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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12527/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per gravi indizi in relazione a reati di associazione (art. 416 e 416-bis c.p.) e scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il ricorso in Cassazione censura, in particolare: carenza di motivazione sul punto dell'appartenenza attuale del ricorrente a consorterie 'ndranghetiste (si era fatto riferimento solo a una condanna del 2009); insufficiente prova della persistenza di un vincolo associativo nel periodo 2018-2020; contraddittorietà nell'attribuzione del ruolo (a volte "intraneo" alla cosca, a volte mero intermediario); e rilievo sul regime di applicazione temporale della norma (novella art. 416-ter entrata in vigore l'11.6.2019).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza del Tribunale con rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato l'insufficienza della motivazione in ordine alla dimostrazione della persistenza, nel periodo contestato (2018-2020), dello status di "intraneo" del ricorrente alle cosche Vadalà e Talia; ha evidenziato la mancanza di elementi concreti che attestino un apporto stabile e funzionale del ricorrente al rafforzamento dell'associazione mafiosa; ha inoltre segnalato la contraddittorietà riguardo al ruolo attribuito al ricorrente nelle differenti imputazioni. Per tali carenze la decisione di merito è stata annullata e il giudizio rinviato al Tribunale di Reggio Calabria - Sezione per il riesame, che dovrà rideterminare la decisione in mancanza delle lacune individuate.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    Per la configurabilità dell'associazione è necessario dimostrare un accordo stabile, finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati; non è sufficiente il mero concorso di persone nel reato continuato.

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    Occorre dimostrare che la partecipazione sia organica e stabile, con apporto effettivo alla conservazione/rafforzamento della consorteria; la mera contiguità o collaborazione occasionale non equivale allo "status" di intraneo.

  • art. 416-ter cod. pen. (scambio elettorale politico-mafioso)

    La novella del 2019 ha ampliato la fattispecie: non è più necessario che il procacciamento di voti avvenga mediante il "metodo mafioso" ma è penalmente rilevante anche il voto effettivo o promesso proveniente da soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis. Tuttavia, resta necessario dimostrare che il procacciatore fosse, al tempo, un "intraneo" o appartenente a tali associazioni.

  • legge n. 43/2019 (modifica art. 416-ter)

    Ha esteso la rilevanza penale dello scambio elettorale anche al vote procacciato da soggetti "appartenenti" ad associazioni mafiose, ampliando il profilo soggettivo della norma; ma l'appartenenza va accertata nel periodo di commissione del fatto.

  • art. 2 cod. pen. (principio di legalità/irretroattività della legge penale più sfavorevole)

    Richiamato nelle deduzioni difensive in relazione al momento consumativo dell'accordo elettorale rispetto alla novella del 2019: se l'accordo è antecedente alla modifica normativa, potrebbe trovare applicazione la disciplina più favorevole (principio del "favor rei").

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per i limiti di illustrazione dei motivi in cassazione, qui citata in relazione all'illustrazione dei tre motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Richiama la distinzione tra concorso di persone nel reato e reato associativo: nel concorso il progetto criminoso è determinato e riferito a una pluralità di condotte facenti parte di un medesimo disegno; nel reato associativo è richiesta stabilità e un progetto indeterminato collegiale.

Massime di principio

  • Una condanna passata per associazione mafiosa non basta di per sé a provare la persistenza dello status di "intraneo" anni dopo; è necessario dimostrare elementi attuali e concreti di apporto stabile e funzionale al clan nel periodo contestato.
  • Le intercettazioni devono essere valorizzate indicando chiaramente come e perché esse dimostrano la stabilità dell'adesione o il contributo alla conservazione/rafforzamento dell'organizzazione criminale; captazioni isolate o attività elettorali occasionali possono essere insufficienti.
  • Va mantenuta netta la distinzione tra: a) concorso nel reato (o attività di supporto elettorale occasionale) e b) delitto associativo: per quest'ultimo serve prova di un accordo stabile e di una struttura collettiva riconoscibile oltre i singoli atti.
  • Dopo la novella del 2019, lo scambio elettorale è più ampio ma richiede comunque la prova, nel tempo rilevante, dell'appartenenza del procacciatore all'associazione mafiosa; la retroattività favorevole può operare se l'accordo è anteriore alla nuova disciplina.
  • Il giudice deve evitare valutazioni contraddittorie sui ruoli attribuiti all'imputato (p.es. definirlo contemporaneamente "intraneo" e solo "intermediario"): le imputazioni devono essere ricostruite coerentemente e la motivazione deve chiarire il quadro fattuale e il ruolo effettivo del soggetto.
  • In presenza di dubbi sulla sussistenza dei gravi indizi per misure cautelari, la motivazione del giudice di merito deve esplicitare i nessi logico-probatori che giustificano l'applicazione della misura, senza limitarsi a valutazioni generiche sulla "vicinanza" o sull'aver fornito supporto elettorale.

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