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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34614/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza ingiunzione emessa per il superamento della velocità massima consentita nella laguna veneta, accertato mediante apparato di rilevamento a distanza denominato "Argos". Il destinatario della sanzione aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso in primo grado e il rigetto dell’appello in secondo grado. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) sosteneva che il sistema "Argos" fosse regolato soltanto dal regolamento locale sulla navigazione lagunare e che, a differenza degli strumenti stradali, non richiedesse l’analoga applicazione dell’art. 45 C.d.S. e delle regole sulla taratura; (2) deduceva che nel giudizio di merito fosse stata dimostrata l’esistenza di verifiche e tarature periodiche effettuate dal produttore; (3) contestava la tesi secondo cui la competenza ministeriale in materia di verifica sarebbe necessaria, assumendo che il solo regolamento locale non la preveda; (4) censurava la motivazione del giudice di merito per avere ritenuto inaffidabile il sistema per difetto di omologazione ministeriale, nonostante collaudo e verifiche tecniche. La Corte ha esaminato congiuntamente le censure e le ha ritenute inammissibili per difetto di specificità: il Tribunale aveva comunque affermato la necessità che l’apparato fosse "debitamente omologato" e periodicamente tarato; tale affermazione era coerente con la sostanziale analogia con i sistemi di rilevamento stradale e con l’interesse pubblico alla loro affidabilità; il ricorrente, però, non aveva specificamente aggredito tale autonoma ratio decidendi, limitandosi a richiamare documenti di collaudo senza trascriverne il contenuto e senza dimostrare che si trattasse di vera omologazione e taratura periodica, né che tali attività provenissero da soggetti terzi qualificati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato estinto per rinuncia depositata dalla parte ricorrente. Tuttavia, la Corte ha anche osservato, nella proposta del relatore fatta propria nella sostanza, che le censure sarebbero state comunque inammissibili per carenza di specificità. Non essendo documentata l’accettazione della rinuncia, la Corte ha regolato le spese di legittimità ponendole a carico del Comune ricorrente, con condanna al pagamento in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la definizione camerale del ricorso e per la proposta del relatore.

  • art. 12 Preleggi

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione delle norme applicabili al sistema di rilevamento lagunare.

  • art. 14 Preleggi

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo.

  • art. 13 L. 689/1981

    richiamato dal ricorrente con riferimento alla prova e alla legittimità dell’accertamento sanzionatorio.

  • art. 39 Regolamento per il Coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta

    norma ritenuta applicabile agli apparati di rilevamento della velocità dei natanti e letta nel senso che richiede apparati "debitamente omologati".

  • art. 11, comma 3, D.Lgs. 422/1997

    citato come base di adozione del regolamento locale.

  • art. 45 D.Lgs. 285/1992

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l’apparato lagunare non fosse soggetto alle regole del codice della strada.

  • art. 192 D.P.R. 495/1992

    richiamato per analogia dal Tribunale con riferimento alla necessità di omologazione ministeriale degli apparecchi di rilevazione.

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel terzo motivo.

  • art. 1 L. 241/1990

    richiamato nel terzo motivo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel quarto motivo per denunciare vizio di motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di presunzioni.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di valutazione delle prove.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a sanzioni accertate con apparecchi di rilevamento a distanza, l’affidabilità dello strumento costituisce profilo centrale e la parte che contesta la decisione deve confrontarsi specificamente con la ratio del provvedimento impugnato.
  • La deduzione di validità dell’accertamento non può limitarsi al richiamo di documenti tecnici: occorre indicare in modo puntuale il contenuto degli atti prodotti e spiegare perché essi integrino effettivamente omologazione o taratura, e non meri collaudi.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sia su una certa interpretazione della norma applicabile sia sull’assenza di prova dell’idoneità tecnica dello strumento, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo una delle autonome rationes decidendi.
  • La verifica della legittimità di un sistema di rilevamento della velocità previsto da un regolamento locale può essere effettuata in analogia con i principi elaborati per i sistemi stradali, ove sussista una sostanziale identità di funzione e l’esigenza pubblica di garantire l’affidabilità del dato misurato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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