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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12600/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, in sede di ricorso per Cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza cautelare del GIP del 3 giugno 2025. Le censure principali riguardavano: 1) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione aggravata (contestata la identificazione del Lenoci nelle intercettazioni, la presunta apoditticità delle deduzioni probatorie e la debolezza dell'indizio relativo al porto d'arma basato sul rumore di scarrellamento); 2) erronea applicazione dell'aggravante di tipo mafioso, per mancanza di metodicita mafiosa e di consapevolezza del favorire associazione mafiosa; 3) assenza delle esigenze cautelari, avendo l'indagato lavoro regolare e precedenti esigui (un solo precedente per detenzione/spaccio ricondotto alla fattispecie attenuata).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità, ritenendo le doglianze ripetitive rispetto a quelle già esaminate in sede di riesame dal Tribunale e prive della specificità richiesta dall'art. 581 c.1 lett. d) cod. proc. pen. La Corte ha ritenuto che: (i) l'interpretazione delle intercettazioni sia questione di merito riservata al giudice di merito e che la difesa non abbia dimostrato la manifesta illogicità, contraddittorietà o l'applicazione di criteri inaccettabili da parte del Tribunale; (ii) il Tribunale ha fornito motivazione puntuale circa l'identificazione del Lenoci e il suo ruolo di primo piano nella spedizione estorsiva (anche con elementi come indicazioni di presenza, autoattribuzione di ruolo e consigli ricevuti per occultare segni di identificazione); (iii) gli elementi a sostegno dell'accusa di detenzione d'arma (offerta esplicita dell'arma in intercettazione e rumore di scarrellamento) sono stati ritenuti indizi gravi; (iv) l'aggravante di cui all'art. 416bis cod. pen. è stata ritenuta coerente con il contesto storico e territoriale della richiesta estorsiva, con riferimento alla notorietà e al ricorso al nome del clan; (v) le esigenze cautelari sono state motivate sulla base del ruolo, della contiguità familiare con ambienti malavitosi e di pregresse condotte, inclusa la partecipazione a una coltivazione organizzata di marijuana. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 610, comma 5; art. 611, comma 1-bis e seguenti

    Richiamate a giustificazione della trattazione del ricorso in camera di consiglio e delle modalità procedurali seguite, nonché per l'assenza di richiesta di trattazione orale.

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Articolano i motivi di cassazione utilizzabili: la Corte richiama tali letture per precisare che la censura sulla motivazione può essere rilevata solo per assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e per errori di diritto.

  • Codice di procedura penale

    art. 581, comma 1, lett. d)

    Stabilisce il requisito di specificità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso aspecifico perché riproduceva pedissequamente le stesse doglianze già trattate in precedenza senza una critica argomentata del provvedimento impugnato.

  • Codice penale

    art. 416-bis (circostanza aggravante di tipo mafioso)

    La Corte e il Tribunale hanno interpretato l'aggravante come configurabile quando l'azione estorsiva si inserisce in un contesto storico-territoriale caratterizzato da pratiche di pizzo e dal ricorso al nome di un clan, potenziando l'effetto intimidatorio e la percezione di forza di un'associazione di tipo mafioso.

  • D.P.R. 309/1990

    La Corte tiene conto della rilevanza di pregresse condotte connesse a coltivazione organizzata di stupefacenti come elemento valutabile ai fini delle esigenze cautelari; si segnala la discussione difensiva circa l'applicazione del comma 5 ma il Tribunale ha ritenuto i fatti non meramente ipotetici.

  • Codice di procedura penale

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende, in caso di inammissibilità del ricorso e riscontrata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per Cassazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata al provvedimento impugnato; la mera riproposizione delle stesse doglianze già esaminate in sede di merito è insufficiente e determina l'inammissibilità per aspecificità.
  • L'interpretazione delle intercettazioni è essenzialmente un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare l'assenza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, ovvero l'uso di criteri interpretativi inaccettabili.
  • La configurabilità dell'aggravante di tipo mafioso può essere desunta anche da elementi contestuali e storici (abitudini estorsive consolidate, uso del nome di un clan, effetto intimidatorio diffuso) e non richiede necessariamente una partecipazione formale a una specifica struttura associativa quando l'azione concorre a rafforzare la percezione di forza del gruppo.
  • Conversazioni ambientali che contengano offerte esplicite di armi o rumori compatibili con l'uso di un'arma possono costituire indizi gravi ai fini della conferma di misure cautelari per il reato di porto o detenzione d'arma, se valutati nel complesso probatorio.
  • Ai fini dell'applicazione o della conferma di misure cautelari rilevano non solo precedenti penali ma anche il ruolo concreto assunto nell'azione delittuosa, la vicinanza familiare o di contiguità con ambienti criminali e altre condotte sospette (es. coltivazione organizzata di stupefacenti).
  • Nel ricorso per Cassazione che contesti motivazioni di merito è strategico indicare con precisione le parti della decisione che si ritengono viziati e spiegare perché la valutazione del giudice di merito sarebbe manifestamente illogica o contraddittoria, fornendo elementi che superino il limite del sindacato limitato della Corte di Cassazione.

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