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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18669/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione sanante ex art. 42-bis TUE di una porzione di fondo in comproprietà, occupata e destinata a viabilità pubblica dal Comune. La Corte d'appello aveva determinato l'indennità considerando l'area non edificabile al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione e, in mancanza di altri parametri ritenuti utilizzabili, aveva applicato il criterio dei VAM. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo: 1) violazione dell'art. 42-bis TUE per avere la Corte territoriale preso a riferimento la destinazione urbanistica esistente al momento dell'acquisizione sanante e non quella vigente al momento del sorgere dell'uso pubblico; 2) erronea qualificazione del vincolo gravante sull'area, che sarebbe stato espropriativo e non conformativo; 3) illegittimo ricorso ai VAM nonostante la declaratoria di incostituzionalità e la necessità di fare riferimento al valore di mercato; 4) eccessiva sottostima dell'indennità anche alla luce di vendite comunali di aree della stessa zona a prezzi superiori.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale perché, in tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis TUE, il momento rilevante per determinare l'indennizzo è quello dell'adozione del decreto di acquisizione, dovendosi valutare in quella data la situazione urbanistica del bene; ne consegue che non rileva la destinazione esistente al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo. Ha inoltre giudicato non censurabile in cassazione la contestazione che mirava a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello sulla natura del vincolo e sulla stima del bene. Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011 non ha espunto in assoluto i VAM dall'ordinamento, ma ha affermato che l'indennità deve essere ragionevolmente rapportata al valore del bene; pertanto i VAM possono ancora fungere da parametro in presenza di un'area agricola o non suscettibile di utilizzazione edificatoria e quando non vi siano possibilità intermedie di utilizzazione. Anche su questo punto la censura è stata dichiarata, per il resto, inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42-bis TUE

    nell'acquisizione sanante il momento rilevante per la determinazione dell'indennizzo è la data del provvedimento di acquisizione; il trasferimento ha effetti ex nunc e non retroattivi

  • art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU

    l'indennità deve costituire un serio ristoro e mantenere un rapporto ragionevole con il valore del bene

  • art. 42 Cost.

    il ristoro patrimoniale per la perdita della proprietà deve essere coerente con la tutela costituzionale della proprietà

  • art. 17 l. 22 ottobre 1971, n. 865

    il criterio dei VAM può continuare ad operare, in particolare per l'indennità aggiuntiva dovuta al coltivatore diretto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto

Massime di principio

  • In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis TUE, il valore del bene ai fini dell'indennizzo va determinato avendo riguardo alla data del decreto di acquisizione, poiché l'effetto traslativo è ex nunc e non retroattivo.
  • La situazione urbanistica rilevante per la stima del bene è quella esistente al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, non quella preesistente alla trasformazione irreversibile dell'area.
  • La sentenza n. 181/2011 della Corte costituzionale non ha eliminato in assoluto il criterio dei VAM, ma ha imposto che l'indennità sia ragionevolmente rapportata al valore del bene e assicuri un serio ristoro.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di fatto circa la natura del vincolo urbanistico o il quantum dell'indennità, se la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Una censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti o dei criteri estimativi.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareEspropriazione forzata
RamiImmobiliareEsecuzioniResponsabilità civile
IstitutiOnere della prova

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