Cassazione Civile, Ordinanza n. 10406/2025 del 21/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di una dipendente, originariamente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e poi transitata nei ruoli civili del Ministero dell’Interno per inabilità, con contestazione del mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio e di qualifica maturata prima del transito ai fini delle successive progressioni economiche orizzontali nel comparto Ministeri. La ricorrente sosteneva che gli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 339 del 1982, nonché il d.P.R. n. 551 del 1981, imponessero la conservazione piena dell’anzianità pregressa, della qualifica e della posizione economica anche per gli sviluppi economici successivi, e che la contrattazione collettiva non potesse limitare tale valorizzazione alla sola anzianità maturata presso l’amministrazione di destinazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, invocando anche gli artt. 30, 45 e 2112 c.c., le norme e i CCNL/CCI del comparto Ministeri e l’art. 97 Cost.; con il secondo motivo ha censurato l’omesso esame e la motivazione apparente, assumendo che il Ministero le avesse riconosciuto integralmente l’anzianità pregressa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il transito dai ruoli della Polizia di Stato ai ruoli civili del Ministero dell’Interno integra un passaggio tra amministrazioni diverse: il dipendente conserva, al momento del transito, l’inquadramento e il trattamento economico non peggiorativo, ma, una volta inserito nella nuova amministrazione, è soggetto al regime giuridico e contrattuale di quest’ultima. Di conseguenza, le progressioni economiche orizzontali successive sono disciplinate dalla contrattazione collettiva del comparto di destinazione, che può attribuire prevalenza all’esperienza maturata presso tale amministrazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia per la c.d. doppia conforme sia perché la censura non chiariva in modo specifico il preteso riconoscimento integrale dell’anzianità. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. n. 339 del 1982
garantisce al personale transitato la conservazione dell’inquadramento, della qualifica e della posizione economica ai fini del mantenimento di un trattamento economico non inferiore a quello precedente, ma non attribuisce il diritto a ricostruzioni di carriera secondo la disciplina della nuova amministrazione
art. 11 d.P.R. n. 339 del 1982
una volta avvenuto il transito, il rapporto è assoggettato al regime giuridico della nuova amministrazione, coerentemente con la disciplina generale della mobilità e del trasferimento di rapporto
richiamato come fonte che coordina il passaggio e conferma l’applicazione della disciplina dell’amministrazione di destinazione per gli sviluppi successivi
art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001
evocato come parametro generale di mobilità/cessione del rapporto, nella logica della conservazione dei diritti acquisiti ma non delle aspettative di progressione nella nuova amministrazione
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
non osta a che la contrattazione collettiva dell’amministrazione di destinazione disciplini in modo ragionevole la rilevanza dell’anzianità pregressa per le progressioni economiche
richiamato come norma di sistema sul trasferimento del rapporto, interpretata nel senso della conservazione dei diritti già acquisiti e non del diritto a ricostruzioni di carriera
art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001
citato nel passaggio sistematico come norma coerente con la disciplina della continuità del rapporto nei trasferimenti
art. 17 CCNL comparto Ministeri 1998-2001
"Gli sviluppi economici sono progressione della posizione economica apicale o iniziale di riferimento e sono attribuiti sulla base di criteri -definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione - ispirati alla valutazione dell'impegno, della prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento"
consente alla contrattazione integrativa di definire criteri che valorizzino l’impegno e la prestazione nell’amministrazione di destinazione, con possibilità di privilegiare il servizio interno rispetto a quello maturato presso altra amministrazione
art. 13 CCNL comparto Ministeri 1998-2001
richiamato per descrivere il sistema di classificazione per aree e posizioni economiche e il carattere delle progressioni economiche interne alle aree
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la statuizione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
invocato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
invocato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato nel secondo motivo per vizio di motivazione apparente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
Massime di principio
- Nel passaggio di un dipendente da una amministrazione pubblica a un’altra, la tutela dell’anzianità pregressa opera anzitutto come garanzia di conservazione del trattamento economico e dei diritti già acquisiti, non come diritto alla ricostruzione della carriera secondo regole estranee all’amministrazione di destinazione.
- Una volta perfezionato il transito, il rapporto di lavoro è disciplinato dal regime giuridico, legale e contrattuale della nuova amministrazione; le progressioni economiche successive possono quindi essere regolate dalla contrattazione collettiva del comparto di destinazione.
- La contrattazione collettiva integrativa può attribuire rilievo prevalente al servizio reso nell’amministrazione di destinazione, purché il criterio sia obiettivo e ragionevole e non elimini la tutela del trattamento economico già maturato.
- L’anzianità di servizio, di per sé, non costituisce un diritto autonomo del lavoratore nei confronti del nuovo datore di lavoro, ma un fatto giuridico che rileva solo nei limiti in cui si colleghi a specifici diritti o benefici previsti dalla disciplina applicabile.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilmente prospettato come motivo di ricorso per cassazione se non è individuato con precisione il fatto asseritamente trascurato e la sua decisività.
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