Cassazione Penale, Sentenza n. 12540/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato, in parte, l'ordinanza del GIP e aveva sostituito la custodia cautelare con gli arresti domiciliari con riferimento a una contestazione di tentato import/commercio di cocaina. Il ricorrente deduceva un unico motivo articolato: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 273 e 292 c.p.p., sostenendo errata o omessa valutazione degli elementi relativi all'identificazione personale ricavabile da intercettazioni (in particolare della frase trascritta "poi ho chiamato pure a mio nipote, al figlio di… Peppe…"), contestando l'attribuzione del riferimento al "nipote" a Giuseppe Vottari, l'interpretazione del contenuto del colloquio (mancata consapevolezza dell'impiego del denaro), la mancata verifica/ascolto del colloquio e la non comprovata attribuzione del soprannome "scoccolato" a Sebastiano Giorgi; chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero essenzialmente una rivalutazione critica dei fatti e degli elementi probatori già apprezzati dal giudice del riesame e non denunciassero vizi riconducibili ai motivi di ammissibilità indicati dall'art. 606 c.p.p. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito una lettura plausibile della trascrizione e aveva adeguatamente motivato l'identificazione del "nipote" in relazione a riscontri anagrafici e alla contestualizzazione delle intercettazioni; ha considerato spiegata l'attribuzione del soprannome "scoccolato" e ha ritenuto l'insieme degli elementi indizianti congruamente valutato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; ordine alla cancelleria degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti (tra cui l'importazione e il commercio di sostanze stupefacenti) e che costituisce la fattispecie sostanziale contestata.
Codice penale, art. 416-bis, comma 1
Riferimento alla circostanza aggravante/conseguente alla fattispecie di tipo mafioso; la contestazione è aggravata dall'operare in contesto di tipo mafioso.
Codice di procedura penale, art. 273
Definisce il criterio dei "gravi indizi di colpevolezza" necessario per l'adozione di misure cautelari; nel giudizio di legittimità si valuta la congruità della motivazione relativa alla sussistenza di tali indizi.
Codice di procedura penale, art. 274
Individua le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove, fuga) che giustificano la misura; la verifica in Cassazione riguarda la correttezza motivazionale relativa a tali esigenze.
Codice di procedura penale, art. 292
Norma richiamata in relazione a questioni di identificazione/attendibilità di elementi probatori; nella specie la difesa invocava principi relativi alla verifica dell'identità e della prova, che però non sono risultati violati in modo tale da rendere il ricorso ammissibile.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Indica i motivi di ricorso in Cassazione: la lett. e) riguarda la violazione di norme di diritto o la manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia indicato tale vizio ma, piuttosto, una diversa valutazione di fatto.
Codice di procedura penale, art. 309
Stabilisce l'obbligo del giudice del riesame di esaminare compiutamente le censure difensive emerse all'udienza; la Corte ha ricordato che il Tribunale ha assolto tale obbligo con motivazione adeguata.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a carico della cancelleria dopo la decisione; la Corte ha ordinato l'esecuzione di tali adempimenti.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Giurisprudenza ricordata in tema di esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non ricorressero ipotesi di esclusione della colpa e perciò ha disposto la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, non sostituisce la valutazione del giudice di merito: è ammissibile il ricorso solo se emerge violazione di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione.
- Le intercettazioni e le trascrizioni possono legittimamente servire a identificare persone se la lettura contestuale è plausibile e supportata da riscontri (es. accertamenti anagrafici, altri colloqui intercettati).
- Una diversa interpretazione plausibile dei fatti avanzata dalla difesa non è sufficiente per l'ammissibilità del ricorso in Cassazione; occorre dimostrare vizi di diritto o palese illogicità nella motivazione del giudice di merito.
- I soprannomi o appellativi vanno ritenuti probatori solo se il giudice del merito spiega e collega ragionevolmente l'appellativo agli indagati con elementi di contesto e riscontri investigativi.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve articolare censure che evidenzino specifiche violazioni di legge o gravi incoerenze logiche nella motivazione, non semplicemente prospettare una diversa ricostruzione dei fatti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12526/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12527/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12531/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12533/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12600/2026 del 02/04/2026
- Sentenza penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 12345/2026 del 02/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →