Cassazione Civile, Ordinanza n. 18671/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo a una società e ai suoi soci, fondato sulla mancata presentazione di dichiarazioni IVA ed elenchi Intrastat e sulla conseguente attribuzione di maggiori redditi presuntivi e di utili extracontabili ai soci. Dopo un primo contenzioso definito in Cassazione con annullamento e rinvio, il giudizio di rinvio veniva riassunto solo da uno dei soci e dalla società, senza integrare il contraddittorio nei confronti dell’altro socio che era stato parte del giudizio precedente. La CTR del Lazio rigettava l’appello e condannava alle spese. Il ricorrente ha dedotto in Cassazione due motivi: (1) nullità della sentenza del giudice di rinvio per violazione dell’art. 63 d.lgs. 546/1992, perché la riassunzione non era stata notificata a tutte le parti originarie del giudizio di cassazione e il contraddittorio non era stato integrato; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese. La Procura generale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento del secondo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: in caso di cassazione con rinvio, la riassunzione deve avvenire nei confronti di tutte le parti personalmente e il giudizio di rinvio non può proseguire senza la partecipazione di tutti i soggetti già parti del giudizio di legittimità e destinatari della pronuncia cassatoria, essendovi litisconsorzio processuale necessario. Poiché uno dei soggetti che aveva partecipato alle fasi precedenti non era stato nuovamente evocato e il contraddittorio non era stato integrato, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, affinché verifichi la completezza del contraddittorio, riesamini la controversia e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
"Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili"
La riassunzione del giudizio di rinvio deve essere effettuata nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di cassazione; il mancato coinvolgimento di una parte già presente determina la necessità di integrazione del contraddittorio e impedisce la valida prosecuzione del giudizio di rinvio.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, in relazione ai vizi denunciati di violazione di legge e nullità della sentenza.
Sono invocati in relazione alla censura sulla regolamentazione delle spese di lite, poi assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- In caso di cassazione con rinvio, il rapporto processuale davanti al giudice di rinvio deve essere ricostituito in modo pienamente corrispondente a quello esistente nel giudizio di legittimità, con la partecipazione di tutte le parti destinatarie della pronuncia rescindente e della sentenza cassata.
- La riassunzione del giudizio di rinvio non è un atto di impugnazione, ma un atto di impulso processuale: se non sono state evocate tutte le parti necessarie, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio.
- La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di rinvio determina nullità della decisione resa all’esito di un rapporto processuale non correttamente instaurato.
- La questione sulle spese di lite resta assorbita quando viene accolto il motivo che comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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