Cassazione Civile, Ordinanza n. 29610/2025 del 10/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società di ristorazione, con rideterminazione induttiva dei ricavi dichiarati per l'anno 2014 sulla base di incongruenze rispetto agli studi di settore e, in particolare, del metodo del cosiddetto "vinometro". L'Ufficio aveva stimato un maggior numero di bottiglie di vino effettivamente servite rispetto a quelle fatturate, ricavandone maggiori ricavi imponibili. La società aveva contestato la ricostruzione sostenendo che il differenziale tra bottiglie acquistate e bottiglie somministrate era spiegabile con rotture, sostituzioni, autoconsumi familiari, consumi dei dipendenti, assaggi, usi in cucina e omaggi. In giudizio aveva inoltre prodotto dichiarazioni scritte di due terzi, chiedendone la valorizzazione probatoria. La CTR aveva ritenuto tali dichiarazioni non assimilabili a prova testimoniale e comunque inattendibili, rideterminando i maggiori ricavi. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, lamentando il mancato utilizzo, ai fini del decidere, delle dichiarazioni scritte rese da terzi e sostenendo che esse dovevano essere valutate come prova o comunque come elementi decisivi della prova contraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e ha confermato la decisione della CTR. Ha ribadito che, nel processo tributario, le dichiarazioni di terzi sostitutive di atto di notorietà non equivalgono a prova testimoniale, ma sono soltanto elementi indiziari utilizzabili anche dal contribuente; il giudice di merito deve valutarne la portata indiziaria alla luce dei criteri delle presunzioni semplici, verificandone gravità, precisione e concordanza. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente escluso la loro valenza testimoniale e le aveva poi ritenute intrinsecamente poco plausibili e predisposte in funzione difensiva, sicché la censura mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con l'ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ravvisa sua violazione perché il giudice di merito ha correttamente valutato gli elementi offerti dal contribuente come meri indizi, non come prova piena.
Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle dichiarazioni di terzi; la Corte esclude la violazione perché la CTR ha esaminato il materiale allegato e lo ha motivatamente apprezzato.
Richiamato per sostenere l'ammissibilità e il valore delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario; la Corte ribadisce che tali dichiarazioni sono utilizzabili come indizi, non come prova testimoniale.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel ricorso in collegamento con l'accertamento fiscale; il testo della decisione non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione, ma la considera nel quadro del motivo di censura.
art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
Indicata quale base normativa del metodo induttivo utilizzato dall'Ufficio per la rideterminazione dei ricavi.
art. 6 CEDU
Richiamato per affermare che l'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzi nel processo tributario deve essere compatibile con le garanzie del giusto processo.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Utilizzato per fondare il principio di parità delle armi nel processo tributario e l'ammissibilità delle dichiarazioni di terzi come elementi indiziari.
art. 3 Cost.
Richiamato come parametro di uguaglianza, quale fondamento del principio di parità delle armi nel processo tributario.
Assunto come modello dei criteri per la prova presuntiva: gravità, precisione e concordanza dell'indizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale sulla deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, in relazione alla quale è articolato il motivo di ricorso.
art. 7-bis d.lgs. n. 564/1992
Menziovata nel testo della memoria difensiva come disposizione che avrebbe abolito il previgente divieto di prova testimoniale; il contenuto del passo è riportato dalla parte, non sviluppato autonomamente dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi e prodotte in forma scritta non hanno valore di prova testimoniale, ma possono essere utilizzate come elementi indiziari da entrambe le parti, nel rispetto del contraddittorio e del principio di parità delle armi.
- Perché un'indicazione indiziaria possa fondare la decisione occorre che il giudice ne verifichi la gravità, la precisione e la concordanza; la mera pluralità di dichiarazioni di contenuto analogo non è di per sé sufficiente.
- Le dichiarazioni di terzi devono essere apprezzate nel contesto complessivo del materiale probatorio e della plausibilità intrinseca dei fatti allegati; il giudice può disattenderle se appaiono predisposte in funzione difensiva o intrinsecamente inverosimili.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti storici compiuta dal giudice tributario, se la motivazione sul punto è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
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