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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12540/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato, in parte, l'ordinanza del GIP e aveva sostituito la custodia cautelare con gli arresti domiciliari con riferimento a una contestazione di tentato import/commercio di cocaina. Il ricorrente deduceva un unico motivo articolato: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 273 e 292 c.p.p., sostenendo errata o omessa valutazione degli elementi relativi all'identificazione personale ricavabile da intercettazioni (in particolare della frase trascritta "poi ho chiamato pure a mio nipote, al figlio di… Peppe…"), contestando l'attribuzione del riferimento al "nipote" a Giuseppe Vottari, l'interpretazione del contenuto del colloquio (mancata consapevolezza dell'impiego del denaro), la mancata verifica/ascolto del colloquio e la non comprovata attribuzione del soprannome "scoccolato" a Sebastiano Giorgi; chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero essenzialmente una rivalutazione critica dei fatti e degli elementi probatori già apprezzati dal giudice del riesame e non denunciassero vizi riconducibili ai motivi di ammissibilità indicati dall'art. 606 c.p.p. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito una lettura plausibile della trascrizione e aveva adeguatamente motivato l'identificazione del "nipote" in relazione a riscontri anagrafici e alla contestualizzazione delle intercettazioni; ha considerato spiegata l'attribuzione del soprannome "scoccolato" e ha ritenuto l'insieme degli elementi indizianti congruamente valutato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; ordine alla cancelleria degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti (tra cui l'importazione e il commercio di sostanze stupefacenti) e che costituisce la fattispecie sostanziale contestata.

  • Codice penale, art. 416-bis, comma 1

    Riferimento alla circostanza aggravante/conseguente alla fattispecie di tipo mafioso; la contestazione è aggravata dall'operare in contesto di tipo mafioso.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Definisce il criterio dei "gravi indizi di colpevolezza" necessario per l'adozione di misure cautelari; nel giudizio di legittimità si valuta la congruità della motivazione relativa alla sussistenza di tali indizi.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Individua le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove, fuga) che giustificano la misura; la verifica in Cassazione riguarda la correttezza motivazionale relativa a tali esigenze.

  • Codice di procedura penale, art. 292

    Norma richiamata in relazione a questioni di identificazione/attendibilità di elementi probatori; nella specie la difesa invocava principi relativi alla verifica dell'identità e della prova, che però non sono risultati violati in modo tale da rendere il ricorso ammissibile.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Indica i motivi di ricorso in Cassazione: la lett. e) riguarda la violazione di norme di diritto o la manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia indicato tale vizio ma, piuttosto, una diversa valutazione di fatto.

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Stabilisce l'obbligo del giudice del riesame di esaminare compiutamente le censure difensive emerse all'udienza; la Corte ha ricordato che il Tribunale ha assolto tale obbligo con motivazione adeguata.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a carico della cancelleria dopo la decisione; la Corte ha ordinato l'esecuzione di tali adempimenti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Giurisprudenza ricordata in tema di esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non ricorressero ipotesi di esclusione della colpa e perciò ha disposto la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, non sostituisce la valutazione del giudice di merito: è ammissibile il ricorso solo se emerge violazione di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione.
  • Le intercettazioni e le trascrizioni possono legittimamente servire a identificare persone se la lettura contestuale è plausibile e supportata da riscontri (es. accertamenti anagrafici, altri colloqui intercettati).
  • Una diversa interpretazione plausibile dei fatti avanzata dalla difesa non è sufficiente per l'ammissibilità del ricorso in Cassazione; occorre dimostrare vizi di diritto o palese illogicità nella motivazione del giudice di merito.
  • I soprannomi o appellativi vanno ritenuti probatori solo se il giudice del merito spiega e collega ragionevolmente l'appellativo agli indagati con elementi di contesto e riscontri investigativi.
  • Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve articolare censure che evidenzino specifiche violazioni di legge o gravi incoerenze logiche nella motivazione, non semplicemente prospettare una diversa ricostruzione dei fatti.

Testo integrale

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