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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12531/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, con provvedimento del 5 novembre 2025, aveva respinto il reclamo contro il trattenimento di una lettera ricevuta il 10 giugno 2025 mentre era sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis dell'Ordinamento penitenziario. La missiva era composta da quattro fogli scritti da quattro persone diverse (moglie, figli e nuora). Il ricorrente deduce che solo uno dei fogli conteneva contenuto non ostensibile e che, quindi, al più si sarebbe dovuto procedere a un trattenimento parziale; inoltre sostiene che l'individuazione dei mittenti escludeva dubbi sull'autore e che il testo non mostrava il nesso con le esigenze di sicurezza previste dall'art. 18-ter ord. pen.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che la decisione del Tribunale di sorveglianza è motivata e coerente: l'ufficio di censura aveva rilevato che la lettera conteneva frasi formulate in modo tale da risultare criptiche e comprensibili soltanto agli interlocutori diretti, con riferimenti logistici/geografici dettagliati che potevano veicolare messaggi non comprensibili dall'amministrazione penitenziaria. La Corte ha affermato che la presenza di un elemento sospetto in una corrispondenza può legittimare il suo trattenimento per intero, poiché dalla parte consegnata possono emergere elementi utili a comprendere anche la parte non ostesa. Ha altresì respinto gli argomenti del ricorrente relativi alla diversità dei mittenti e alla mancanza di specificazione del nesso con le esigenze dell'art. 18-ter, ritenendo la motivazione del Tribunale adeguata in base alla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Contesto normativo del regime di detenzione speciale: la misura è il quadro fattuale (detenuto in regime 41-bis) entro cui si valuta il trattenimento della corrispondenza.

  • art. 18-ter Ordinamento penitenziario

    La norma giustifica il trattenimento della corrispondenza quando vi siano contenuti idonei a veicolare messaggi non comprendibili dall'amministrazione; la Corte ha ritenuto che riferimenti criptici e logistici comprensibili solo agli interessati soddisfano i presupposti per il trattenimento.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale sulla forma del motivo in cassazione: il ricorso è stato proposto nei limiti richiesti dall'articolo.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Base legale per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La presenza di riferimenti criptici o 'logistici' nella corrispondenza indirizzata a un detenuto sottoposto a regime speciale può legittimare il trattenimento dell'intera missiva anche se solo una parte appare sospetta.
  • L'identità dei mittenti (anche se familiari) non esclude automaticamente il trattenimento: la relazione fra mittente e destinatario non elide il rischio che la corrispondenza veicoli messaggi comprensibili solo agli interessati.
  • Il trattenimento parziale non è obbligatorio: se esiste un ragionevole dubbio sul reale contenuto della missiva, l'amministrazione può trattenere l'intero plico per evitare la trasmissione di messaggi criptici.
  • Il sindacato del giudice di legittimità si concentra sulla correttezza e sufficienza della motivazione: il provvedimento impugnato deve mostrare coerenza, completezza e logica tali da rendere verificabile il percorso argomentativo rispetto ai presupposti dell'art. 18-ter.
  • Per il trattenimento non è necessaria la prova certa della comunicazione occulta; è sufficiente che dalla lettura emerga un elemento concreto che renda plausibile che il messaggio sia comprensibile solo ai diretti interessati.
  • In situazioni analoghe, chi impugna il trattenimento deve individuare specifici vizi di motivazione o errori di fatto/diritto nel provvedimento, non limitarsi a chiedere una rivalutazione globale dei presupposti della censura.

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