Cassazione Civile, Ordinanza n. 05868/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La vicenda origina dal decreto con cui il Prefetto aveva disposto l'espulsione di un cittadino tunisino per ingresso in Italia asseritamente avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera, seguito dal decreto del Questore che ne disponeva il trattenimento in un CPR e dalla successiva convalida del Giudice di pace. Il ricorrente ha impugnato la convalida davanti alla Corte di cassazione con tre motivi: (1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per non essergli stato sottoposto un documento ministeriale ritenuto decisivo e utilizzato dal giudice per fondare la competenza territoriale; (2) violazione dell'art. 14, comma 3, d.lgs. 286/1998, perché il trattenimento era stato convalidato da un giudice ritenuto incompetente, essendo stato indicato nel decreto un diverso CPR e essendo decorso il termine perentorio per la trasmissione degli atti al giudice competente; (3) motivazione apparente o inesistente della convalida, anche in relazione alla dedotta manifesta illegittimità del presupposto decreto di espulsione, poiché la fattispecie dell'ingresso sottratto ai controlli di frontiera sarebbe incompatibile con un ingresso comunque sottoposto a foto-segnalazione e registrazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che il contraddittorio dovesse essere garantito anche sulla questione pregiudiziale di competenza e che il documento ministeriale che aveva inciso sulla determinazione del giudice territorialmente competente non fosse stato sottoposto alla difesa. Ha quindi riconosciuto la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, osservando inoltre che il giudice della convalida deve verificare d'ufficio la legittimità del trattenimento. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Poiché il termine perentorio per la convalida era già spirato, la Corte ha cassato il provvedimento senza rinvio. Quanto alle spese, ha escluso la loro regolazione in sentenza, rinviando la liquidazione al giudice di pace ai sensi della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
richiamato come base del decreto di espulsione per ingresso irregolare sottraendosi ai controlli di frontiera.
indica che il giudice territorialmente competente per la convalida è quello del CPR più vicino tra quelli individuati in sede ministeriale; il termine per la trasmissione degli atti è perentorio.
il principio del contraddittorio deve essere assicurato in ogni fase del processo, comprese le questioni pregiudiziali e di competenza.
art. 111 Cost.
commi richiamati nel ricorso; comma 6
richiamato a fondamento del vizio di motivazione e delle garanzie del giusto processo.
art. 24 Cost.
il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del giudizio e richiede la possibilità di incidere sul contenuto della decisione.
art. 3 Cost.
richiamato come parametro costituzionale del principio del contraddittorio e dell'uguaglianza delle parti.
le questioni pregiudiziali, incluse quelle di competenza, devono essere decise nel rispetto del contraddittorio.
art. 15, par. 2, Dir. 2008/115/CE
richiamato nel terzo motivo come parametro europeo della disciplina del trattenimento.
art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015
richiamato nel terzo motivo in tema di trattenimento e disciplina collegata.
art. 28-bis, comma 2, d.lgs. 25/2008
richiamato nel terzo motivo come ulteriore norma di contesto sulla trattenuta.
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
richiamato nel terzo motivo tra le norme applicabili al trattenimento.
richiamato anche in relazione alla verifica dei presupposti dell'espulsione.
richiamato nel terzo motivo come norma da cui desumere i limiti all'espulsione/trattenimento.
il compenso e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio vanno liquidati dal giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. 115/2002
nel giudizio di cassazione, la liquidazione del compenso va chiesta al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata nei casi di cassazione senza rinvio.
non si applica, secondo la Corte, all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Il principio del contraddittorio deve operare non solo sull'atto introduttivo ma lungo tutto il processo, inclusa la fase decisionale sulle questioni pregiudiziali e di competenza; un documento decisivo non sottoposto alla difesa può determinare violazione del diritto di difesa.
- Nel procedimento di convalida del trattenimento dello straniero, la competenza territoriale del giudice va individuata secondo la disciplina del luogo in cui è situato il CPR rilevante; il giudice deve poter verificare in contraddittorio gli elementi che incidono su tale competenza.
- Nel giudizio sulla legalità del trattenimento amministrativo, il giudice deve controllare anche d'ufficio le condizioni di legittimità emergenti dagli atti, alla luce della gravità dell'incisione sulla libertà personale.
- Quando il termine perentorio per la convalida è già decorso, l'annullamento del provvedimento di convalida comporta cassazione senza rinvio perché non è più possibile rinnovare utilmente il giudizio di convalida.
- In presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la disciplina della liquidazione dei compensi e delle spese segue le regole speciali del d.P.R. 115/2002 e non richiede una condanna alle spese in favore o contro l'Amministrazione statale nei termini ordinari.
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