Cassazione Penale, Sentenza n. 12533/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il magistrato di sorveglianza ha revocato l'autorizzazione alle uscite domiciliari (07:30-08:30 e 12:30-14:30) concessa con ordinanza del 10/06/2024, poiché una comunicazione dei Carabinieri riportava che il condannato era rientrato con 32 minuti di ritardo. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che il ritardo derivava da un imprevisto (foratura dell'auto), che non ha potuto avvisare le forze di polizia per assenza di cellulare, che si è trattato di un episodio isolato e che la revoca arreca grave pregiudizio alla famiglia (compagna senza patente, assenza di negozi nella frazione). Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata: il provvedimento si è limitato a prendere atto della comunicazione di polizia senza valutare la durata della violazione (32 minuti), la sua occasionalità, le eventuali giustificazioni riferite dal ricorrente e l'andamento complessivo della misura alternativa. Tale motivazione apparente è stata considerata insufficiente a giustificare la revoca della autorizzazione alle uscite. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Costituzione
«contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge»
I provvedimenti che incidono sulla libertà personale sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge; dunque le modifiche delle prescrizioni della detenzione domiciliare rientrano in questa tutela.
art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
«Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza... »
Conferma la possibilità di ricorso per cassazione contro i provvedimenti che decidono sulla libertà personale quando non vi siano altri mezzi di impugnazione.
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
I provvedimenti che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari (facoltà di allontanarsi) incidono sul grado di afflittività della misura e vanno considerati provvedimenti sulla libertà personale.
art. 47-ter, comma secondo, ord. pen.
Citato nella giurisprudenza per sostenere che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che modificano modalità di esecuzione della detenzione domiciliare sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge.
art. 310 cod. proc. pen.
Riferimento alle regole sull'impugnazione secondo cui certi provvedimenti che incidono sulla libertà possono essere sottoposti a sindacato di merito in grado successivo, nei limiti previsti.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la formulazione del motivo nel ricorso per cassazione nei termini necessari; il ricorso in questione è stato proposto nei limiti indicati da tale norma.
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che modificano o revocano autorizzazioni alle uscite domiciliari sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge perché incidono sulla libertà personale.
- La mera presa d'atto di una comunicazione delle forze di polizia non è sufficiente a giustificare la revoca di un beneficio restrittivo: il provvedimento deve motivare e valutare durata, occasionalità e giustificazioni dell'evento contestato.
- Singoli episodi isolati e di breve durata, specialmente se giustificati da circostanze imprevedibili, richiedono una valutazione di proporzionalità prima di adottare misure restrittive come la revoca delle uscite domiciliari.
- In mancanza di motivazione adeguata il rimedio corretto è l'annullamento dell'atto e il rinvio al magistrato di sorveglianza per un nuovo giudizio con adeguata istruttoria e motivazione.
- La difesa dovrebbe documentare tempestivamente le ragioni giustificatrici (es. prove dell'imprevisto, testimonianze, comprovata assenza di telefono) e l'impatto familiare della revoca, così da consentire al magistrato una valutazione completa e proporzionata.
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