Cassazione Penale, Sentenza n. 12600/2026 del 02/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in sede di ricorso per Cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza cautelare del GIP del 3 giugno 2025. Le censure principali riguardavano: 1) insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione aggravata (contestata la identificazione del Lenoci nelle intercettazioni, la presunta apoditticità delle deduzioni probatorie e la debolezza dell'indizio relativo al porto d'arma basato sul rumore di scarrellamento); 2) erronea applicazione dell'aggravante di tipo mafioso, per mancanza di metodicita mafiosa e di consapevolezza del favorire associazione mafiosa; 3) assenza delle esigenze cautelari, avendo l'indagato lavoro regolare e precedenti esigui (un solo precedente per detenzione/spaccio ricondotto alla fattispecie attenuata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità, ritenendo le doglianze ripetitive rispetto a quelle già esaminate in sede di riesame dal Tribunale e prive della specificità richiesta dall'art. 581 c.1 lett. d) cod. proc. pen. La Corte ha ritenuto che: (i) l'interpretazione delle intercettazioni sia questione di merito riservata al giudice di merito e che la difesa non abbia dimostrato la manifesta illogicità, contraddittorietà o l'applicazione di criteri inaccettabili da parte del Tribunale; (ii) il Tribunale ha fornito motivazione puntuale circa l'identificazione del Lenoci e il suo ruolo di primo piano nella spedizione estorsiva (anche con elementi come indicazioni di presenza, autoattribuzione di ruolo e consigli ricevuti per occultare segni di identificazione); (iii) gli elementi a sostegno dell'accusa di detenzione d'arma (offerta esplicita dell'arma in intercettazione e rumore di scarrellamento) sono stati ritenuti indizi gravi; (iv) l'aggravante di cui all'art. 416bis cod. pen. è stata ritenuta coerente con il contesto storico e territoriale della richiesta estorsiva, con riferimento alla notorietà e al ricorso al nome del clan; (v) le esigenze cautelari sono state motivate sulla base del ruolo, della contiguità familiare con ambienti malavitosi e di pregresse condotte, inclusa la partecipazione a una coltivazione organizzata di marijuana. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 610, comma 5; art. 611, comma 1-bis e seguenti
Richiamate a giustificazione della trattazione del ricorso in camera di consiglio e delle modalità procedurali seguite, nonché per l'assenza di richiesta di trattazione orale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Articolano i motivi di cassazione utilizzabili: la Corte richiama tali letture per precisare che la censura sulla motivazione può essere rilevata solo per assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e per errori di diritto.
art. 581, comma 1, lett. d)
Stabilisce il requisito di specificità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso aspecifico perché riproduceva pedissequamente le stesse doglianze già trattate in precedenza senza una critica argomentata del provvedimento impugnato.
art. 416-bis (circostanza aggravante di tipo mafioso)
La Corte e il Tribunale hanno interpretato l'aggravante come configurabile quando l'azione estorsiva si inserisce in un contesto storico-territoriale caratterizzato da pratiche di pizzo e dal ricorso al nome di un clan, potenziando l'effetto intimidatorio e la percezione di forza di un'associazione di tipo mafioso.
La Corte tiene conto della rilevanza di pregresse condotte connesse a coltivazione organizzata di stupefacenti come elemento valutabile ai fini delle esigenze cautelari; si segnala la discussione difensiva circa l'applicazione del comma 5 ma il Tribunale ha ritenuto i fatti non meramente ipotetici.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende, in caso di inammissibilità del ricorso e riscontrata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata al provvedimento impugnato; la mera riproposizione delle stesse doglianze già esaminate in sede di merito è insufficiente e determina l'inammissibilità per aspecificità.
- L'interpretazione delle intercettazioni è essenzialmente un giudizio di fatto riservato al giudice di merito; per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare l'assenza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione, ovvero l'uso di criteri interpretativi inaccettabili.
- La configurabilità dell'aggravante di tipo mafioso può essere desunta anche da elementi contestuali e storici (abitudini estorsive consolidate, uso del nome di un clan, effetto intimidatorio diffuso) e non richiede necessariamente una partecipazione formale a una specifica struttura associativa quando l'azione concorre a rafforzare la percezione di forza del gruppo.
- Conversazioni ambientali che contengano offerte esplicite di armi o rumori compatibili con l'uso di un'arma possono costituire indizi gravi ai fini della conferma di misure cautelari per il reato di porto o detenzione d'arma, se valutati nel complesso probatorio.
- Ai fini dell'applicazione o della conferma di misure cautelari rilevano non solo precedenti penali ma anche il ruolo concreto assunto nell'azione delittuosa, la vicinanza familiare o di contiguità con ambienti criminali e altre condotte sospette (es. coltivazione organizzata di stupefacenti).
- Nel ricorso per Cassazione che contesti motivazioni di merito è strategico indicare con precisione le parti della decisione che si ritengono viziati e spiegare perché la valutazione del giudice di merito sarebbe manifestamente illogica o contraddittoria, fornendo elementi che superino il limite del sindacato limitato della Corte di Cassazione.
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