all’art. 2697 c.c. per sostenere l’inadempimento del datore e la ripartizione dell’onere probatorio.
Richiamato per affermare che, a fronte dell’incarico formale, l’onere della prova contraria graverebbe sul Comune.
La Corte ribadisce che l’omessa pronuncia rilevante attiene a domande, eccezioni o assunti che richiedano un provvedimento di accoglimento o rigetto, non alle sole istanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro formale dei motivi di violazione di legge, ma la Corte rileva che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per il vizio processuale di nullità/omessa pronuncia, ma escluso nel caso concreto rispetto alla prova testimoniale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato in via alternativa per l’omesso esame, ma la Corte osserva che la censura non coglie un fatto decisivo bensì chiede una nuova lettura del merito.
Menionato nella domanda originaria come azione subordinata di arricchimento senza causa, ma non costituisce oggetto di decisione di merito nel giudizio di legittimità.
art. 38 CCNL 14.9.2000
Richiamato dal Comune nel ricorso incidentale per contestare la sussistenza del diritto al compenso per lavoro straordinario.
art. 8 CCNL 31.3.1999
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto all’indennità di posizione in relazione all’incarico svolto.
art. 9 CCNL 31.3.1999
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto dell’indennità di posizione/risultato.
art. 10 CCNL 31.3.1999
Richiamato dalla ricorrente a fondamento del trattamento economico collegato alla posizione organizzativa.
art. 15 CCNL 22.1.2004
Invocato dalla ricorrente per sostenere che i responsabili delle strutture apicali sono titolari di posizione organizzativa.
Richiamato dalla ricorrente per attribuire rilievo all’assetto organizzativo dell’ente ai fini della posizione organizzativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito negativo dell’impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone una domanda, eccezione o un capo di domanda che richieda una statuizione di accoglimento o rigetto; non è configurabile, di regola, rispetto alle sole istanze istruttorie.
- La mancata ammissione di prova testimoniale può essere scrutinata nei limiti del vizio motivazionale o della rilevanza decisiva del capitolo dedotto, ma non come omessa pronuncia sul merito della domanda istruttoria.
- Per il riconoscimento di mansioni superiori non è sufficiente l’affermazione astratta dell’attribuzione di un incarico o di poteri gestori: occorre allegare e dimostrare il contenuto concreto delle attività svolte, le responsabilità assunte e l’eventuale coordinamento di personale o di unità organizzative ulteriori.
- La parte che invoca compensi aggiuntivi collegati a funzioni apicali o a posizioni organizzative deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, contestandone specificamente i passaggi decisivi; in difetto, il motivo è inammissibile.
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