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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10407/2025 del 21/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti avevano agito in via monitoria sostenendo che il datore di lavoro non avesse dato esecuzione a una precedente sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva dichiarato illegittimo il regolamento aziendale sulla rilevazione dell'orario di lavoro, in particolare quanto a riposi, pause e decurtazioni dei primi dieci minuti di lavoro eccedente il dovuto giornaliero e delle eccedenze orarie. Essi assumevano che, nonostante quella pronuncia, l'ente avesse continuato a operare le decurtazioni e a non remunerare integralmente il lavoro svolto, come risultante dai cartellini-presenza. Il tribunale aveva accolto la domanda monitoria e rigettato l'opposizione; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello del datore di lavoro. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione di legge per errata applicazione dell'art. 34 CCNL Sanità 7 aprile 1999 e degli artt. 2108 e 2126 c.c., sostenendo che non si trattasse di lavoro straordinario da autorizzare ma di lavoro aggiuntivo previsto dal regolamento illegittimo; 2) omesso esame di un fatto decisivo e difetto di motivazione, per avere la corte territoriale negato il credito retributivo malgrado la persistente applicazione delle decurtazioni; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per asserita apparenza della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d'appello aveva fondato il rigetto sulla natura straordinaria della prestazione rivendicata e non sulla validità del regolamento aziendale né sulla portata della precedente sentenza invocata dai lavoratori. Inoltre, i ricorrenti non avevano indicato in modo puntuale le norme asseritamente violate né sviluppato adeguatamente la censura secondo i canoni richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché ancora ancorato alla pretesa efficacia della precedente sentenza e quindi privo di autonoma incidenza sulla decisione impugnata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la decisione della corte territoriale risultava comunque motivata, sicché non sussisteva il vizio di motivazione apparente. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34 CCNL Sanità 7 aprile 1999

    richiamato dai ricorrenti come parametro sulla necessità di autorizzazione del lavoro straordinario; la Corte rileva che la censura non ne indica correttamente la violazione e comunque non coglie la ratio della sentenza impugnata

  • art. 2108 c.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di compenso per lavoro straordinario; la Corte osserva che il motivo non sviluppa in modo specifico la dedotta violazione

  • art. 2126 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la debenza della retribuzione per la prestazione svolta; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del motivo

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre l'apparenza della motivazione; la Corte esclude il vizio perché la sentenza impugnata è comunque motivata

  • art. 111 Cost.

    richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. per lamentare difetto di motivazione; la Corte esclude la censura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge è inammissibile se non indica in modo puntuale le norme violate, il capo della decisione censurato e specifiche argomentazioni comparate che spieghino il contrasto tra la motivazione della sentenza e le norme invocate.
  • Il motivo di ricorso deve cogliere la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: è inammissibile la censura che si incentri su questioni estranee alla reale giustificazione della decisione, anche se astrattamente rilevanti nella vicenda.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando ripropone, in realtà, la medesima questione già ritenuta non decisiva dalla sentenza impugnata o la collega a un presupposto giuridico non accolto dal giudice di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi in modo sostanziale l'argomentazione decisoria; se la sentenza espone una ragione comprensibile del decidere, la censura ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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