Cassazione Civile, Ordinanza n. 10402/2025 del 21/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente dell’ufficio legale di una Provincia ha chiesto la restituzione delle somme che l’ente aveva trattenuto, a partire dal 2011, sui compensi professionali spettanti agli avvocati interni, assumendo che tali trattenute fossero state operate per coprire l’IRAP gravante sul datore di lavoro. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo legittimo il meccanismo di accantonamento/coprertura dell’IRAP sul fondo destinato ai compensi. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione dell’art. 1, comma 208, l. n. 266/2005 e degli artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che l’IRAP non è un onere riflesso detraibile dai compensi degli avvocati pubblici, che resta a carico della P.A. e non può essere traslata sul dipendente, neppure indirettamente mediante decurtazione del fondo retributivo.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Firenze e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per il riesame nel merito e per la regolazione delle spese. Ha affermato che i compensi dovuti all’avvocatura interna degli enti locali hanno natura retributiva, spettano al netto dell’IRAP e non possono essere ridotti, né direttamente né indirettamente, per effetto di esigenze di copertura contabile del tributo. L’ente può usare risorse del fondo solo entro i limiti del credito già conformato dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento, e, se occorre, deve reperire ulteriori risorse proprie per pagare l’IRAP. La Corte ha inoltre chiarito che l’azione dell’avvocato dipendente è un’azione di adempimento, con applicazione del relativo riparto dell’onere della prova.
Norme richiamate
art. 69, comma 2, d.P.R. n. 268 del 1987
ha previsto per il personale legale degli enti locali il diritto ai compensi professionali recuperati a seguito di condanna della parte soccombente
art. 52 legge Regione Toscana n. 62 del 1987
ha confermato per i professionisti legali regionali il diritto ai compensi professionali previsti dal R.D. n. 1578 del 1933
art. 27 CCNL 14 settembre 2000
ha disciplinato la corresponsione dei compensi professionali degli enti provvisti di avvocatura secondo i principi del R.D.L. n. 1578 del 1933 e dei regolamenti interni
art. 1, comma 208, L. n. 266 del 2005
"Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro"
gli oneri riflessi sono compresi nelle somme destinate ai compensi, ma l’IRAP non può essere addebitata al dipendente e resta a carico della P.A.
artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 446 del 1997
indicano il presupposto e la struttura dell’IRAP, quale imposta che grava sull’ente datore di lavoro
art. 9 d.l. n. 90 del 2014, conv. in L. n. 114 del 2014
ha riformato la materia dei compensi professionali degli avvocati pubblici, confermando che la ripartizione avviene secondo regolamenti e contrattazione collettiva nel rispetto dei limiti di legge
art. 23-ter d.l. n. 201 del 2011
costituisce il limite retributivo richiamato dall’art. 9, comma 1, d.l. n. 90 del 2014
art. 17, comma 31, d.l. n. 78 del 2009
richiamato nel parere contabile delle Sezioni Riunite sulla questione della copertura IRAP
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come norma di sistema in materia di trattamento economico del personale pubblico
richiamato in tema di eccezione di inadempimento e riparto dell’onere probatorio
richiamato implicitamente nei principi sull’onere della prova nell’azione di adempimento
art. 81 Cost.
richiamato nel ragionamento contabile sulla necessaria copertura degli oneri pubblici
Massime di principio
- I compensi professionali dovuti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche hanno natura retributiva e sono regolati dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dagli atti organizzativi interni dell’ente.
- L’IRAP grava sulla pubblica amministrazione datrice di lavoro e non può essere traslata sul dipendente, né mediante trattenuta diretta né attraverso una decurtazione preventiva del fondo destinato ai compensi, se ciò riduce il credito già spettante al lavoratore.
- La necessità di assicurare la copertura contabile dell’IRAP non incide sul sorgere o sull’ammontare del credito retributivo del dipendente, ma attiene all’organizzazione interna e alla responsabilità dell’ente nell’allocazione delle risorse.
- Qualora il credito dell’avvocato dipendente sia già conformato dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento, la P.A. deve pagarlo integralmente e, per il tributo dovuto, reperire ulteriori risorse proprie se il fondo non sia sufficiente.
- L’azione proposta dall’avvocato dipendente per ottenere i compensi professionali è un’azione di adempimento: il creditore deve allegare la fonte del diritto, la prestazione svolta e l’inadempimento; spetta al debitore dimostrare l’avvenuto esatto adempimento o l’impossibilità non imputabile.
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