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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10411/2025 del 21/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di un medico, già convenzionato, al ruolo di dirigente medico presso il servizio di emergenza 118 di una ASL. Il lavoratore deduceva di avere maturato, già al momento dell'inquadramento del 21 aprile 2000, un'anzianità di servizio tale da imponeva il riconoscimento del decimo livello dirigenziale, con conseguente diversa retribuzione e ricostruzione previdenziale. Sosteneva inoltre che il mancato tempestivo adeguamento della sua anzianità gli avesse impedito di ottenere, prima, un incarico di struttura semplice e, poi, uno di struttura complessa, nonché altri incarichi di alta specializzazione, consulenza, studio, ricerca, verifica e controllo. In appello e poi in cassazione chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali correlati sia alle differenze retributive sia alla perdita di chance di carriera. Con il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione di varie norme del d.P.R. n. 384 del 1990, dei c.c.n.l. della dirigenza medica, del d.lgs. n. 165 del 2001, di norme codicistiche su adempimento e prova, nonché dell'art. 97 Cost., contestando in sostanza che la Corte territoriale avesse escluso un diritto automatico al conferimento degli incarichi e avesse ritenuto non provata l'esistenza di posti conferibili nella struttura di appartenenza. Deduceva anche che la Corte d'appello avesse erroneamente equiparato la perdita di chance al mancato conseguimento del contratto e degli emolumenti correlati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure prospettassero questioni non adeguatamente trattate nella sentenza impugnata, in particolare il preteso diritto al riconoscimento del decimo livello in luogo del nono, senza che il ricorrente avesse assolto l'onere di specificare se e come tali questioni fossero state dedotte in primo grado e riproposte in appello. Ha inoltre osservato che molte doglianze richiedevano accertamenti di fatto e una rivalutazione del merito, preclusi in sede di legittimità. Quanto alla perdita di chance, ha condiviso l'impostazione della Corte territoriale, secondo cui mancavano elementi concreti per ritenere una seria probabilità di conseguire gli incarichi invocati, anche perché non era stato provato che nell'assetto organizzativo della ASL esistessero incarichi di struttura semplice o altri incarichi conferibili al ricorrente. Non essendovi stata costituzione della ASL, non sono state liquidate spese. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento di € 2.000 in favore della Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    ultimo comma; quarto comma

    nel procedimento accelerato, se il collegio definisce il giudizio in conformità alla proposta, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma richiamata e dall'art. 96, comma 4, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per affermare che il consigliere proponente può far parte del collegio senza incompatibilità, poiché la proposta non ha funzione decisoria.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    esclusa l'incompatibilità del consigliere relatore/proponente nel procedimento accelerato.

  • art. 52 c.p.c.

    esclusa l'incompatibilità del consigliere relatore/proponente nel procedimento accelerato.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione della pregressa deduzione delle questioni nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    invocato dal ricorrente come base dei motivi, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità e perché introducevano questioni di fatto.

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato come atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma la ricorrente non ha specificato adeguatamente il suo contenuto ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per attestare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 117 d.P.R. n. 384 del 1990

    invocato dal ricorrente come norma che avrebbe imposto il diverso inquadramento dirigenziale e la valutazione dell'anzianità; la Corte rileva che la questione non era stata adeguatamente portata in cassazione nei termini richiesti.

  • art. 1226 c.c.

    invocato per la liquidazione del danno da perdita di chance; la Corte esclude la censura perché mira a una nuova valutazione del merito e manca la prova di concrete probabilità di conseguimento degli incarichi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l'onere probatorio; la Corte ribadisce che spettava al ricorrente provare l'esistenza di incarichi conferibili e la concreta probabilità di conseguirli.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato tra le norme violate dal ricorrente, ma senza che la Corte ne valorizzi un autonomo contenuto decisorio.

  • art. 2109 c.c.

    richiamato tra le norme violate dal ricorrente, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato tra le norme violate dal ricorrente, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato tra le norme violate dal ricorrente, ma non decisivo nella ratio della pronuncia.

  • art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto agli incarichi, ma non è oggetto di accoglimento.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro di legalità dell'organizzazione amministrativa, senza che ne derivi accoglimento.

  • artt. 27 e 28 c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000

    le norme collettive non attribuiscono un diritto automatico al conferimento di incarichi di struttura semplice o complessa al solo maturare dell'anzianità, richiedendo anche previsione organizzativa e procedura comparativa/selettiva.

  • art. 51, 52 et ss. c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria del 5.12.1996

    invocati dal ricorrente per sostenere il diverso inquadramento e l'avanzamento di carriera; la Corte li tratta come norme non sufficientemente veicolate in cassazione nei termini di specificità richiesti.

  • art. 56 c.c.n.l. del 5.12.1996

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligatorietà del conferimento degli incarichi, ma la Corte ritiene comunque necessari la previsione aziendale e il procedimento selettivo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove o non esaminate nella sentenza impugnata; chi ricorre deve indicare specificamente dove tali questioni siano state dedotte nei gradi di merito e come siano state riproposte in appello.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti o richiede una rivalutazione del merito, specie su circostanze di fatto già accertate dal giudice di merito.
  • Nel rapporto di lavoro dirigenziale sanitario, la maturazione dell'anzianità di servizio non comporta di per sé un diritto automatico al conferimento di incarichi di struttura semplice o complessa: occorrono anche la previsione nell'assetto organizzativo e l'espletamento della procedura selettiva prevista dalla contrattazione collettiva.
  • La domanda risarcitoria per perdita di chance richiede la prova di elementi concreti dai quali desumere una seria e apprezzabile probabilità di conseguire il vantaggio perduto; in mancanza, la pretesa non può essere accolta.
  • L'onere di allegazione e prova grava sul lavoratore che invochi un diverso inquadramento o l'esistenza di incarichi conferibili nella struttura di appartenenza, non essendo sufficiente un'affermazione astratta della maggiore anzianità o della mera potenzialità organizzativa.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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