Cassazione Civile, Ordinanza n. 18670/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coltivatori)
La controversia
La controversia nasce da più trasferimenti di terreni agricoli, in parte qualificati dagli attori come vendite e in parte come donazioni asseritamente simulate da vendite. I coltivatori confinanti o aventi titolo hanno agito per ottenere il riscatto agrario, deducendo la violazione del loro diritto di prelazione. Il tribunale ha accolto solo in parte la domanda; la corte d'appello, dopo c.t.u., ha confermato il riconoscimento del diritto di riscatto per alcuni fondi, ritenendo provata la sussistenza dei requisiti di legge, in particolare della capacità lavorativa familiare. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha censurato: 1) la nullità della c.t.u. per avere il consulente acquisito documenti INPS depositati tardivamente in appello, in violazione delle preclusioni istruttorie e con conseguente erronea valutazione dell'onere della prova; 2) la violazione della disciplina sul riscatto agrario e delle presunzioni, sostenendo che la capacità lavorativa familiare non poteva essere provata con certificazioni o iscrizioni previdenziali e che non risultava dimostrato chi coltivasse effettivamente i fondi; 3) l'omesso/erroneo esame delle risultanze istruttorie, che avrebbero mostrato lo svolgimento di altre attività professionali da parte della famiglia beneficiaria, con motivazione solo apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto non fondato il primo motivo, osservando che il ricorrente non aveva chiarito se la contestazione sulla c.t.u. fosse stata effettivamente riproposta in appello e, comunque, che il consulente d'ufficio può acquisire documenti necessari a rispondere ai quesiti, purché non destinati a provare fatti principali rimessi alla parte; inoltre, la decisione di merito aveva compiuto una valutazione globale del materiale probatorio, non censurabile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e perché non pertinente il richiamo alle presunzioni. Il terzo motivo è stato ritenuto inconferente, poiché lo svolgimento di altre attività lavorative non esclude, di per sé, il possesso dei requisiti di legge per il riscatto agrario. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 184 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alle preclusioni istruttorie e alla dedotta nullità della c.t.u., ma la Corte ha escluso la violazione nel caso concreto
art. 194 c.p.c.
invocato per sostenere che il consulente non potesse acquisire documenti tardivi; la Corte ha invece ribadito i limiti entro cui il c.t.u. può acquisire documenti
art. 345 c.p.c.
richiamato per sostenere l'inammissibilità della produzione documentale in appello; la Corte ha affermato che il c.t.u. può acquisire documenti necessari se non diretti a provare fatti principali preclusi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità processuali e asseriti errores in procedendo
artt. 8 e 31 della l. 26 maggio 1965, n. 590
norme sulla prelazione e sul riscatto agrario; la Corte ribadisce che chi agisce deve provare tutti i requisiti di legge, anche quelli negativi
art. 7 della l. 14 agosto 1971, n. 817
richiamato quale norma integrativa della disciplina del riscatto agrario e dei requisiti soggettivi dell'avente diritto
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati per contestare l'uso di presunzioni nella prova dei requisiti agrari; la Corte ha ritenuto il richiamo inconferente nel caso concreto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato per dedurre violazione di legge in punto di riscatto agrario e presunzioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
d.m. 13 agosto 2022, n. 147
indicato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di riscatto agrario, l'attore che agisce per il trasferimento del fondo deve provare la sussistenza di tutte le condizioni legali richieste, comprese quelle negative; la relativa prova è soggetta anche al principio di non contestazione.
- Il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti dei quesiti e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire documenti necessari alla risposta, anche se non prodotti dalle parti e anche prescindendo dalle loro preclusioni istruttorie, purché non si tratti di documenti destinati a provare fatti principali rimessi all'onere probatorio delle parti.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio o sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, quando la motivazione sia congrua e logicamente coerente.
- La circostanza che l'avente diritto al riscatto svolga anche altre attività non esclude automaticamente il possesso dei requisiti per l'esercizio della prelazione o del riscatto agrario, se permane il complessivo requisito della capacità lavorativa familiare richiesto dalla legge.
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