Cassazione Civile, Ordinanza n. 10404/2025 del 21/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Due avvocati iscritti all'albo speciale, già dipendenti di un ente previdenziale pubblico e poi transitati alle dipendenze dell'altro ente dal 1 gennaio 2012, hanno chiesto la restituzione delle trattenute operate dall'ente a titolo di IRAP sui compensi professionali aggiuntivi loro spettanti e l'inibitoria di future trattenute. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, invece, ha accolto l'appello dell'ente ritenendo legittimo il recupero dell'IRAP mediante decurtazione dei compensi o accantonamento del fondo. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello e decadenza dalla prova, oltre che per asserita novità di domande ed eccezioni; 2) violazione delle norme sul trattamento economico degli avvocati dipendenti pubblici, sostenendo che l'IRAP non è un onere riflesso e non può essere posta a loro carico, ma solo dell'amministrazione, e che il fondo andava comunque alimentato in misura tale da consentire sia il pagamento integrale dei compensi sia il versamento dell'imposta; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi all'assenza di un tetto massimo nel regolamento pattizio applicato; 4) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per errata valutazione del materiale istruttorio e dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo corretta la premessa secondo cui i compensi degli avvocati interni hanno natura retributiva e l'IRAP resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, ma errata la decisione d'appello nella parte in cui aveva consentito una trattenuta indiretta o un recupero ex post delle somme sui compensi dei lavoratori. La Corte ha chiarito che la normativa di contabilità pubblica e l'assetto dei fondi incidono sulla provvista dell'ente e non possono comprimere il credito retributivo già sorto, salvo che esistano limiti di spesa fissati dalla legge o da atti organizzativi interni debitamente allegati e provati. Ha cassato quindi la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame nel merito, anche sulle spese, enunciando principi di diritto sulla natura retributiva dei compensi, sul divieto di traslazione dell'IRAP sui dipendenti, sul riparto dell'onere della prova e sulla rilevanza dei limiti ex ante alla spesa.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della denunciata omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo anche per difetto di specifica riproduzione del contenuto dell'appello.
Richiamati nel quarto motivo per censurare la valutazione del materiale istruttorio; la censura non è stata esaminata per l'accoglimento del secondo motivo.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova nel giudizio di adempimento; il creditore deve provare fonte del diritto, scadenza e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve provare l'adempimento o l'impossibilità non imputabile.
art. 30 d.P.R. n. 411 del 1976
"Ai funzionari del ruolo professionale che svolgono effettivamente attività legale è attribuita una quota pari all’80 per cento delle somme riscosse dall’ente a titolo di competenze di procuratore ed onorari di avvocato"
Costituisce, insieme alla contrattazione collettiva, la base normativa del compenso accessorio degli avvocati dipendenti.
art. 33 CCNL 1998-2001
Richiamato quale fonte della contrattazione collettiva che disciplina i compensi professionali degli avvocati dipendenti degli enti pubblici non economici.
art. 6, comma 1, CCNI 8 gennaio 2003
"Gli enti disciplinano su base nazionale la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati"
Conferma che la corresponsione dei compensi è affidata a legge, contrattazione collettiva e regolamenti interni, in armonia con i criteri dell'Avvocatura dello Stato.
art. 21 r.d. n. 1611 del 1933
Richiamato come disciplina dell'Avvocatura dello Stato da cui la contrattazione collettiva trae criteri analoghi per gli avvocati degli enti pubblici.
art. 1, comma 208, legge n. 266 del 2005
"Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti ... sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro"
Gli oneri riflessi gravano sul datore di lavoro pubblico; l'IRAP, però, non rientra tra gli oneri riflessi e non può essere traslata sui dipendenti.
art. 1, commi 181, 185, 189, 192, 198, 199, 200, 206 e 208, legge n. 266 del 2005
Le norme sul contenimento della spesa e sulla costituzione dei fondi impongono limiti di bilancio e accantonamenti per la copertura degli oneri, ma non giustificano la riduzione del credito retributivo del dipendente oltre i limiti ex ante previsti.
"Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali ... le somme recuperate sono ripartite ... nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva"
Riafferma la centralità di regolamenti e contrattazione collettiva; consente limiti alla ripartizione, ma non legittima trattenute dell'IRAP sui compensi già spettanti.
art. 23-ter d.l. n. 201 del 2011
Richiamato come parametro del limite retributivo cui i compensi professionali sono computati dall'art. 9 d.l. n. 90 del 2014.
art. 10-bis d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato per chiarire che l'IRAP incide sulla base imponibile dell'ente e resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
Individua le amministrazioni pubbliche destinatarie della disciplina sui compensi professionali e sull'IRAP.
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per ribadire che il trattamento economico deve trovare fondamento nella legge, nella contrattazione collettiva e nei regolamenti applicabili.
art. 17 CCNL 1 aprile 1999
Richiamato per descrivere il fondo più ampio in cui è collocato il fondo specifico per l'avvocatura interna.
art. 81, quarto comma, Cost.
Richiamato nel parere della Corte dei conti per il principio di copertura degli oneri finanziari; la Corte di cassazione lo menziona per distinguere il piano contabile da quello del diritto al compenso.
Massime di principio
- I compensi spettanti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche hanno natura retributiva e il loro pagamento è azionabile con un giudizio di adempimento.
- Nel giudizio di adempimento, il creditore deve provare la fonte del diritto e la scadenza dell'obbligazione, limitandosi ad allegare l'inadempimento; il debitore deve provare l'adempimento o l'impossibilità non imputabile.
- L'IRAP dovuta dalla pubblica amministrazione datrice di lavoro non può essere posta a carico del dipendente né in via diretta né mediante trattenute o decurtazioni indirette dei compensi.
- La disciplina della contabilità pubblica e della formazione dei fondi incide sulla provvista e sulla copertura dell'ente, ma non può comprimere ex post un credito retributivo già sorto in assenza di un limite legale o regolamentare valido ed operante.
- Se esistono limiti di spesa fissati dalla legge o da atti organizzativi interni, tali limiti conformano ab origine il diritto al compenso; ove i limiti siano interni, la loro vigenza deve essere allegata e provata dall'ente che la invoca.
- Gli importi destinati ai compensi professionali degli avvocati interni si intendono comprensivi degli oneri riflessi, ma non dell'IRAP, che resta a carico dell'amministrazione.
- Il datore di lavoro pubblico può accantonare in bilancio le risorse necessarie a far fronte all'IRAP, ma ciò non autorizza a ridurre le somme spettanti ai dipendenti oltre quanto previsto dalla fonte regolatrice del loro credito.
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