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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18666/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Due coniugi avevano convenuto in giudizio una compagnia assicuratrice per ottenere il pagamento di quanto ritenuto dovuto alla scadenza di alcune polizze vita, sostenendo che le richieste di riscatto utilizzate dalla compagnia non fossero state da loro sottoscritte e che le somme fossero state accreditate su un conto non loro intestato, riconducibile invece all’agente che aveva intermediato la stipula delle polizze. La compagnia, condannata in primo grado al pagamento del capitale minimo garantito, aveva ottenuto in appello la riforma parziale della decisione con condanna in solido del Banco di Napoli e dell’agente a rimborsarle quanto dovuto agli assicurati. La società bancaria, incorporante il Banco di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2043 e 2055 c.c., sostenendo che la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva della compagnia e dell’agente dovesse comprendere anche la condanna pro quota dei corresponsabili; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c., 1227, comma 1, e 2049 c.c., lamentando che la corte d’appello non avesse valutato la responsabilità esclusiva o concorrente della compagnia e avesse omesso di applicare i criteri sul concorso di colpa. La compagnia resistente ha eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso per cassazione, assumendo che la sentenza d’appello fosse stata validamente notificata via PEC e che il termine breve fosse quindi decorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha accolto l’eccezione preliminare di tardività, ritenendo valida la notificazione della sentenza d’appello eseguita all’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi e, conseguentemente, decorso il termine breve per impugnare. Ha inoltre osservato che, in ogni caso, i motivi erano inammissibili: il primo perché mirava a contestare l’interpretazione della domanda e a ottenere un riesame dei fatti, senza che una richiesta di accertamento della responsabilità esclusiva equivalga automaticamente a una domanda di regresso o di riparto interno delle responsabilità; il secondo perché non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’interruzione del nesso causale tra la condotta della compagnia e l’illecito accredito, dovuta alla grave negligenza del banco che aveva eseguito il bonifico nonostante la difformità dell’IBAN indicato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo che deduce ultrapetizione o omessa pronuncia è inammissibile se mira in realtà a sindacare l’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma generale della responsabilità aquiliana, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 2055 c.c.

    La condanna pro quota tra corresponsabili richiede un’espressa domanda di graduazione delle responsabilità o di regresso; la semplice domanda di accertamento della responsabilità esclusiva non basta.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Il richiamo al concorso di colpa è irrilevante se la censura non si confronta con la ratio della decisione, fondata sull’interruzione del nesso causale.

  • art. 2049 c.c.

    Il richiamo alla responsabilità dei padroni e committenti è stato ritenuto inconferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di lite vanno regolate secondo il principio di soccombenza anche nei rapporti con i terzi chiamati in causa.

  • art. 82 del r.d. n. 37 del 1934

    L’elezione di domicilio non esclude, se è indicato anche un indirizzo PEC valido nei pubblici elenchi, l’obbligo di notificare telematicamente.

  • art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012

    In presenza del domicilio digitale, la notificazione al difensore va effettuata all’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri.

  • art. 6-bis del d.lgs. n. 82 del 2005

    L’indirizzo PEC del difensore iscritto negli elenchi pubblici rileva ai fini della validità della notificazione.

  • art. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005

    Il richiamo è effettuato per sostenere la rilevanza dei pubblici elenchi contenenti l’indirizzo PEC del difensore.

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza al difensore deve essere eseguita all’indirizzo PEC risultante dai pubblici registri; se ciò avviene validamente, decorre il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
  • L’elezione di domicilio tradizionale non neutralizza il domicilio digitale: quando il difensore ha un indirizzo PEC inserito nei registri pubblici, la notifica telematica è la forma idonea e prioritaria.
  • La domanda di accertamento della responsabilità esclusiva di un soggetto non equivale, di per sé, a una domanda di condanna pro quota o di regresso tra corresponsabili; per ottenere il riparto interno delle responsabilità occorre una richiesta espressa e specifica.
  • Una censura di omessa pronuncia è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto o dell’interpretazione della domanda.
  • Il richiamo al concorso di colpa o alla responsabilità concorrente è inconferente se la decisione impugnata si fonda sull’autonoma interruzione del nesso causale ad opera di una condotta successiva, imprevedibile o comunque causalmente assorbente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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