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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12416/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 17/11/2025 del Tribunale del riesame di Salerno che aveva rigettato la richiesta ex art. 324 c.p.p. avverso il decreto di sequestro preventivo del 23/10/2025 emesso dal GIP di Vallo della Lucania. La ricorrente deduceva, con plurimi motivi, errata applicazione dell'art. 30, comma 10, d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 12, comma 7, L. n. 394/1991 e delle norme tecniche del Piano del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano nonché del Piano regolatore generale del Comune di Castellabate; censurava quindi la legittimità del sequestro connesso a presunte violazioni urbanistiche e ambientali.

La decisione

I difensori della ricorrente hanno formalmente dichiarato, con atto del 10/03/2026, la rinuncia all'impugnazione. Verificata la ritualità della rinuncia, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia. In applicazione della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale e dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha posto a carico della ricorrente le spese del procedimento e ha disposto il pagamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in Euro 500,00.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rimedio dell'opposizione o impugnazione avverso decreti di sequestro; qui è il titolo della impugnazione originaria davanti al Tribunale del riesame.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), artt. 44 lett. c), 64-71, 65-72, 93-95; art. 30, comma 10

    Riferimento alle norme urbanistiche/edilizie contestate nel merito dalla ricorrente. La ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 30, comma 10; tuttavia la Corte non ha esaminato il merito della censura poiché il ricorso è risultato inammissibile per rinuncia.

  • d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181

    Norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio richiamata tra i presunti profili di illegittimità; anche questa censura non è stata esaminata per la rinuncia dell'appellante.

  • cod. pen., art. 734

    Riferimento al reato contestato (o richiamato) nell'atto di sequestro; menzionato tra i titoli di reato collegati al provvedimento impugnato.

  • L. 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 13-90; art. 12, comma 7

    Norme relative alla disciplina dei parchi nazionali (Piano del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano). Anche qui la ricorrente sosteneva errata applicazione di specifiche disposizioni, ma la Corte non è entrata nel merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere delle spese del procedimento e la possibilità di irrogare ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per porre a carico della ricorrente le spese e il versamento di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per valutare se la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che nella fattispecie non sussistessero elementi tali da considerare l'impugnazione proposta senza colpa, per cui ha comunque applicato la conseguenza economica prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e rituale all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare le censure di merito.
  • Quando la rinuncia è valida, il giudice di legittimità dichiara l'inammissibilità e può addebitare le spese processuali e somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.).
  • La parte che intende preservare l'esame del merito deve evitare la rinuncia: le questioni sostanziali sollevate restano prive di esame se l'impugnazione è ritirata o rinunciata.
  • È opportuno verificare la "ritualità" della rinuncia (forma e tempestività): una rinuncia non rituale potrebbe non determinare l'inammissibilità automatica.
  • La giurisprudenza costituzionale (ex sent. n. 186/2000) permette di valutare la colpa della parte nel determinare l'inammissibilità; in mancanza di elementi contrari, il giudice può comunque applicare le conseguenze economiche previste.

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