Cassazione Civile, Ordinanza n. 18668/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla determinazione dell'indennizzo dovuto per l'acquisizione sanante di un terreno già occupato e trasformato irreversibilmente da un comune, che vi aveva realizzato un impianto di depurazione ai sensi dell'art. 42-bis del testo unico espropri. La Corte d'appello, ritenendo condivisibili le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, aveva rideterminato l'indennizzo assumendo che l'area, pur non edificabile, potesse avere un uso intermedio come parcheggio a servizio della spiaggia vicina. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 42-bis, 32 e 37 TUE e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice non avrebbe considerato l'inedificabilità dei fondi per vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici, incompatibili con l'uso ipotizzato dal CTU; con il secondo ha dedotto una generica violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il giudice avesse aderito alla CTU ignorandone le criticità già evidenziate nelle contestazioni tecniche di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché incentrato su una censura di merito e, comunque, formulato in modo da sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze peritali, attività estranea al giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha trascritto i passaggi decisivi delle critiche mosse alla CTU né ha indicato con precisione dove tali contestazioni fossero state dedotte nel giudizio di merito. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata quanto all'indennizzo, condannando il ricorrente alle spese e dando atto, se dovuto, del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
norma base per l'acquisizione sanante e per la determinazione dell'indennizzo dovuto al proprietario del bene illegittimamente trasformato
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'inedificabilità e sulla valutazione del bene
art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla stima del bene espropriato o acquisito
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il fatto rilevante ai fini del vizio motivazionale è il fatto storico principale o secondario, non i meri elementi istruttori
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ove dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammessa una censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie, inclusa la rivalutazione della consulenza tecnica d'ufficio.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario; non è configurabile quando si deduca soltanto l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive.
- Quando la sentenza di merito recepisce le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, chi impugna in cassazione deve indicare specificamente le critiche già formulate in sede di merito e trascriverne i passaggi essenziali, così da consentire il controllo di decisività e rilevanza; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
- L'indicazione in sentenza di una motivazione che prende posizione sulle contestazioni di parte esclude il vizio di omesso esame, anche se la parte ricorrente pretende una diversa lettura dei fatti.
Come è indicizzato
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