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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18672/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (espropriato)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità relativa a un'area destinata all'ampliamento della terza corsia dell'Autostrada A14. La società espropriante ha proposto opposizione alla stima dell'indennità effettuata dal collegio tecnico ex art. 21 d.P.R. 327/2001. La Corte d'appello ha determinato: l'indennità di esproprio in euro 604.379, oltre euro 58.520 di indennità aggiuntiva per la qualità di imprenditore agricolo professionale del proprietario; l'indennità per il deprezzamento dell'area residua in euro 29.484; l'indennità di occupazione d'urgenza in euro 121.715,32, calcolata moltiplicando per 29 mesi l'indennità mensile di euro 4.197,08. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 33 d.P.R. 327/2001, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe liquidato l'indennità per il deprezzamento senza accertare l'unità economico-funzionale tra area ablata e area residua; 2) violazione dell'art. 22-bis, comma 5, d.P.R. 327/2001, affermando che l'indennità di occupazione d'urgenza non sarebbe dovuta oltre la notifica del decreto di esproprio, perché da quel momento il bene non sarebbe più altrui; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., perché la Corte avrebbe ignorato che l'indennità di esproprio era stata depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti il 25.10.2011, data che avrebbe dovuto segnare il termine finale dell'indennità di occupazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'accertamento dell'unità economico-funzionale era stato in effetti compiuto dalla Corte d'appello tramite il richiamo alla CTU e ai chiarimenti, sicché la censura investiva in realtà la motivazione, ma tale profilo era stato introdotto solo nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. ed era quindi tardivo. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché la ricorrente non aveva colto la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva già considerato il deposito dell'indennità di esproprio del 25.10.2011, successivo all'immissione in possesso dell'8.6.2009 e anteriore al decreto di esproprio del 9.9.2015, limitando correttamente l'indennità di occupazione a 29 mesi. La questione prospettata dalla società, fondata sull'ipotesi di deposito successivo al decreto ablativo, è stata ritenuta inconferente rispetto al caso concreto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 21 d.P.R. 327/2001

    procedimento di espropriazione per pubblica utilità

    richiamato quale base del procedimento di stima dell'indennità espropriativa affidata al collegio tecnico.

  • art. 33 d.P.R. 327/2001

    indennità per il deprezzamento di valore dell'area residua

    la sua applicazione presuppone l'accertamento dell'unità economico-funzionale tra l'area espropriata e quella residua; nel caso concreto tale accertamento è stato ritenuto già svolto dalla Corte d'appello tramite CTU.

  • art. 22-bis, comma 5, d.P.R. 327/2001

    indennità di occupazione d'urgenza

    la censura della ricorrente è stata ritenuta inconferente perché formulata su un presupposto fattuale diverso da quello accertato in causa; la Corte ha valorizzato il deposito dell'indennità prima del decreto di esproprio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo

    la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché la ricorrente non ha effettivamente colto la ratio decidendi e il fatto storico dedotto non era stato trascurato dalla Corte territoriale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    memoria ex art. 380 bis. 1

    la memoria ha funzione solo illustrativa e non può ampliare il contenuto del ricorso per cassazione; il vizio motivazionale dedotto solo in memoria è stato considerato tardivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per introdurre, solo in memoria, una censura che in sostanza investe la motivazione della decisione, se tale vizio non è stato dedotto nel ricorso introduttivo.
  • La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. ha funzione meramente illustrativa e non consente di ampliare o modificare i motivi di ricorso per cassazione.
  • La censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e finisce per riferirsi a un presupposto fattuale diverso da quello effettivamente accertato dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'indennità per deprezzamento dell'area residua in materia espropriativa, è necessario l'accertamento dell'unità economico-funzionale tra bene ablato e bene residuo; se tale accertamento risulta compiuto dal giudice di merito tramite CTU o altri elaborati, la censura non può limitarsi a contestarne l'apoditticità senza investire correttamente il vizio pertinente.
  • L'indennità di occupazione d'urgenza va valutata alla luce degli effettivi momenti di immissione in possesso, deposito dell'indennità di esproprio ed emissione del decreto ablativo; una critica che presupponga una diversa cronologia fattuale è inconferente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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