Cassazione Civile, Ordinanza n. 10408/2025 del 21/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce da un ricorso monitorio con cui alcune dipendenti di un ente sanitario sostenevano che il datore di lavoro non avesse dato esecuzione a una precedente sentenza del Tribunale che aveva dichiarato illegittimo il regolamento aziendale sulla rilevazione dell'orario di lavoro, in particolare per riposi e pause, decurtazione dei primi dieci minuti di lavoro eccedenti l'orario dovuto e gestione delle eccedenze orarie. Secondo le ricorrenti, il datore di lavoro avrebbe continuato ad applicare quelle decurtazioni, nonostante la sentenza del 2017, e i cartellini-presenza avrebbero dimostrato l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. In Cassazione hanno dedotto: 1) violazione di legge per avere la Corte d'appello applicato la disciplina sull'autorizzazione allo straordinario ex art. 34 CCNL Sanità 7 aprile 1999 e per avere ritenuto necessaria l'autorizzazione della pausa di trenta minuti, richiamando anche gli artt. 2108 e 2126 c.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale, per non avere la Corte considerato il persistente inadempimento alla sentenza del 2017 e le reiterate decurtazioni di orario e retribuzione; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per asserita apparenza della motivazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fondava sul carattere straordinario della prestazione richiesta e non sul giudicato formatosi nel diverso giudizio tra altre parti. Ha inoltre rilevato che il primo motivo era privo di specifica indicazione delle norme effettivamente violate e di una compiuta comparazione critica con la decisione impugnata, e che gli altri motivi si basavano ancora sulla sentenza del 2017, che non era vincolante nel presente giudizio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo motivo per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio della decisione di merito, il secondo perché ancora imperniato sull'efficacia della precedente sentenza resa tra altre parti, e il terzo perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente. Conseguentemente, le ricorrenti sono state condannate alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 34 CCNL Sanità 7 aprile 1999
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere che la Corte d'appello lo avesse applicato erroneamente a una fattispecie non riconducibile alla necessità di autorizzazione del lavoro straordinario.
Invocato dalle ricorrenti in relazione alla disciplina della retribuzione del lavoro straordinario e alla pretesa erroneità della decisione di merito.
Invocato dalle ricorrenti, ma non ritenuto decisivo dalla Corte perché il motivo non coglieva la ratio decidendi.
Richiamato per censurare la presunta apparenza della motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza impugnata era comunque motivata.
art. 111 Cost.
Invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per denunciare la presunta mancanza di motivazione effettiva, censura respinta.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione di legge è inammissibile se non indica in modo puntuale le norme asseritamente violate, il capo della decisione censurato e una specifica argomentazione comparativa tra la soluzione adottata dal giudice di merito e quella ritenuta corretta.
- Il ricorso per cassazione deve cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata: se le censure si concentrano su un tema diverso da quello effettivamente decisivo, il motivo è inammissibile.
- Una sentenza resa in un diverso giudizio tra altre parti, anche se riguarda la stessa vicenda regolamentare o il medesimo contesto lavorativo, non può essere invocata come giudicato nei confronti di soggetti diversi se non contiene accertamenti specifici sulle singole posizioni dedotte in causa.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere costruita riproponendo, sotto diversa veste, una questione già risolta dal giudice di merito sulla base di una diversa qualificazione della prestazione o del rapporto obbligatorio.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la decisione impugnata espone comunque un percorso argomentativo intellegibile, anche se non condiviso dalla parte soccombente.
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