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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18774/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso in relazione a più cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso era stato accolto con annullamento dell’atto per intervenuta prescrizione dei crediti. In appello, però, la Corte tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo che i crediti erariali e i relativi interessi e sanzioni non fossero prescritti, applicando il termine decennale; ha inoltre escluso dalla propria giurisdizione una cartella relativa a contributi previdenziali. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha denunciato la mancata verifica delle firme sugli avvisi di ricevimento delle cartelle e il mancato ordine di esibizione degli originali, deducendo violazione delle norme sulla notificazione e sul disconoscimento delle copie; 2) ha censurato la mancata declaratoria di prescrizione del credito previdenziale, sostenendone la soggezione al termine quinquennale; 3) ha contestato il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione di sanzioni pecuniarie e interessi, assumendo il termine quinquennale; 4) ha censurato l’affermazione della CTR secondo cui i tributi erariali cristallizzati in cartelle e avvisi di pagamento si prescrivono in dieci anni e non in cinque.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo, ritenendo il primo inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, il secondo infondato perché la CTR aveva correttamente escluso dalla propria giurisdizione il credito previdenziale, e il quarto infondato perché per i tributi erariali quali IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro opera il termine decennale di prescrizione. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che sanzioni pecuniarie e interessi relativi a crediti tributari, se non assistiti da giudicato, si prescrivono in cinque anni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla notificazione delle cartelle e alla ritualità della prova della ricezione.

  • art. 4, comma 3, L. n. 890/1982

    Richiamato dalla parte ricorrente; la Corte osserva che, per la notifica diretta della cartella a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non questa legge.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di valore probatorio delle riproduzioni fotografiche e dei documenti.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della copia fotostatica richiede una contestazione specifica e univoca della conformità all'originale; un disconoscimento generico è inefficace.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge invocata per i diversi motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per carenza di motivazione; la Corte esclude il vizio.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per il vizio motivazionale; la Corte ritiene la motivazione sufficiente al di sopra del minimo costituzionale.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    Se la cartella è notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario; eventuali contestazioni sulla riferibilità della firma al destinatario richiedono querela di falso.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione all'impugnazione degli atti della riscossione e alla rilevanza della questione di giurisdizione.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    Per i crediti previdenziali si prospetta il termine quinquennale, ma la Corte non entra nel merito perché la CTR ha escluso la giurisdizione tributaria.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    Le sanzioni pecuniarie tributarie, se non fondate su sentenza passata in giudicato, si prescrivono in cinque anni.

  • art. 2948, n. 4 c.c.

    Gli interessi maturati su obbligazioni tributarie sono soggetti a prescrizione quinquennale, essendo obbligazione autonoma rispetto al capitale.

  • art. 2946 c.c.

    Per i tributi erariali privi di una diversa previsione si applica il termine ordinario decennale.

  • art. 78 d.P.R. n. 131/1986

    Per l'imposta di registro è richiamata l'espressa previsione normativa che conduce al termine decennale.

  • art. 3905 c.c.

    Non citato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla rituale notificazione di cartelle o atti della riscossione è inammissibile se il ricorrente non trascrive nel ricorso gli atti notificatori e i documenti rilevanti, poiché la Corte deve poter verificare la doglianza sulla base del solo ricorso.
  • La copia fotostatica non autenticata di un documento si considera riconosciuta se la parte contro cui è prodotta non la disconosce in modo specifico, chiaro e univoco; un disconoscimento generico non è sufficiente a imporre l'esibizione dell'originale.
  • Nelle notifiche dirette della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le regole del servizio postale ordinario; la contestazione della riferibilità della firma al destinatario non può essere risolta se non con querela di falso.
  • La questione della prescrizione di crediti previdenziali è assorbita se il giudice accerta che quel credito appartiene alla giurisdizione di un giudice diverso da quello adito, perché la giurisdizione è preliminare rispetto al merito.
  • Le sanzioni tributarie non ancora cristallizzate in un giudicato si prescrivono in cinque anni.
  • Gli interessi dovuti su obbligazioni tributarie seguono il termine quinquennale di prescrizione, perché costituiscono un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale.
  • I crediti erariali per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro si prescrivono ordinariamente in dieci anni, in mancanza di una disciplina speciale incompatibile con il termine quinquennale.
  • In materia tributaria, il termine di prescrizione applicabile va distinto in base alla natura del credito: capitale d'imposta, sanzioni e interessi possono soggiacere a termini diversi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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