Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10406/2025 del 21/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di una dipendente, originariamente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e poi transitata nei ruoli civili del Ministero dell’Interno per inabilità, con contestazione del mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio e di qualifica maturata prima del transito ai fini delle successive progressioni economiche orizzontali nel comparto Ministeri. La ricorrente sosteneva che gli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 339 del 1982, nonché il d.P.R. n. 551 del 1981, imponessero la conservazione piena dell’anzianità pregressa, della qualifica e della posizione economica anche per gli sviluppi economici successivi, e che la contrattazione collettiva non potesse limitare tale valorizzazione alla sola anzianità maturata presso l’amministrazione di destinazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, invocando anche gli artt. 30, 45 e 2112 c.c., le norme e i CCNL/CCI del comparto Ministeri e l’art. 97 Cost.; con il secondo motivo ha censurato l’omesso esame e la motivazione apparente, assumendo che il Ministero le avesse riconosciuto integralmente l’anzianità pregressa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il transito dai ruoli della Polizia di Stato ai ruoli civili del Ministero dell’Interno integra un passaggio tra amministrazioni diverse: il dipendente conserva, al momento del transito, l’inquadramento e il trattamento economico non peggiorativo, ma, una volta inserito nella nuova amministrazione, è soggetto al regime giuridico e contrattuale di quest’ultima. Di conseguenza, le progressioni economiche orizzontali successive sono disciplinate dalla contrattazione collettiva del comparto di destinazione, che può attribuire prevalenza all’esperienza maturata presso tale amministrazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia per la c.d. doppia conforme sia perché la censura non chiariva in modo specifico il preteso riconoscimento integrale dell’anzianità. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 339 del 1982

    garantisce al personale transitato la conservazione dell’inquadramento, della qualifica e della posizione economica ai fini del mantenimento di un trattamento economico non inferiore a quello precedente, ma non attribuisce il diritto a ricostruzioni di carriera secondo la disciplina della nuova amministrazione

  • art. 11 d.P.R. n. 339 del 1982

    una volta avvenuto il transito, il rapporto è assoggettato al regime giuridico della nuova amministrazione, coerentemente con la disciplina generale della mobilità e del trasferimento di rapporto

  • art. 2 d.P.R. n. 551 del 1981

    richiamato come fonte che coordina il passaggio e conferma l’applicazione della disciplina dell’amministrazione di destinazione per gli sviluppi successivi

  • art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001

    evocato come parametro generale di mobilità/cessione del rapporto, nella logica della conservazione dei diritti acquisiti ma non delle aspettative di progressione nella nuova amministrazione

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    non osta a che la contrattazione collettiva dell’amministrazione di destinazione disciplini in modo ragionevole la rilevanza dell’anzianità pregressa per le progressioni economiche

  • art. 2112 c.c.

    richiamato come norma di sistema sul trasferimento del rapporto, interpretata nel senso della conservazione dei diritti già acquisiti e non del diritto a ricostruzioni di carriera

  • art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001

    citato nel passaggio sistematico come norma coerente con la disciplina della continuità del rapporto nei trasferimenti

  • art. 17 CCNL comparto Ministeri 1998-2001

    "Gli sviluppi economici sono progressione della posizione economica apicale o iniziale di riferimento e sono attribuiti sulla base di criteri -definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione - ispirati alla valutazione dell'impegno, della prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento"

    consente alla contrattazione integrativa di definire criteri che valorizzino l’impegno e la prestazione nell’amministrazione di destinazione, con possibilità di privilegiare il servizio interno rispetto a quello maturato presso altra amministrazione

  • art. 13 CCNL comparto Ministeri 1998-2001

    richiamato per descrivere il sistema di classificazione per aree e posizioni economiche e il carattere delle progressioni economiche interne alle aree

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la statuizione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato nel secondo motivo per vizio di motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

Massime di principio

  • Nel passaggio di un dipendente da una amministrazione pubblica a un’altra, la tutela dell’anzianità pregressa opera anzitutto come garanzia di conservazione del trattamento economico e dei diritti già acquisiti, non come diritto alla ricostruzione della carriera secondo regole estranee all’amministrazione di destinazione.
  • Una volta perfezionato il transito, il rapporto di lavoro è disciplinato dal regime giuridico, legale e contrattuale della nuova amministrazione; le progressioni economiche successive possono quindi essere regolate dalla contrattazione collettiva del comparto di destinazione.
  • La contrattazione collettiva integrativa può attribuire rilievo prevalente al servizio reso nell’amministrazione di destinazione, purché il criterio sia obiettivo e ragionevole e non elimini la tutela del trattamento economico già maturato.
  • L’anzianità di servizio, di per sé, non costituisce un diritto autonomo del lavoratore nei confronti del nuovo datore di lavoro, ma un fatto giuridico che rileva solo nei limiti in cui si colleghi a specifici diritti o benefici previsti dalla disciplina applicabile.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilmente prospettato come motivo di ricorso per cassazione se non è individuato con precisione il fatto asseritamente trascurato e la sua decisività.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.