Cassazione Civile, Ordinanza n. 17537/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alla definizione agevolata di una lite tributaria pendente. Il diniego era motivato sul rilievo che la sentenza che aveva definito la controversia era già passata in giudicato prima dell'entrata in vigore dell'art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011; il contribuente sosteneva invece che rilevasse solo la data del 1 maggio 2011 indicata dalla norma, e non la data di entrata in vigore del decreto. La CTR aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo ancora pendente la lite alla data rilevante e quindi impugnabile il diniego dinanzi allo stesso giudice avanti al quale pendeva il processo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza e/o violazione dell'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, degli artt. 324 e 327 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la definizione riguardasse solo le liti pendenti alla data di entrata in vigore della norma e che una sentenza divenuta definitiva il 27.6.2011 fosse esclusa; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 4 d.lgs. 546/1992, dell'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011 e dell'art. 16, comma 8, l. 289/2002, contestando la pendenza della lite e quindi la competenza del giudice adito per l'impugnazione del diniego.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011 operasse solo dalla sua entrata in vigore e che, pertanto, il giudicato sopravvenuto tra il 1 maggio 2011 e il 5 luglio 2011 impedisse di considerare la lite ancora pendente ai fini della definizione agevolata. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro il diniego dell'Agenzia. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del controricorrente.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. 98/2011
La disposizione sulla definizione delle liti fiscali pendenti si applica solo dalla sua entrata in vigore; il richiamo alla pendenza al 1 maggio 2011 non consente di considerare pendente una lite già coperta da giudicato sopravvenuto prima del 6 luglio 2011.
Richiamato per sostenere l'intangibilità del giudicato formatosi sulla controversia.
Richiamato per individuare il momento in cui la sentenza diviene definitiva e non più impugnabile con mezzi ordinari.
Richiamato a sostegno dell'efficacia vincolante del giudicato sostanziale.
Utilizzato come termine di raffronto: quella disciplina esprimeva in modo esplicito la pendenza della lite anche in presenza di giudicato formatosi tra la data di riferimento e l'entrata in vigore della legge, previsione non riprodotta dall'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso per contestare la competenza del giudice tributario adito, motivo poi assorbito.
Ha consentito alla Corte, cassata la sentenza, di decidere la causa nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle liti fiscali, la pendenza della controversia va verificata secondo il momento di efficacia della disciplina condonistica: se il giudicato si forma prima dell'entrata in vigore della norma, la lite non può considerarsi pendente ai fini della sanatoria.
- Il richiamo, in una norma successiva, a una data anteriore per individuare le liti definibili non equivale, di per sé, a una deroga espressa al principio di intangibilità del giudicato; una simile deroga deve risultare in modo chiaro dal testo normativo.
- Quando la questione è di puro diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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